CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 19043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25294-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BAIAMONTI n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25294/2017 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1284/2022Numero di raccolta generale 19043/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SANNData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]A SEBASTIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 465/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusoni scritte del P.G. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo ed il rigetto degli altri [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 2.12.1999 il Comune di Austis proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza n. 188/1996, con la quale il Tribunale di Oristano aveva dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della piena proprietà di alcuni terreni. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 247/2011, accoglieva in parte l’opposizione, limitatamente ad alcune porzioni immobiliari, respigendola nel resto. Interponeva appello avverso detta decisione il Comune di Austis e spiegava appello incidentale il Sanna, relativamente alla parte di domanda accolta in prime cure. Con la sentenza impugnata, n. 465/2017, la Corte di Appello di Cagliari accoglieva il gravame incidentale, rigettando quello principale. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25294/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1284/2022 Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19043/2022Data pubblicazione 13/06/2022 di Austis, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica. Il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo ed il rigetto degli altri [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 2909 c.c., 404 e 132 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisive, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione di terzo proposta dall’odierno ricorrente in base alla mancanza della prova della proprietà, in capo al Comune, dei terreni oggetto di causa. Secondo l’ente locale, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che la posizione del terzo opponente idonea a legittimare la sua opposizione ex art. 404 c.p.c. può anche essere di mero fatto, purché essa sia incompatibile con l’accertamento oggetto della sentenza opposta. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2909 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto alcune istanze istruttorie generiche ed interpretato in modo non corretto le risultanze di talune prove Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 705 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente riconosciuto, in F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25294/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1284/2022 favore del Sanna, l’usucapione di alcuni beni per i quali era [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19043/2022Data pubblicazione 13/06/2022 pendente, tra lo stesso Sanna ed il Comune di Austis, controversia relativa al possesso dei beni di cui è causa. L'ente locale, in particolare, deduce che la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 236/2006, aveva accolto l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di prime cure, ordinando al Sanna di rilasciare in favore del Comune gli stessi beni oggetto del presente giudizio. Prima di esaminare i motivi di ricorso, si rileva che il ricorso non risulta esser stato ritualmente notificato a [OSCURATO:PERSONA], agli Eredi di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA]. Poiché detti soggetti hanno partecipato al giudizio di merito, sussiste nei loro confronti litisconsorzio processuale, onde il ricorso va rinviato a nuovo ruolo, con termine per procedere alla notificazione del ricorso ai medesimi. PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, per provvedere alla notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 09 giugno 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P