CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13716/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8546/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Po, n. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S. e dei soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], - c ontroricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Ancona n. 195 /20 2 3 , pubblicata in data25 gennaio 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1037/2020, accoglieva la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare, dell’atto del 6 dicembre 2012 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva donato al figlio [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del fabbricato sito in Filottrano, via Diana e di un terreno agricolo, nonché l’inefficacia del le iscrizioni di ipoteca in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Ancona s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che avevano concesso in mutuo allo stesso [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di euro 500.000,00, a garanzia dei quali [OSCURATO:PERSONA], quale terzo datore di ipoteca, aveva consentito l’iscrizione di ipoteca in favore delle mutuatarie su tutti i beni immobilioggetto di donazione. 2. La sentenza è stata impugnata, con separati atti di appello, poi riuniti, da [OSCURATO:PERSONA], UBI Banca s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già Banca C.I.S.) e nel giudizio è intervenuta, in qualità di cessionaria del credito di UBI Banca s.p.a., Grogu SPV s.r.l. e, per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. La Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per la revocabilità dell’atto di donazione e delle successive iscrizioni ipotecarie. 3. Grogu SPV s.r.l. e, per essa, quale mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente e la controricorrente hannodepositato memorie illustrativ e . Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare ( 088 – Fallimento – S1 ) della Prima Sezione civile di questa Corte, perché avente ad oggetto domanda revocatoria ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare [ tra le tante, Cass., sez. 1, 22/11/2021, n. 36033 (081180) ]. il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente ( 088 – Fallimento –S1 ). Così deciso in Roma, nella c