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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34805/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro ha parzialmente accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale, in parziale accoglimento della domanda cautelare, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie di cui ai capi B) e C) (bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in relazione a "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), E) (quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., dichiarata fallita il 02/07/2019, in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, bancarotta fraudolenta patrimoniale) e H) (quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 02/07/2019, in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, bancarotta fraudolenta patrimoniale), nonché la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'ufficio direttivo delle persone giuridiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo E) e di [OSCURATO:PERSONA] per il capo H).

L'appello del P.M. censurava il mancato accoglimento della domanda cautelare in relazione ai capo A) (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più bancarotte), D) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., F) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: causazione del fallimento con dolo in relazione a [OSCURATO:PERSONA]), G) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), I) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: causazione del fallimento con dolo in relazione a in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), 3) (tutti: bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), e K) (tutti: autoriciclaggio).

Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello cautelare, ha applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] (anche) in relazione ai capi D), F), G) e I), rigettando nel resto, previo riconoscimento della sussistenza della sola gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i capi D) ed F) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i capi G) e I).

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando - promiscuamente - le doglianze di seguito esposte nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: il ricorso denuncia, in primo luogo, inosservanza della legge e vizio di motivazione in relazione al principio di autonoma valutazione, in quanto il tribunale non si è confrontato con i rilievi esposti dalla difesa e dalle relative allegazioni, limitandosi a rinviare all'appello del P.M.; in secondo luogo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza di esigenze cautelari e omessa valutazione delle argomentazioni difensive prodotte anche con note scritte; in terzo luogo, lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, avendo l'ordinanza impugnata sottovalutato il dato cronologico, trattandosi di condotte risalenti agli anni 2017 e non rilevando la data del fallimento; infine, con riferimento ai capi D) ed F), denuncia travisamento della prova in ordine ai rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ricostruiti in termini opposti a quanto documentato, essendo la seconda società promittente cedente a favore della prima, con conseguente erronea ricostruzione del profilo dissipativo.

Il ricorso denuncia, in primo luogo, inosservanza della legge e vizio di motivazione in relazione al principio di autonoma valutazione, in quanto il Tribunale non si è confrontato con i rilievi esposti dalla difesa e dalle relative allegazioni, limitandosi a rinviare all'appello del P.M. e sottolineando che con riguardo al delitto di causazione del fallimento attraverso operazioni dolose di cui ai capi D) ed F) la verifica doveva investire anche la derivazione causale del fallimento e gli indicatori del dolo dell'agente in termini di previsione del dissesto come effetto della condotta antidoverosa, mentre invece si è limitata a delineare il profilo di amministratore del fatto dell'indagato e a richiamare una serie di operazioni rispetto alle quali non è giustificata l'insorgenza del dissesto.

Il ricorso lamenta altresì la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata si limita ad affermare che l'esigenza cautelare si collega alla natura non occasionale delle condotte, senza considerare le avversità che hanno colpito l'attività di Senese e raccontate al G.i.p. dagli indagati.

Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA], non risultano passività inesistenti, spese personali o estranee all'oggetto sociale, avendo il curatore dichiarato che non era stata violata la par condicio creditorum, laddove i giroconti erano dovuti a errori nell'imputazione dei pagamenti mentre l'accusa di aver utilizzato promiscuamente l'unico conto corrente non può dimostrare che il finanziamento è stato acceso a copertura di un assegno non coperto.

Quanto ai pagamenti ricevuti mediante bonifici ritenuti non giustificati da idonea documentazione contabile, in sede di interrogatorio è stato dimostrato che nella prassi commerciale i bonifici sono da imputare alle fatture più risalenti.

Quanto all'attualità e alla concretezza dell'esigenza cautelare, l'ordinanza impugnata fa riferimento alla forte capacità di prosecuzione nella condotta delittuosa, mentre, a proposito della scelta della misura, l'affermazione secondo cui la custodia domiciliare sarebbe l'unica adeguata non tiene conto che almeno dal luglio 2019 l'indagato non riveste più alcuna carica sociale, mentre del tutto apodittica è l'affermazione secondo cui misure meno afflittive potrebbero fornirgli occasioni per continuare a delinquere e la mancata emissione di fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sicché i pagamenti, risalenti tutti al 2017, dimostrano che l'indagato non abbia voluto cagionare il fallimento della società, avendo anzi l'unica finalità di pagare i debiti delle aziende cui affidava i lavori per l'organizzazione degli eventi e la manovalanza (unici creditori sono la Siae e l'Agenzia delle entrate), tanto più che era stata avanzata a Siae una richiesta, non accolta, di rateizzazione del debito, mentre non si è tenuto conto del credito di circa 127 mila euro - a fronte di un passivo di 223 mila euro - giusta contratto con [OSCURATO:SOCIETA].

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità.

2. La tenuta argomentativa dell'ordinanza impugnata non è inficiata dalle censure del ricorrente.

2.1. Con riferimento alle imputazioni provvisorie di bancarotta documentale di cui ai capi D) e G) relativi a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, il giudice dell'appello cautelare - chiarito che, diversamente da quanto sostenuto dall'ordinanza genetica, è sufficiente il dolo - ha rilevato che il curatore era riuscito a ricostruire il patrimonio e la movimentazione degli affari delle due fallite solo attraverso verifiche bancarie e attraverso l'esame critico incrociato della contabilità delle due società, mentre l'elemento soggettivo è desunto dalle numerose condotte distrattive poste in essere dagli indagati, rispetto alle quali l'irregolare tenuta delle scritture, in base a un'analisi complessiva e unitaria degli elementi investigativi, risulta funzionale.

2.2. Con riguardo alle imputazioni provvisorie di causazione del dissesto attraverso operazioni dolose (capi F e G), l'ordinanza impugnata sottolinea come gli indagati non si siano limitati a svuotare le casse societarie mediante condotte distrattive, ma abbiano sistematicamente omesso di pagare i debiti sociali, tanto da accumulare ingenti passivi (circa 223 mila euro, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e circa 686 mila euro per [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), sicché il sistematico omesso pagamento di tali debiti ha, con altro grado di credibilità razionale, causato il fallimento delle società, mentre sotto il profilo dell'elemento psicologico, il giudice dell'appello cautelare ritiene del tutto evidente che all'omesso pagamento dei debiti, anche erariali, per diverse annualità e consistenti importi, sia sottesa una consapevole e volontaria scelta degli indagati, insieme con la prevedibilità del fallimento (anche tenuto conto della parallela attività distrattiva).

3. Le doglianze articolate dal ricorrente non inficiano la tenuta della motivazione del provvedimento impugnato.

Quanto ai profili afferenti al presupposto indiziario ex art. 273 cod. proc. pen., a fronte della motivazione del provvedimento impugnato, del tutto generiche sono le doglianze circa l'omesso esame di elementi prodotti dalla difesa, elementi non indicati nel loro contenuto conoscitivo e neppure nella loro valenza rispetto alla capacità di infirmare le valutazioni dell'ordinanza impugnata.

Manifestamente infondata è la doglianza incentrata sulla dedotta violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., disposizione, questa, che, come è noto, attiene al rapporto tra provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari e richiesta del pubblico ministero (ex plurimis, Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 28250602) e non chiama in causa la motivazione del Tribunale del riesame.

Versate in fatto e, comunque, implicanti inammissibili questioni di merito sono le deduzioni afferenti alle "avversità" incontrate dal ricorrente, mentre prive di consistenza sono quelle relative a dedotte passività inesistenti, spese personali o estranee all'oggetto sociale, a fronte delle puntuali contestazioni articolate nelle plurime imputazioni provvisorie.

Anch'esse versate in fatto sono le deduzioni relative ai giroconti, mentre quelle relative ai bonifici sono articolate sulla base di mere congetture in ordine ai criteri di imputazione.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha motivato in ordine agli elementi costitutivi del reato di causazione dolosa del fallimento, in linea con l'orientamento d questa Corte in forza del quale integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2),

I. fall., l'omesso versamento delle imposte dovute (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Casale, Rv. 264080), laddove del tutto apodittica è la deduzione secondo cui le operazioni richiamate non avrebbero attitudine causale rispetto al dissesto (o al suo aggravamento, mette conto precisare).

