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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00141/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KLWJE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura il mancato assorbimento del delitto di ricettazione in quelli di cui agli artt. 640 e 497-bis cod. pen., nonché la derubricazione della truffa nell'ipotesi tentata, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4, in punto di differente fatto tipico e bene giuridico tutelato delle diverse fattispecie incriminatrici e di consumazione della truffa con il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno mediante acquisto del cellulare e del computer), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] gpere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KLWJE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura il mancato assorbimento del delitto di ricettazione in quelli di cui agli artt. 640 e 497-bis cod. pen., nonché la derubricazione della truffa nell'ipotesi tentata, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4, in punto di differente fatto tipico e bene giuridico tutelato delle diverse fattispecie incriminatrici e di consumazione della truffa con il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno mediante acquisto del cellulare e del computer), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] gpere estensore Il Presidente
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