CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 30818/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di contrabbando di cui agli artt. 25, 282 e 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione e 140.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità; - Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché contesta, tra l'altro con censure del tutto prive di specificità, la dichiarazione di colpevolezza e di gravità del fatto, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa rinuncia ai motivi sulla dichiarazione di colpevolezza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.