Del tutto aspecifiche risultano poi le doglianze relative ad asseriti travisamenti della prova in ordine ai rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

4. Quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura domiciliare applicata, il giudice dell'appello cautelare ha valutato la condotta dell'imputato (amministratore di fatto della società di cui amministratori di diritto risultavano i figli e deus ex machina di tutte le operazioni relative alle organizzazioni di eventi delle società), ritenendo sussistendo il pericolo di recidiva alla luce delle specifiche modalità dei fatti e della personalità dell'imputato, che ha dato prova di particolare pervicacia nelle commissione dei delitti allo stesso ascrittti, avendo continuato, di fatto, a gestire le società di cui erano rappresentanti legali i figli e avendo ripetutamente realizzato condotte distrattive nell'ambito delle varie società, laddove la meno afflittiva misura interdittiva ex art. 290 c.p.p. risulterebbe del tutto inutile alla luce delle considerazioni svolte.

Il ricorso non inficia la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata.

Il riferimento all'epoca delle condotte oblitera il dato offerto dalla pluralità delle società amministrate di fatto dal ricorrente e della sistematica reiterazione delle condotte illecite di cui alle imputazioni provvisorie; il che priva di consistenza anche l'ulteriore deduzione circa il fatto che dal 2019 [OSCURATO:PERSONA] non riveste cariche amministrative in società.

Proprio il ruolo di fatto nella società di cui i figli erano amministratori di diritto rende niente affatto apodittico il rilievo che la misura interdittiva risulterebbe del tutto inadeguata (tanto più, osserva l'ordinanza impugnata, che, in quanto fallito, all'indagato è già precluso l'accesso alle cariche amministrative societarie).

