CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 31845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Patti che ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia e di lesioni personali, commessi il 2 agosto 2013; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati in data anteriore alla pronuncia di secondo grado (22 luglio 2021), è manifestamente infondato perché detto termine sarebbe decorso soltanto in data 28 marzo 2022, tenuto conto di 414 giorni di sospensione (140 giorni per rinvio dell'udienza dal 20 maggio 2015 al 7 ottobre 2015 su richiesta della difesa; 106 giorni dal 10 aprile 2017 al 24 luglio 2017 per adesione del difensore all'astensione; 105 giorni dal 12 novembre 2018 al 25 febbraio 2019 per rinvio su richiesta della difesa; 63 giorni dal 23 settembre 2019 al 25 novembre 2019 per rinvio su richiesta della difesa); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131.-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace» (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, pmp, Rv. 271587 - 01); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, quindi, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos