CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 22035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28009/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 1063/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/05/2017; Oggetto: Preliminare di vendita – Risarcimento danni R.G.N. 28009/2017 Ud. 27/06/2022CC R.G. 28009/2017 - Pagina nr. 2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Pier GiorgioLibè citò innanzi il Tribunale di Piacenza la [OSCURATO:PERSONA], formulando in via principale domanda ex art. 2932 c.c. in relazione ad un preliminare concluso con la convenuta e lamentando che la conclusione del definitivo era stata impedita dal fatto che l’immobile oggetto del preliminare risultava censito al Catasto due volte con due schede diverse. Dichiarata la contumacia della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Piacenza disposeconsulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale l’attore, in primo luogo, rinunciò alla domanda principale ex art.2932 c.c., insistendo nella domanda subordinata di risarcimento dei danni. In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] chie se ed otten ne la chiamata in causa sia del tecnico geom. [OSCURATO:PERSONA] sia della [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti ritenuti dall’attore corresponsabilidell’aggrovigliata situazione catastale. Costituitesi la sola [OSCURATO:PERSONA] e l’AGENZIA DELLE ENTRATE, il Tribunale di Piacenza, con sentenza in data 8 febbraio 2014 condannòla società convenuta ed i terzi chiamati in solido al risarcimento dei danni in favore dell’attore. 2. Proposto appello congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE , la Corte d’Appello di Bologna, a seguito della costituzione delle sole [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’ -eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] - in totale riforma della decisione di prime cure, respinse la domanda di risarcimento danni. R.G. 28009/2017 - Pagina nr. 3 di 8 La Corte, in primo luogo, disattese l’eccezione di nullità della notifica dell’appello sollevata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’, osservando che la mancata segnalazione del decesso di [OSCURATO:PERSONA] ad opera del proprio procuratore aveva comportato l’ultrattività del mandato conferito a quest’ultimo e la conseguente regolarità della notifica al medesimo dell’atto di appello. Nel merito, poi, la Corte osservò che la chiamata in causa dei terzi era stata disposta non solo successivamente allo scadere delle memorie istruttorie, ma addirittura dopo l’espletamento della C.T.U. sulla cui base era stata ritenuta fondata la domanda risarcitoria, senza che il Tribunale procedesse alla rinnovazione dell’incombente istruttorio in modo da assicurare pienezza di contraddittorio, e quindi con violazione del diritto di difesa dei terzi chiamati. La Corte, pertanto, giunse alla conclusione dell’inutilizzabilità della C.T.U., in tal modo pervenendo all’integrale riforma della decisione di prime cure. 3. Per la cassazione della decisione della Corte d’Appello di Bologna propongono ora ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’. Tutti i soggetti evocati -compresi i soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA]-sono rimasti intimati. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera diconsiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in quattromotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 291 e 307 c.p.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale, nella propria decisione, abbia erroneamente dato atto dell’ intervenuta la declaratoria di contumacia sia di [OSCURATO:PERSONA] sia della [OSCURATO:PERSONA] R.G. 28009/2017 - Pagina nr. 4 di 8 [OSCURATO:SOCIETA] relazione a tali soggetti, il ricorso evidenzia, invece, le diverse risultanze degli atti processuali, da cui emergerebbe che le appellanti Direzione Generale del Catasto e Agenzia delle Entrate avevano chiesto ed ottenuto dal la Corte territoriale termine per rinnovare la notifica nei confronti di detti appellati, senza tuttavia procedere all’incombente, sicché, all’esito della successiva udienza, la stessa Corte d’Appello, con ordinanza riservata, aveva respinto l’istanza di concessione di un nuovo termine, ribadendo il carattere perentorio del primo termine già concesso,ex art. 291 c.p.c. Osserva, quindi, il ricorso che la mancata ottemperanza all’ordine di rinnovazione della citazione doveva condurre alla declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 307, terzo comma, c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 102, 107 e 270 c.p.c. Osserva il ricorso che, vertendosi in un caso di litisconsorzio processuale -determinatosi a seguito della chiamata in causa disposta nel giudizio di primo grado- la notifica dell’appello a tutte le parti del giudizio di primo grado si imponeva ai sensi dell’art. 331 c.p.c., con conseguente vizio della decisione della Corte felsinea, avendo questa statuito in assenza di integrità del contraddittorio. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 36 0, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte d’Appello pronunciato la senza impugnata omettendo di considerare il proprio precedente provvedimento con cui aveva essa stessa dato atto della mancata rinnovazione dellacitazione. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli art. 1722 c.c. in relazione agli artt. 101, 110 e 330 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuta R.G. 28009/2017 - Pagina nr. 5 di 8 valida la notifica dell’atto di appello presso il procuratore di [OSCURATO:PERSONA], nonostante le appellanti fossero consapevoli dell’intervenuto decesso del patrocinato e dell’estinzione del mandato. 2. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Risulta, infatti, che la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, è stata disposta dal Tribunale di Piacenza ai sensi dell’art. 107 c.p.c., con la conseguenza che allafattispecie è applicabile il principio per cui la chiamata del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9131 del 06/05/2016 - Rv. 639690 – 01 ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3717 del 17/02/2010 - Rv. 611698 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 739 del 28/01/1999 - Rv. 522681 - 01 ). La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina, quindi, la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017 - Rv. 646163 - 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 8695 del 28/03/2019 - Rv. 653486 - 02; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9131 del 06/05/2016 -Rv. 639690 - 01) e tale nullità può essere fatt a valere anche dalla parte che ha partecipato al giudizio di appello (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 21381 del 30/08/2018 (Rv. 650325 - 02). R.G. 28009/2017 - Pagina nr. 6 di 8 Sebbene la decisione impugnata affermi - nella ricostruzione dello svolgimento del processo- che nel corso del giudizio di gravame era stata dichiarata la contumacia della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], l’esame diretto dei verbali del giudizio di gravame -possibile, essendo stato dedotto un error in procedendo che rende la Cassazione giudice anche del fatto(Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019 - Rv. 654876 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019 -Rv. 655419 – 01 ; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018 - Rv. 650015 - 02) - conferma la ricostruzione offerta nel ricorso , peraltro in modo pienamente ammissibile in quanto accompagnata da riferimenti adeguatamente specificiagli atti del giudizio. Emerge, allora, che nel corso del giudizio la Corte d’appello, dopo aver concessoalle appellanti un termine per rinnovare la notifica alla [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] , aveva successivamente disatteso -con ordinanza riservata in data 7 aprile 2015- l’istanza delle appellanti di concessione di un ulteriore termine perla notifica, affermando il carattere perentorio ex art. 291 c.p.c. del termine già assegnato in precedenza, e riservando alla decisione “ogni questione sul contraddittorio”. Risulta, quindi, che la decisione impugnata è stata assunta sull’erroneo postulato della precedente regolare dichiarazione di contumacia dei soggetti non costituiti e, pertanto, senza regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, nonostante tal mancata instaurazione fosse stataprecedentemente rilevata dalla Corte medesima. 3. Infondato deve invece ritenersi il quarto motivo. R.G. 28009/2017 - Pagina nr. 7 di 8 Come emerge dal ricorso, il decesso dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA] risale al 7 giugno 2013, quando il procedimento innanzi il Tribunale di Piacenza non era ancora definito. Non risultando che detto evento interruttivo fosse stato dichiarato dal procuratore dell’attore, la Corte d’Appello di Bologna ha correttamente dato applicazione al principio per cui in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, con la conseguenza che la notifica al difensore medesimo dell’atto di impugnazione deve ritenersi regolare, anche nell’ipotesi in cui la parte notificante abbia avuto aliunde conoscenza del decesso della parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 -Rv. 631466 – 01 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021 -Rv. 661327 – 01 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018 -Rv. 650423 - 01) 4. Accolti i primi tre motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, la quale dovrà anche valutare la natura della domanda proposta dall’originario attore e la scindibilità della medesima. La Corte statuirà, altresì, sulle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, respinto il quarto, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del g