Versate in fatto sono le deduzioni relative al credito vantato da una società e alla richiesta di rateizzazione del debito verso la Siae, entrambe comunque manifestamente incapaci di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro ha parzialmente accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale, in parziale accoglimento della domanda cautelare, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie di cui ai capi B) e C) (bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in relazione a "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), E) (quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., dichiarata fallita il 02/07/2019, in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, bancarotta fraudolenta patrimoniale) e H) (quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 02/07/2019, in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, bancarotta fraudolenta patrimoniale), nonché la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'ufficio direttivo delle persone giuridiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo E) e di [OSCURATO:PERSONA] per il capo H). L'appello del P.M. censurava il mancato accoglimento della domanda cautelare in relazione ai capo A) (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più bancarotte), D) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., F) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: causazione del fallimento con dolo in relazione a [OSCURATO:PERSONA]), G) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), I) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: causazione del fallimento con dolo in relazione a in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), 3) (tutti: bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), e K) (tutti: autoriciclaggio). Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello cautelare, ha applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] (anche) in relazione ai capi D), F), G) e I), rigettando nel resto, previo riconoscimento della sussistenza della sola gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i capi D) ed F) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i capi G) e I). 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando - promiscuamente - le doglianze di seguito esposte nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: il ricorso denuncia, in primo luogo, inosservanza della legge e vizio di motivazione in relazione al principio di autonoma valutazione, in quanto il tribunale non si è confrontato con i rilievi esposti dalla difesa e dalle relative allegazioni, limitandosi a rinviare all'appello del P.M.; in secondo luogo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza di esigenze cautelari e omessa valutazione delle argomentazioni difensive prodotte anche con note scritte; in terzo luogo, lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, avendo l'ordinanza impugnata sottovalutato il dato cronologico, trattandosi di condotte risalenti agli anni 2017 e non rilevando la data del fallimento; infine, con riferimento ai capi D) ed F), denuncia travisamento della prova in ordine ai rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ricostruiti in termini opposti a quanto documentato, essendo la seconda società promittente cedente a favore della prima, con conseguente erronea ricostruzione del profilo dissipativo. Il ricorso denuncia, in primo luogo, inosservanza della legge e vizio di motivazione in relazione al principio di autonoma valutazione, in quanto il Tribunale non si è confrontato con i rilievi esposti dalla difesa e dalle relative allegazioni, limitandosi a rinviare all'appello del P.M. e sottolineando che con riguardo al delitto di causazione del fallimento attraverso operazioni dolose di cui ai capi D) ed F) la verifica doveva investire anche la derivazione causale del fallimento e gli indicatori del dolo dell'agente in termini di previsione del dissesto come effetto della condotta antidoverosa, mentre invece si è limitata a delineare il profilo di amministratore del fatto dell'indagato e a richiamare una serie di operazioni rispetto alle quali non è giustificata l'insorgenza del dissesto. Il ricorso lamenta altresì la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata si limita ad affermare che l'esigenza cautelare si collega alla natura non occasionale delle condotte, senza considerare le avversità che hanno colpito l'attività di Senese e raccontate al G.i.p. dagli indagati. Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA], non risultano passività inesistenti, spese personali o estranee all'oggetto sociale, avendo il curatore dichiarato che non era stata violata la par condicio creditorum, laddove i giroconti erano dovuti a errori nell'imputazione dei pagamenti mentre l'accusa di aver utilizzato promiscuamente l'unico conto corrente non può dimostrare che il finanziamento è stato acceso a copertura di un assegno non coperto. Quanto ai pagamenti ricevuti mediante bonifici ritenuti non giustificati da idonea documentazione contabile, in sede di interrogatorio è stato dimostrato che nella prassi commerciale i bonifici sono da imputare alle fatture più risalenti. Quanto all'attualità e alla concretezza dell'esigenza cautelare, l'ordinanza impugnata fa riferimento alla forte capacità di prosecuzione nella condotta delittuosa, mentre, a proposito della scelta della misura, l'affermazione secondo cui la custodia domiciliare sarebbe l'unica adeguata non tiene conto che almeno dal luglio 2019 l'indagato non riveste più alcuna carica sociale, mentre del tutto apodittica è l'affermazione secondo cui misure meno afflittive potrebbero fornirgli occasioni per continuare a delinquere e la mancata emissione di fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sicché i pagamenti, risalenti tutti al 2017, dimostrano che l'indagato non abbia voluto cagionare il fallimento della società, avendo anzi l'unica finalità di pagare i debiti delle aziende cui affidava i lavori per l'organizzazione degli eventi e la manovalanza (unici creditori sono la Siae e l'Agenzia delle entrate), tanto più che era stata avanzata a Siae una richiesta, non accolta, di rateizzazione del debito, mentre non si è tenuto conto del credito di circa 127 mila euro - a fronte di un passivo di 223 mila euro - giusta contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. 