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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34678/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14753 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], INTIMATO avverso la sentenza numero 1007/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, pubblicata in data 31 gennaio 2023.

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 10670/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T004026, con il quale era stato elevato da euro 412.315,00 ad euro 589.000,00 il valore di un terreno edificabile sito in Giarre, oggetto di compravendita.

2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame.

3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, rimanendo intimato.

4. Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile, l’Agenzia delle Entrate instava per la decisione e la causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato e deve rigettarsi.

2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame la ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ritenuto che la stima effettuata dall’amministrazione fosse basata esclusivamente sulle quotazioni OMI, diversamente da quanto era avvenuto, essendo stati presi in considerazione l’atto di compravendita, la documentazione ad esso allegata, la posizione dell’immobile e le sue potenzialità.

3. Il motivo è inammissibile.

3.1. Esso, infatti, non si confronta adeguatamente -al di là di quanto evidenziato nella proposta formulata ai sensi dell’articolo 380-bisdel codice di procedura civile sotto il profilo dell’autosufficienza (cfr. la proposta de qua, a pagina 1)- con le ragioni della decisione, non prendendole affatto in considerazione, nella parte in cui la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ha messo in evidenza come, ai fini della determinazione del valore del bene, non fossero stati adeguatamente avversati i rilievi del contribuente riguardo alla mancanza di accesso diretto alla via pubblica, al fatto che il fondo fosse gravato da servitù di passaggio, con tutti i mezzi consentiti, in favore dei terreni rimasti in proprietà della parte venditrice, e, soprattutto, alla circostanza che il prezzo contestato fosse in linea con quelli praticati in altre compravendite aventi ad oggetto immobili con analoghe caratteristiche, effettuate nel breve periodo e nella stessa zona.

3.2. La lettura della motivazione della sentenza impugnata, invero, induce a ritenere che l’autorità giudiziaria adita in secondo grado abbia accolto l’appello proposto dal contribuente rilevando come l’accertamento effettuato dall’amministrazione non potesse essere fondato esclusivamente sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante dalle quotazioni OMI, ma richiedesse la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che l’amministrazione non aveva fornito, essendosi limitata “a quantificare il valore del terreno oggetto di alienazione sulla base del valore delle costruzioni commesse in appalto”, non mancando di aggiungere che l’Agenzia delle Entrate non aveva contestato adeguatamente le circostanze messe in rilievo dal contribuente -precedentemente rammentate- inerenti all’interclusione del terreno, al diritto reale al quale soggiaceva ed al prezzo dichiarato per immobili aventi caratteristiche simili ed alienati nello stesso lasso di tempo.

In tal modo, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ha sostanzialmente messo in evidenza -articolando una ratio decidendi ulteriore e diversa rispetto a quella incentrata sull’insussistenza di elementi, non forniti dall’amministrazione finanziaria, idonei a dimostrare, al di là delle insufficienti quotazioni OMI, che il valore del bene fosse superiore a quello dichiarato- come l’accertamento, trasfuso nell’avviso di rettifica e liquidazione impugnato, fosse vieppiù dubbio, perché non aveva tenuto in alcun conto le circostanze poc’anzi menzionate.

3.3. Ed è noto che,qualora una pronuncia sia basata su più rationesdecidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la decisione (come nella vicenda in esame, in cui l’autorità giudiziaria adita in secondo grado ha accolto l’appello del contribuente affermando, per un verso, che l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito elementi tali da dimostrare il valore, suppostamente maggiore, dell’immobile compravenduto e, per altro verso, che il valore reputato corretto dall’amministrazione finanziaria era sostanzialmente incerto, non avendo l’accertamento da essa effettuato tenuto conto delle più volte menzionate caratteristiche del bene), il ricorrente, a pena di inammissibilità, è tenuto ad impugnarle tutte (cfr. Cass. n. 17182/20).

4. In conclusione, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, non suscettibile di accoglimento perché fondato su un motivo inammissibile, deve essere rigettato.

5. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, in mancanza di costituzione dell’intimato.

6. Per la stessa ragione non è possibile provvedere ai sensi dell’articolo96, comma 3, del codice di procedura civile, in virtù del richiamo fatto dall’articolo 380-bis, comma 3, del codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 5445/25).

6.1. In applicazione del combinato disposto degliarticoli 380-bis, comma 3, e96, comma 4, del codice di procedura civile, invece, l’Agenzia delle Entrate deve essere condannata, ricorrendone tutti i presupposti, al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

6.2. E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’articolo 380-bis,comma 3, del codice di procedura civile - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’articolo 96, commi 3 e 4, del codice di procedura civile- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 28540/23), ancorché tale norma non preveda l’applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate, che resta affidata alla valutazione delle peculiarità del caso concreto (che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione della sanzione, stante la palese inammissibilità dell’unico motivo di ricorso e dell’istanza dell’amministrazione finanziaria tendente comunque ad ottenere la decisione), in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avendosi riguardo, in particolare, all’omogeneità delle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25).

La condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’articolo 96, comma 4, del codice di procedura civile, d’altronde, deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente ed, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (cfr. Cass., sez. un., n. 27195/23), né sussistono ragioni per escludere l’applicazione della sanzione nei confronti dell’amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 4702/25).

7. Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativa dichiarazione- l’obbligo - da parte dell’Agenzia delle Entrate - di versare, ai sensi dell’articolo 13,comma 1 - quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trovando applicazione tale norma nei confronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22, Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25).

P.Q.M L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14753 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], INTIMATO avverso la sentenza numero 1007/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, pubblicata in data 31 gennaio 2023. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 10670/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T004026, con il quale era stato elevato da euro 412.315,00 ad euro 589.000,00 il valore di un terreno edificabile sito in Giarre, oggetto di compravendita. 2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, rimanendo intimato. 4. Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile, l’Agenzia delle Entrate instava per la decisione e la causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e deve rigettarsi. 2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame la ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ritenuto che la stima effettuata dall’amministrazione fosse basata esclusivamente sulle quotazioni OMI, diversamente da quanto era avvenuto, essendo stati presi in considerazione l’atto di compravendita, la documentazione ad esso allegata, la posizione dell’immobile e le sue potenzialità. 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. Esso, infatti, non si confronta adeguatamente -al di là di quanto evidenziato nella proposta formulata ai sensi dell’articolo 380-bisdel codice di procedura civile sotto il profilo dell’autosufficienza (cfr. la proposta de qua, a pagina 1)- con le ragioni della decisione, non prendendole affatto in considerazione, nella parte in cui la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ha messo in evidenza come, ai fini della determinazione del valore del bene, non fossero stati adeguatamente avversati i rilievi del contribuente riguardo alla mancanza di accesso diretto alla via pubblica, al fatto che il fondo fosse gravato da servitù di passaggio, con tutti i mezzi consentiti, in favore dei terreni rimasti in proprietà della parte venditrice, e, soprattutto, alla circostanza che il prezzo contestato fosse in linea con quelli praticati in altre compravendite aventi ad oggetto immobili con analoghe caratteristiche, effettuate nel breve periodo e nella stessa zona. 3.2. La lettura della motivazione della sentenza impugnata, invero, induce a ritenere che l’autorità giudiziaria adita in secondo grado abbia accolto l’appello proposto dal contribuente rilevando come l’accertamento effettuato dall’amministrazione non potesse essere fondato esclusivamente sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante dalle quotazioni OMI, ma richiedesse la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che l’amministrazione non aveva fornito, essendosi limitata “a quantificare il valore del terreno oggetto di alienazione sulla base del valore delle costruzioni commesse in appalto”, non mancando di aggiungere che l’Agenzia delle Entrate non aveva contestato adeguatamente le circostanze messe in rilievo dal contribuente -precedentemente rammentate- inerenti all’interclusione del terreno, al diritto reale al quale soggiaceva ed al prezzo dichiarato per immobili aventi caratteristiche simili ed alienati nello stesso lasso di tempo. In tal modo, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ha sostanzialmente messo in evidenza -articolando una ratio decidendi ulteriore e diversa rispetto a quella incentrata sull’insussistenza di elementi, non forniti dall’amministrazione finanziaria, idonei a dimostrare, al di là delle insufficienti quotazioni OMI, che il valore del bene fosse superiore a quello dichiarato- come l’accertamento, trasfuso nell’avviso di rettifica e liquidazione impugnato, fosse vieppiù dubbio, perché non aveva tenuto in alcun conto le circostanze poc’anzi menzionate. 3.3. Ed è noto che,qualora una pronuncia sia basata su più rationesdecidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la decisione (come nella vicenda in esame, in cui l’autorità giudiziaria adita in secondo grado ha accolto l’appello del contribuente affermando, per un verso, che l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito elementi tali da dimostrare il valore, suppostamente maggiore, dell’immobile compravenduto e, per altro verso, che il valore reputato corretto dall’amministrazione finanziaria era sostanzialmente incerto, non avendo l’accertamento da essa effettuato tenuto conto delle più volte menzionate caratteristiche del bene), il ricorrente, a pena di inammissibilità, è tenuto ad impugnarle tutte (cfr. Cass. n. 17182/20). 4. In conclusione, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, non suscettibile di accoglimento perché fondato su un motivo inammissibile, deve essere rigettato. 5. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, in mancanza di costituzione dell’intimato. 6. Per la stessa ragione non è possibile provvedere ai sensi dell’articolo96, comma 3, del codice di procedura civile, in virtù del richiamo fatto dall’articolo 380-bis, comma 3, del codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 5445/25). 6.1. In applicazione del combinato disposto degliarticoli 380-bis, comma 3, e96, comma 4, del codice di procedura civile, invece, l’Agenzia delle Entrate deve essere condannata, ricorrendone tutti i presupposti, al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 6.2. E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’articolo 380-bis,comma 3, del codice di procedura civile - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’articolo 96, commi 3 e 4, del codice di procedura civile- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 28540/23), ancorché tale norma non preveda l’applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate, che resta affidata alla valutazione delle peculiarità del caso concreto (che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione della sanzione, stante la palese inammissibilità dell’unico motivo di ricorso e dell’istanza dell’amministrazione finanziaria tendente comunque ad ottenere la decisione), in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avendosi riguardo, in particolare, all’omogeneità delle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25). La condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’articolo 96, comma 4, del codice di procedura civile, d’altronde, deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente ed, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (cfr. Cass., sez. un., n. 27195/23), né sussistono ragioni per escludere l’applicazione della sanzione nei confronti dell’amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 4702/25). 7. Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativa dichiarazione- l’obbligo - da parte dell’Agenzia delle Entrate - di versare, ai sensi dell’articolo 13,comma 1 - quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trovando applicazione tale norma nei confronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22, Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25). P.Q.M L
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