CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 35083/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli in relazione ai delitti di cui agli artt. 493ter e 624 cod.pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione, sono meramente reiterativi di doglianze già prospettate in sede d'appello e disattese dalla Corte di merito con motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che , infatti, i giudici territoriali (pagg. 4-5), hanno evidenziato che le immagini, di ottima qualità, dell'impianto di videosorveglianza dell'istituto di credito ove furono effettuati due dei tre prelievi contestati hanno consentito la certa identificazione del prevenuto quale autore degli stessi, negando fondamento alla tesi di uno scambio di persona e ricusando implicitamente la prospettata necessità di approfondimenti istruttori; hanno, inoltre, logicamente argomentato in ordine alla responsabilità del prevenuto con riguardo al terzo indebito prelievo e al furto in danno della Zaninello, rimarcando la stringente sequenza temporale delle azioni delittuose; considerato che le censure difensive non si rapportano in termini di specificità alla motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata, con conseguente genericità dei motivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025.