2. La tenuta argomentativa dell'ordinanza impugnata non è inficiata dalle censure del ricorrente. 2.1. Con riferimento alle imputazioni provvisorie di bancarotta documentale di cui ai capi D) e G) relativi a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, il giudice dell'appello cautelare - chiarito che, diversamente da quanto sostenuto dall'ordinanza genetica, è sufficiente il dolo - ha rilevato che il curatore era riuscito a ricostruire il patrimonio e la movimentazione degli affari delle due fallite solo attraverso verifiche bancarie e attraverso l'esame critico incrociato della contabilità delle due società, mentre l'elemento soggettivo è desunto dalle numerose condotte distrattive poste in essere dagli indagati, rispetto alle quali l'irregolare tenuta delle scritture, in base a un'analisi complessiva e unitaria degli elementi investigativi, risulta funzionale. 2.2. Con riguardo alle imputazioni provvisorie di causazione del dissesto attraverso operazioni dolose (capi F e G), l'ordinanza impugnata sottolinea come gli indagati non si siano limitati a svuotare le casse societarie mediante condotte distrattive, ma abbiano sistematicamente omesso di pagare i debiti sociali, tanto da accumulare ingenti passivi (circa 223 mila euro, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e circa 686 mila euro per [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), sicché il sistematico omesso pagamento di tali debiti ha, con altro grado di credibilità razionale, causato il fallimento delle società, mentre sotto il profilo dell'elemento psicologico, il giudice dell'appello cautelare ritiene del tutto evidente che all'omesso pagamento dei debiti, anche erariali, per diverse annualità e consistenti importi, sia sottesa una consapevole e volontaria scelta degli indagati, insieme con la prevedibilità del fallimento (anche tenuto conto della parallela attività distrattiva). 3. Le doglianze articolate dal ricorrente non inficiano la tenuta della motivazione del provvedimento impugnato. Quanto ai profili afferenti al presupposto indiziario ex art. 273 cod. proc. pen., a fronte della motivazione del provvedimento impugnato, del tutto generiche sono le doglianze circa l'omesso esame di elementi prodotti dalla difesa, elementi non indicati nel loro contenuto conoscitivo e neppure nella loro valenza rispetto alla capacità di infirmare le valutazioni dell'ordinanza impugnata. Manifestamente infondata è la doglianza incentrata sulla dedotta violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., disposizione, questa, che, come è noto, attiene al rapporto tra provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari e richiesta del pubblico ministero (ex plurimis, Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 28250602) e non chiama in causa la motivazione del Tribunale del riesame. Versate in fatto e, comunque, implicanti inammissibili questioni di merito sono le deduzioni afferenti alle "avversità" incontrate dal ricorrente, mentre prive di consistenza sono quelle relative a dedotte passività inesistenti, spese personali o estranee all'oggetto sociale, a fronte delle puntuali contestazioni articolate nelle plurime imputazioni provvisorie. Anch'esse versate in fatto sono le deduzioni relative ai giroconti, mentre quelle relative ai bonifici sono articolate sulla base di mere congetture in ordine ai criteri di imputazione. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha motivato in ordine agli elementi costitutivi del reato di causazione dolosa del fallimento, in linea con l'orientamento d questa Corte in forza del quale integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2), I. fall., l'omesso versamento delle imposte dovute (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Casale, Rv. 264080), laddove del tutto apodittica è la deduzione secondo cui le operazioni richiamate non avrebbero attitudine causale rispetto al dissesto (o al suo aggravamento, mette conto precisare). Del tutto aspecifiche risultano poi le doglianze relative ad asseriti travisamenti della prova in ordine ai rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4. Quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura domiciliare applicata, il giudice dell'appello cautelare ha valutato la condotta dell'imputato (amministratore di fatto della società di cui amministratori di diritto risultavano i figli e deus ex machina di tutte le operazioni relative alle organizzazioni di eventi delle società), ritenendo sussistendo il pericolo di recidiva alla luce delle specifiche modalità dei fatti e della personalità dell'imputato, che ha dato prova di particolare pervicacia nelle commissione dei delitti allo stesso ascrittti, avendo continuato, di fatto, a gestire le società di cui erano rappresentanti legali i figli e avendo ripetutamente realizzato condotte distrattive nell'ambito delle varie società, laddove la meno afflittiva misura interdittiva ex art. 290 c.p.p. risulterebbe del tutto inutile alla luce delle considerazioni svolte. Il ricorso non inficia la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata. Il riferimento all'epoca delle condotte oblitera il dato offerto dalla pluralità delle società amministrate di fatto dal ricorrente e della sistematica reiterazione delle condotte illecite di cui alle imputazioni provvisorie; il che priva di consistenza anche l'ulteriore deduzione circa il fatto che dal 2019 [OSCURATO:PERSONA] non riveste cariche amministrative in società. Proprio il ruolo di fatto nella società di cui i figli erano amministratori di diritto rende niente affatto apodittico il rilievo che la misura interdittiva risulterebbe del tutto inadeguata (tanto più, osserva l'ordinanza impugnata, che, in quanto fallito, all'indagato è già precluso l'accesso alle cariche amministrative societarie). Versate in fatto sono le deduzioni relative al credito vantato da una società e alla richiesta di rateizzazione del debito verso la Siae, entrambe comunque manifestamente incapaci di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e co
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