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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 12309/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza del reato e, segnatamente, alla destinazione dei 96 grammi di stupefacente per fini di spaccio; Ritenuto che, quanto al diniego delle attenuanti c.d. generiche la censura è manifestamente infondata in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] C stanzo T-779 !N o 4 AP 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza del reato e, segnatamente, alla destinazione dei 96 grammi di stupefacente per fini di spaccio; Ritenuto che, quanto al diniego delle attenuanti c.d. generiche la censura è manifestamente infondata in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] C stanzo T-779 !N o 4 AP 22
Sentenza Cassazione n. 12309/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris