CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione contro la sen-tenza con cui il Tribunale di Nola aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena diotto anni di reclusione.2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso enunciandoi seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con i primi tre motivi, unitariamente sviluppati dal ricorrente, si denun-ciano violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art.416 bis cod. pen. e alla configurabilità del concorso nel reato.La sentenza ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e leintercettazioni ambientali per concludere che il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’associa-zione mafiosa del c.d. clan “[OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA]” compiendo azioni armate e atti diestorsione in danno di commercianti. Tuttavia, l’unica azione armata contestataall’imputato è l’omicidio di tale Burzacchiello, reato dal quale il [OSCURATO:PERSONA] è statoassolto sia per i contrasti fra le dichiarazioni degli stessi collaboratori di giustizia([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sentiti in questo processo sia perl’impossibilità di identificarlo come uno dei soggetti che avevano preso parte adalcune conversazioni intercettate. Analogamente, per l’unico episodio di estorsionecontestato in questa sede l’imputato è stato assolto, nonostante che le prove acarico consistessero nelle dichiarazioni di quegli stessi collaboratori di giustizia che,al tempo stesso, hanno fondato il giudizio di colpevolezza per il reato associativo.Ne consegue un evidente vizio di contraddittorietà della motivazione, visto che unastessa fonte di prova è stata ritenuta attendibile in relazione ad un reato e nontonio era in realtà estraneo all’associazione criminale, avendo testualmente affer-mato che “non viveva di stipendio di camorra”. Nessuna accusa in proposito ègiunta neanche dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che si è limitata a di-chiarare di aver sentito l’imputato esprimere i propri timori per possibili azioniritorsive di un concorrente della sua attività commerciale. Quanto all’altro collabo-ratore, [OSCURATO:PERSONA], neanche questi ha indicato l’imputato come appartenente alsodalizio mafioso, limitandosi a riferire che gestiva un’attività di distribuzione dimozzarelle con il fratello [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, aveva contestato al con-corrente Buonaiuto il mancato pagamento di una fornitura e gli aveva intimato diinterrompere la vendita di latticini; questo peraltro smentisce che il Buonaiutofosse un concorrente, essendo invece un semplice cliente che aveva acquistato deiprodotti dai [OSCURATO:PERSONA]. Le altre dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che attribuivano al DiDe [OSCURATO:PERSONA], la presenza sul luogo dell’omicidio Borzacchiello e la partecipazioneai festeggiamenti per la morte di questi, sono state poi smentite dall’assoluzioneper tale reato.Nessun elemento a carico dell’imputato può inoltre trarsi dall’intercetta-zione ambientale relativa alla conversazione 4217: nel corso del colloquio PasqualeDi [OSCURATO:PERSONA] ha incaricato [OSCURATO:PERSONA] di effettuare contro il titolare di unasalumeria un’azione intimidatoria per costringerlo ad acquistare mozzarelle; manon è noto se ciò sia stato fatto né, comunque, è emerso alcun coinvolgimentodell’imputato in proposito. Inoltre, neanche è noto se quest’ultimo fosse a cono-scenza della decisione né, prima ancora, se i proventi derivanti dalla commercia-lizzazione dei latticini venissero convogliati nelle casse del clan. Altrettanto irrile-vante la conversazione intercettata numero 1529, intercorsa fra [OSCURATO:PERSONA] la moglie e riguardante un episodio (il riconoscimento dell’autore di una rapina)esterno al perimetro delle imputazioni.Non sono in sostanza emersi elementi idonei a dimostrare la partecipazionedel [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo, essendo al più ipotizzabile a suo carico un atteg-giamento di connivenza.2.2 Con il quarto motivo vengono dedotte violazione di legge e mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento, da unlato, all’individuazione della norma incriminatrice del reato associativo vigente almomento dei fatti e, dall’altro, al mancato riconoscimento delle attenuanti gene-riche.Quanto al primo versante del motivo di ricorso, osserva il ricorrente che lapena è stata determinata in otto anni con espresso riferimento alla sua vicinanzaal minimo edittale di sette anni; ma il minimo edittale all’epoca vigente era quellodi cinque anni di reclusione, visto che i fatti risalgono al periodo fine 2005-giugno2008 e che l’innalzamento della cornice