CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Erricounitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 982/2021depositata il 30/09/2021.Numero registro generale 3339/2022Numero sezionale 1895/2026Numero di raccolta generale 12202/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il ricorso riguarda la sentenza della Corte d’appello di Genova che hariformato la sentenza con cui il Tribunale di Savona – all’esito di CTU,revocando il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Coop nei confronti di La capannina s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], ErmesCallegari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali fideiussori dellaprima), condannava gli opponenti in solido al pagamento della minorsomma di euro 44.073,17, espunte le somme relative ad appostazioniillegittime in quanto frutto dell’applicazione di tassi passivi usurari.2. La Corte d'appello ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed ha revocato del tutto il decreto ingiuntivo, ponendole spese di lite di entrambi i giudizi a carico della banca; e ciò in quanto haritenuto fondato il motivo di gravame attinente all’omessa prova delcredito da parte della banca, stante l’omessa produzione degli estratti diconto corrente dall’apertura del rapporto (invero la banca li aveva prodottisolo a far data dal 1.1.2003 a fronte di un conto aperto il 31.5.2002) ed ilfatto, quindi, che lo scoperto di conto corrente inziale (pari a meno €16.287,03) non risultava provato, in mancanza di documentazione che nepregresse, posto che, in presenza di puntuali contestazioni delle parti(convenuta opposta ma attrice sostanziale) non aveva integrato ladocumentazione con la produzione degli estratti conto relativi ai primisette mesi del rapporto; (b) le parti attrici in opposizione avevanoprecisato che la domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme acredito era subordinata rispetto al rigetto di quella principale della bancaper omessa prova del credito.Numero registro generale 3339/2022Numero sezionale 1895/2026Numero di raccolta generale 12202/2026Data pubblicazione 01/05/20263. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] qualeincorporante per fusione e quindi avente causa del [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa, a seguito atto di fusione del 13.12.2016. Hanno resistito, concontroricorso La capannina s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e ErmesCallegari, che hanno anche depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, n. 5, c.p.c. laviolazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c. in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente addebitato allabanca il mancato adempimento dell’onere probatorio con riferimento alagli estratti conto dal giugno a novembre 2002 poiché non avrebbe presoin considerazione il restante materiale probatorio presente in causa, nonessendo l’estratto conto l’unico strumento di prova della formazione delsaldo; peraltro con motivazione che sarebbe apparente in quanto la Cortedi Appello non avrebbe motivato la ragione del suo discostarsi dalla CTU edalla decisione di primo grado (che avevano determinato e riconosciuto ilsaldo iniziale negativo dall’estratto conto al [OSCURATO:DATA_NASCITA]), essendosilimitata ad affermare che il primo saldo utile non era utilizzabile perchécontroparte aveva contestato tale importo introducendo solo un'azione diaccertamento negativo; senza tener conto, però, che questa non avevafornito la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dicredito azionato dalla banca, benché fosse in possesso sia del contratto siadegli estratti conto dal 2002 al 2012, utilizzati per la CTP allegata all’attodi citazione in primo grado; quest’ultima, in particolare, avrebbe offerto alTribunale di Savona quattro importanti prove – ignorate dalla Corted’appello - al fine della determinazione del credito della banca: 1) lasocietà debitrice era in possesso anche degli estratti conto relativi alperiodo da maggio a dicembre 2002; 2) il conto corrente era statostipulato nel maggio 2002 e non prima; 3) gli estratti conto prodotti dallabanca coincidono con quanto registrato dalla società debitrice nellaNumero registro generale 3339/2022Numero sezionale 1895/2026Numero di raccolta generale 12202/2026Data pubblicazione 01/05/2026Relazione contabile del CTP nel periodo dal 31.12.2002 al 12.7.2012; 4) lasocietà debitrice ha indicato le risultanze degli estratti conto relativi alsecondo e terzo trimestre del 2002 omessi dalla banca opposta, con ciòfornendo la ricostruzione integrale del credito dal maggio 2002 alpassaggio a sofferenza permettendo di considerare valida l’annotazionedel primo estratto conto di - € 16.287,03.In altre parole, la società debitrice ingiunta avrebbe dovuto prendereposizione in modo chiaro e preciso sui fatti posti a fondamento del ricorsomonitorio, e doveva produrre gli estratti conto in suo possesso perdimostrare l’indebito arricchimento della banca, mentre aveva scelto dinon produrli in giudizio, utilizzando sole le produzioni della banca opposta.1.1.- Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello – fermo che la prova del saldo debitore non provieneesclusivamente dalla produzione degli estratti conto – in questo caso hasemplicemente affermato che, essendo il primo saldo contabile negativo,la pretesa creditoria andava disattesa «in mancanza di elementi idonei agiustificare il saldo negativo risultante dal primo degli estratti contoprodotti dalla banca»: come è evidente si tratta di una valutazione «infatto» alla luce delle risultanze istruttorie della quale la censura propostaintende costituire confutazione sulla base delle risultanze medesime,giacchè i fatti la cui valutazione sarebbe stata omessa non sono «fattistorici naturalistici» quali è richiesto siano secondo il paradigma del viziodi legittimità tipico invocato come interpretato in modo costante dallagiurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. Sez. Un. n.8053/2014,che ha ben spiegato come «l'implausibilità delle conclusioni può risolversitanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di unfatto che interrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianzadelle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nelsillogismo, carattere di decisività: l'omesso esame è il "tassello mancante"alla plausibilità delle conclusioni rispetto alle premesse date nel quadro delNumero registro generale 3339/2022Numero sezionale 1895/2026Numero di raccolta generale 12202/2026Data pubblicazione 01/05/2026sillogismo giudiziario» e che ciò non significa «che possa darsi ingresso, inalcun modo, ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, dovendositener per fermo, mutatis mutandis, il rigoroso insegnamento di questaCorte secondo cui: "in sede di legittimità il controllo della motivazione infatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dalgiudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturaliminimi dell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza -fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversamassima di esperienza a quella utilizzata […] o confrontare la sentenzaimpugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere inconsiderazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelliassunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione" (Cass. n.14953 del 2000)».Né il motivo ha miglior sorte se lo esamina dal punto di vista dellaviolazione o falsa applicazione delle norme indicate (art. 2697 c.c. 115 e116 c.c.) poiché in questo caso la Corte ha fatto corretto governo deiprincipi affermati costantemente da questa Corte in punto distribuzionedell’onere della prova in questa materia (cfr. Cass. n. 22290 del 2023;Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n.1736 del 2024) e in tema di valutazionedelle prove, anche alla luce del principio di non contestazione, giacché harilevato che la banca aveva l’onere di provare il credito azionato posto cheil creditore lo aveva contestato formulando oltretutto domandariconvenzionale di ripetizione (subordinata al rigetto della domandaprincipale).Né d’altronde la ricorrente si lamenta qui del fatto che la sentenzaerroneamente non abbia fatto applicazione del criterio del c.d. saldo zero,che implica l’azzeramento del saldo di partenza laddove la banca(creditrice) non sia stata in grado di dimostrare la formazione di quellonegativo fonte della propria pretesa.Numero registro generale 3339/2022Numero sezionale 1895/2026Numero di raccolta generale 12202/2026Data pubblicazione 01/05/20262.- Il secondo motivo denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. violazione efalsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sul riparto dell’onere della prova trabanca e correntista, per non essere stato correttamente applicato dallaCorte d’Appello il principio regolatore dell'onere della prova in ordine alladomanda riconvenzionale proposta dalla società correntista opponenteladdove ha dichiarato che la domanda della banca andava respintaosservando che la correntista «lungi dall’ammettere di non avere maturatoun credito in costanza di rapporto, aveva formulato domandariconvenzionale volta al riconoscimento di un proprio credito di €33.558,07, quale saldo creditore del rapporto di conto corrente n.1185/001321», contestando, quindi, il saldo negativo risultante dal primodegli estratti conto prodotti dalla Banca. A suo dire la Corte di merito, nonavrebbe adeguatamente valorizzato il fatto che nella controversia inesame la domanda del correntista si contrapponeva in via riconvenzionalea quella della banca opposta. Quindi entrambe le parti erano onerate dellaprova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggettol'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite. Né la società debitricegià in possesso dei documenti contabili, avrebbe potuto formulare