CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 19 settembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità, è inammissibile perché il ricorrente si limita a reiterare il corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con le argomentazioni, non illogiche o contraddittorie, poste dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16