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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 11150/2022

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25634-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e socio maggioritario [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente] - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (INAIL) in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente -nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - contraticorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difede ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2190/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /01 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /r- Ric. 2020 n. 25634 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -2-RG. 25634/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 2190/2019 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro pronunciata il 12 dicembre 2019, con la quale era stato rigettato il ricorso dello studio [OSCURATO:PERSONA]Cerruti volto ad accertare l'inesistenza della notifica dei titoli esecutivi e comunque l'intervenuta prescrizione delle relative pretese contributive.

Il Tribunale aveva, da un lato, ritenuto che dalla documentazione prodotta in atti risultasse la regolare notificazione dei titoli, dall'altro, aveva reputato generico il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche effettuato dal ricorrente.

2. A fondamento della decisione, i Giudici di seconde cure, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia Entrate Riscossione, hanno reputato utilizzabile la documentazione prodotta da quest'ultima, considerandola prova idonea a dimostrare la rituale notifica dei titoli oggetto del giudizio e hanno altresì ritenuto che l'invocato disconoscimento della conformità delle copie dei documenti prodotti dagli originali da parte dello Studio fosse assolutamente generico e, quindi, inammissibile.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione lo [OSCURATO:PERSONA]Cerruti affidato a quattro motivi cui hanno resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] e l'INAIL.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita ai soli fini di partecipare all'eventuale udienza pubblica, senza svolgere attività difensiva.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente irrilevante e infondato il tempestivo disconoscimento ex artt. 214, 215 c.c. effettuato dal ricorrente, sulla base del rilievo secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata deve essere effettuato nella prima udienza successiva alla produzione e deve presentare i caratteri della specificità e della determinatezza.3.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 214, 216 cpc ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, per aver la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c., conseguente al tempestivo e specifico disconoscimento effettuato dal ricorrente ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. e sulle sottoscrizioni poste sugli avvisi di riconoscimento dell'[OSCURATO:PERSONA].

4. Con il terzo motivo viene censurata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cpc e dell'art. 111 Cost, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale fornito una motivazione apparente circa le ragioni per le quali era possibile reputare autentiche le sottoscrizioni apposte nelle relate di notifica e quindi idonee a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio degli avvisi di addebito e della cartella oggetto di contestazione.

5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c in virtù del combinato disposto dell'art. 26 u.c. del d.p.r. n. 603/72 e dell'art. 60, comma 1 lett. e bis del d.p.r. n. 600/73, per avere la Corte territoriale ritenuto regolarmente notificati gli avvisi di addebito, sebbene ricorresse l'ipotesi di consegna dell'atto notificato a persona diversa dal destinatario.

6. [OSCURATO:PERSONA] rileva che alcune questioni, sottese alle censure di cui ai motivi sopra esposti, debbano essere valutate dalla Sezione ordinaria, ove peraltro sono stati già trasmessi altri ricorsi coinvolgenti analoghe problematiche, non emergendo una evidenza decisoria tale da giustificare la decisione in camera di consiglio.

PQM La P.Q.MCANC '''[OSCURATO:PERSONA] Doti.s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25634-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e socio maggioritario [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente] - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (INAIL) in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente -nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - contraticorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difede ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2190/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /01 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /r- Ric. 2020 n. 25634 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2-RG. 25634/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 2190/2019 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro pronunciata il 12 dicembre 2019, con la quale era stato rigettato il ricorso dello studio [OSCURATO:PERSONA]Cerruti volto ad accertare l'inesistenza della notifica dei titoli esecutivi e comunque l'intervenuta prescrizione delle relative pretese contributive. Il Tribunale aveva, da un lato, ritenuto che dalla documentazione prodotta in atti risultasse la regolare notificazione dei titoli, dall'altro, aveva reputato generico il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche effettuato dal ricorrente. 2. A fondamento della decisione, i Giudici di seconde cure, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia Entrate Riscossione, hanno reputato utilizzabile la documentazione prodotta da quest'ultima, considerandola prova idonea a dimostrare la rituale notifica dei titoli oggetto del giudizio e hanno altresì ritenuto che l'invocato disconoscimento della conformità delle copie dei documenti prodotti dagli originali da parte dello Studio fosse assolutamente generico e, quindi, inammissibile. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione lo [OSCURATO:PERSONA]Cerruti affidato a quattro motivi cui hanno resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] e l'INAIL. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita ai soli fini di partecipare all'eventuale udienza pubblica, senza svolgere attività difensiva. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente irrilevante e infondato il tempestivo disconoscimento ex artt. 214, 215 c.c. effettuato dal ricorrente, sulla base del rilievo secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata deve essere effettuato nella prima udienza successiva alla produzione e deve presentare i caratteri della specificità e della determinatezza.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 214, 216 cpc ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, per aver la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c., conseguente al tempestivo e specifico disconoscimento effettuato dal ricorrente ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. e sulle sottoscrizioni poste sugli avvisi di riconoscimento dell'[OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il terzo motivo viene censurata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cpc e dell'art. 111 Cost, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale fornito una motivazione apparente circa le ragioni per le quali era possibile reputare autentiche le sottoscrizioni apposte nelle relate di notifica e quindi idonee a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio degli avvisi di addebito e della cartella oggetto di contestazione. 5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c in virtù del combinato disposto dell'art. 26 u.c. del d.p.r. n. 603/72 e dell'art. 60, comma 1 lett. e bis del d.p.r. n. 600/73, per avere la Corte territoriale ritenuto regolarmente notificati gli avvisi di addebito, sebbene ricorresse l'ipotesi di consegna dell'atto notificato a persona diversa dal destinatario. 6. [OSCURATO:PERSONA] rileva che alcune questioni, sottese alle censure di cui ai motivi sopra esposti, debbano essere valutate dalla Sezione ordinaria, ove peraltro sono stati già trasmessi altri ricorsi coinvolgenti analoghe problematiche, non emergendo una evidenza decisoria tale da giustificare la decisione in camera di consiglio. PQM La P.Q.MCANC '''[OSCURATO:PERSONA] Doti.s
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