l’istanzadi esibizione ex art 119 TUB nei confronti della banca come indicato nelpunto 7 delle conclusioni in appello («accertare e dichiarare che BancoPopolare s.c. ha violato il disposto di cui agli artt. 119 TUB e 8 della legge154/92») poiché non risultava che la società debitrice o i garanti avesseromai effettuato la preventiva richiesta di documentazione alla banca né chequesta fosse rimasta inadempiente senza giustificazione (sul punto laricorrente prosegue a lungo illustrando le ragioni la ratio e la disciplinadell’art. 119 TUB).2.1- Il motivo è inammissibile.Come detto poco sopra, la Corte d’appello ha rilevato che la bancaaveva l’onere di provare il credito azionato posto che il creditore lo avevacontestato ed ha respinto l’ottavo motivo d’appello - che atteneva alNumero registro generale 3339/2022Numero sezionale 1895/2026Numero di raccolta generale 12202/2026Data pubblicazione 01/05/2026credito rivendicato dalla correntista – poichè la domanda riconvenzionaledi ripetizione era stata subordinata nelle conclusionali al rigetto delladomanda principale formulata dalla banca.Ne discende, anzitutto, che nel caso di specie ciò impediva di ravvisareuna fattispecie di coesistenza di domanda c.d. incrociate ove, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, l’istituto di credito ed il correntista sonoonerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamentodelle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazionedel principio sancito dall’art. 2697 cod. civ.Alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (v. per tutteCass. n. 1736/2024), invero, ove si riscontri la mancanza di una partedegli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito delcliente ― e in assenza tanto di elementi di prova che consentano diaccertare il saldo nel periodo non documentato, quanto di allegazioni delleparti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo,di un credito o di un debito di un certo importo ― è la proposizione dicontrapposte domande da parte della banca e del correntista (che implicache ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa) checonduce alla possibilità del correntista di avvalersi nella rideterminazionedel rapporto di dare e avere, dell'azzeramento del saldo a debito cherisulti dal primo degli estratti prodotti, in quanto detto criterio siapplicherà per la banca ― onerata della ricostruzione integraledell’andamento del conto in ragione della pretesa avanzata in giudizio ―laddove la mancanza degli estratti conto iniziali che era onerata diprodurre non può andare a suo vantaggio, e quindi non potendo la stessaavvantaggiarsi di un dato a suo favore (il primo saldo a debito delcorrentista documentato), di cui non è in grado di provare la formazione.Ma in questo caso, avendo la correntista e i suoi fideiussori specificatoche la domanda di accertamento di un saldo a credito della società in tesidebitrice formulata in sede monitoria in via riconvenzionale dovevaNumero registro generale 3339/2022Numero sezionale 1895/2026Numero di raccolta generale 12202/2026Data pubblicazione 01/05/2026ritenersi subordinata al rigetto della loro richiesta principale di rigetto dellacontrapposta domanda della banca, giustamente la Corte d’appello non havalorizzato che costoro non avessero assolto l’onere probatorio che loroincombeva, allorché ha respinto la domanda della banca. E poiché dettastatuizione sulla natura subordinata della riconvenzionale non è stataimpugnata, né altrimenti discussa in contraddittorio circa gli effetti, ilmotivo è inammissibile poiché non si confronta con detta ratio decidendiche si è, così, consolidata.3.- Il terzo motivo denuncia ex art. 360, nr. 3 c.p.c. violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. in punto spese.. Osserva la ricorrente chein caso di accoglimento del presente ricorso, per il principio dellasoccombenza, dovrà essere riformato anche il capo della sentenza cheprevede la condanna alle spese della banca creditrice di entrambi i gradi digiudizio con integrale restituzione di quanto pagato per le speseprocessuali del giudizio di primo e del secondo grado di giudizio aldifensore antistatario.3.1- Evidentemente il motivo di cassazione non è in effetti tale, nonriguardando la pronuncia impugnata ma il regolamento delle spese inipotesi di sua cassazione.5.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lieteche seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo. Sussistono ipresupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrenteal pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, eper esse all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario, liquidatanell'importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara laNumero registro generale 3339/2022Numero sezionale 1895/2026Numero di raccolta generale 12202/2026Data pubblicazione 01/05/2026sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.4.2026.Il PresidenteEnrico Scoditti