edittale è avvenuto solo per effetto dellalegge 24/7/2008 n. 125 di modifica e conversione del d.l. 92 del 23/5/2008. Insostanza, l’errato riferimento al minimo edittale ha comportato una violazione delprincipio di irretroattività della legge penale sfavorevole.Ragionamento non dissimile vale per il diniego delle attenuanti generiche,in relazione al quale si è valorizzato il ruolo non marginale nella commissione delreato e l’assenza di segni di pentimento; all’epoca non era ancora entrata in vi-gore, infatti, la norma che vieta di fondare le attenuanti generiche sul mero statodi incensurato e tale dato, dunque, ben poteva essere valorizzato e posto a fon-damento del riconoscimento del beneficio in uno con l’inesistenza di procedimentipendenti; a questo si aggiunga che l’imputato ha sempre svolto lecita attività la-vorativa e che i fatti sono ormai risalenti nel tempo.3. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte ha concluso chiedendodi dichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi tre motivi sono fondati e determinano l’assorbimento del quarto,incentrato solo sul trattamento sanzionatorio.Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno tratto la prova della condotta dipartecipazione mafiosa da una serie di elementi di fatto, a loro volta provenientida fonti di prova quali intercettazioni ambientali e dichiarazioni di coimputati ecollaboratori di giustizia. In sintesi, si sono valorizzati: 1) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] partecipato di persona ai festeggiamenti per l’omicidio Borzacchiello; 2) larichiesta, rivolta al [OSCURATO:PERSONA] da un negoziante vittima di rapina, di verificare seconoscesse i responsabili del reato, accompagnata dall’assicurazione che avrebbesporto denuncia solo in caso di risposta negativa; 3) la finalizzazione dell’azioneminatoria ordinata da [OSCURATO:PERSONA] contro tale Tuccillo a costringere quest’ul-timo ad acquistare mozzarelle dal fratello [OSCURATO:PERSONA]; 4) il fatto che l’imputato, perquanto non affiliato e pur in assenza di prova del suo concorso nell’omicidio Bor-zacchiello, fosse al corrente dell’attività criminale del sodalizio e ne beneficiassegrazie all’aiuto che quest’ultimo gli garantiva intimidendo i concorrenti e consen-tendogli, così, di commerciare mozzarelle ad Acerra in forma pressoché monopo-listica.Osserva la Corte che gli elementi sin qui richiamati non consentono di di-stinguere fra una mera situazione di connivenza o contiguità ed un’effettiva par-tecipazione al reato associativo, intesa non già quale mera condivisione del pro-gramma criminoso ma come apporto di uno stabile contributo all’attività e ai finidell’organizzazione mafiosa (Cass. n. 36598 del 27/5/2021, RV 282889-01). Talielementi di fatto, in altri termini, non appaiono idonei a chiarire in che cosa si siatradotta l’attività del [OSCURATO:PERSONA] a favore del clan e, in particolare, se questa andasseoltre una mera posizione di conoscenza e personale approvazione degli scopi edegli affari illeciti dell’organizzazione. Si tratta inoltre di lacuna che non può esserecolmata dalla circostanza, evidenziata dalla Corte d’Appello, che l’associazione so-stenesse con ripetute condotte minatorie l’attività di commerciante svolta dall’im-putato: se infatti questo elemento è idoneo a dimostrare il vantaggio che il [OSCURATO:PERSONA] dalla capacità di intimidazione e di controllo del territorio da parte delclan, lascia pur sempre in ombra sia il tema del suo apporto all’organizzazione siail beneficio che quest’ultima eventualmente ne traesse. A questo proposito, infine,appare del tutto neutra la riflessione, che a sua volta si legge a pagina 16 dellasentenza impugnata, secondo la quale “l’associazione, d’altro canto, affermava lasua forza e la sua capacità di intimidazione proprio attraverso le attività estorsive(imposizione dei prodotti caseari, blocco dei cantieri edili, etc.) cui il [OSCURATO:PERSONA] for-niva un preciso apporto (indicando i sui debitori, gli esercenti cui imporre l’acquistodei prodotti caseari, i concorrenti da eliminare)”: ancora una volta, infatti, si ponel’accento sulla strumentalità delle condotte non già alla vita dell’associazione bensìalla tutela degli interessi particolari [OSCURATO:PERSONA], senza puntualizzare in che misurae in quali termini tali attività si risolvessero, in concreto, in un rafforzamento delclan.2. La sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio ad altra Sezionedella Corte d’Appello di Napoli, che dovrà rivalutare gli elementi di prova emersidal dibattimento alla luce dei principi poc’anzi illustrati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli.Così è deciso, 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]