CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 12969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/04/202.3 dalla CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Perugia, che ha chiesto confermare le statuizioni del giudice di appello e condannare gli imputati alla refusione delle spese, come da nota allegata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso depositati, ha chiesto di dichiarare ammissibile il ricorso e accoglierlo in tutti i suoi motivi; lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Perugia il 03/03/2022, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità limitatamente ai reati, comuni ad entrambi, di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e furto (capi A, B, D, G ed O), riducendo le rispettive pene. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia degli imputati. 2.1. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due ricorsi. In quello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è eccepito il vizio di motivazione circa il rilievo di inutilizzabilità dei dati acquisiti dai tabulati telefonici, formulato con motivi aggiunti, in assenza di decreto autorizzatorio dell'autorità giudiziaria, ai fini della prova della presenza degli imputati sul luogo del delitto e dei loro spostamenti sul territorio nonché circa il giudizio di colpevolezza per tutti i capi di imputazione, basato su elementi vaghi ed ambigui; la violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è ugualmente sostenuto la contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione circa l'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate e alla partecipazione ai reati commessi tra il 3 e il 4 ottobre 2018, e il diniego delle attenuanti generiche. 2.2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce la violazione di legge, in relazione al capo B, per la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela (furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), e al capo D, per la mancata indicazione delle fonti del potere di rappresentanza da parte del querelante, nella dichiarata qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]; la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento alla ricettazione della targhe automobilistiche (sub A), al furto ai danni del Rocchi (sub B), al concorso nella rapina e nella resistenza a pubblico ufficiale (sub G e O); infine, la violazione di legge e la mancanza di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 2.3. Con pec del 17 gennaio 2024 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso nota difensiva a sostegno del ricorso; anche nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] con pec del 22 gennaio 2024 è pervenuta memoria con motivi aggiunti, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha presentato note conclusive nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi reiterativi, correttamente definiti dalla corte territoriale, e, comunque manifestamente infondati. 2. Secondo l'ordine logico delle questioni, va esaminata innanzitutto l'eccezione processuale relativa all'inutilizzabilità patologica dei tabulati telefonici per la mancanza del decreto autorizzativo, vizio non sanato dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato. A prescindere dalla novità della questione, estranea ai motivi di appello, dal testo della sentenza impugnata si evince che è la stessa difesa del [OSCURATO:PERSONA] a basare l'assunto dell'estraneità alla rapina alla stregua dei dati relativi all'utenza telefonica di entrambi gli imputati (pag. 47 ), sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva che trovarsi con il padre presso la sua abitazione allorché il [OSCURATO:PERSONA] lo cercò e non in compagnia di quest'ultimo, a bordo della stessa auto; anzi, proprio al fine di confutare i risultati dei tabulati, la difesa aveva richiesto una perizia volta ad accertare la geolocalizzazione del numero IMEI associato all'apparecchio telefonico in uso al [OSCURATO:PERSONA] nei giorni 3 e 4 ottobre 2024 (pag. 40). In ogni caso, trattasi di dati probatori non esclusivi, né decisivi, il che attesta la mancanza della necessaria prova di resistenza che deve assistere la censura di inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie in sede di legittimità (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452, seguita da Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218). L'affermazione di responsabilità si basa essenzialmente sulle indicazioni emerse nelle conversazioni intercettate, sintetizzate alle pagine 43 e 44, attestanti la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla rapina e l'utilizzo da parte di entrambi dell'Audi 6, in concomitanza con i reati commessi nella notte tra il 3 e il 4 febbraio; sull'esito degli accertamenti del materiale biologico rinvenuto nella stessa auto, al cui interno fu poi rinvenuto il corpo senza vita di uno dei rapinatori, coerente con l'ipotesi di identificazione di [OSCURATO:PERSONA] ("piena concordanza allelica"); sulle risultanze dei sistemi di videosorveglianza che hanno consentito di acquisire le immagine relative all'auto utilizzata per la rapirla e al numero dei soggetti presenti; sulla mancanza di plausibili spiegazioni alternative al contenuto delle conversazioni intercettate (in particolare, quella del 3 ottobre 2018 nella quale il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di memorizzare il nuovo numero di telefono - "pulito" -- dal quale lo stava chiamando, di prendere la sua Audi e di portargliela a casa, dove si sarebbero poi visti, poco prima di compiere la rapina a Perugia); sull'assenza di contatti telefonici durante la drammatica sequenza criminale. 3. Gli ulteriori motivi di ricorso, comuni agli imputati, riguardano l'accertamento di responsabilità in relazione ai reati in questione. I rilievi si incentrano, essenzialmente, sul travisamento dei fatti, motivo non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex multis, sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, d'altro canto, risultare di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato a riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. Ne discende, è stato da tempo chiarito,, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire a diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che - proprio come nei ricorsi in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (di recente, sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3.1. Inoltre, i giudici di merito hanno riconosciuto i fatti di causa in termini reciprocamente ed integralmente sovrapponibili, sì da consentire, in presenza di una cd. doppia conforme, la sinergica valutazione delle rispettive decisioni. In particolare, le pronunce hanno valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, le risultanze delle immagini del sistema di videosorveglianza e gli esiti dei rilievi sul materiale biologico trovato all'interno dell'auto utilizzata per la rapina per accertare l'identità dei rapinatori e, fra essi, quella dei ricorrenti, corroborando le conclusioni alle quali sono pervenuti con argomentazioni significative (il carattere non decisivo della tesi difensiva incentrata sui tabulati telefonici ai fini della localizzazione della posizione degli imputati; il modus operandi, simile a quello di altri delitti - pag. 24 della sentenza di primo grado).4. Anche l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo O) è adeguatamente motivata (pag. 51 della sentenza di appello), richiamandosi le modalità della condotta violenta nei confronti dei Carabinieri che erano intervenuti per interrompere l'azione dei rapinatori. Circa i capi A e B (ricettazione delle targhe di provenienza furtiva apposte al veicolo Audi A6 durante la trasferta dalla Campania al luogo di consumazione della rapina e furto di altra targa da utilizzare per lo stesso scopo di occultamento), la motivazione si sottrae a censure: per quanto riguarda il furto sub B (pag. 50 della sentenza di appello e pagina 28 di quella di primo grado), il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce soltanto il difetto di querela, senza contestazioni di merito; circa il reato di ricettazione, in sé non oggetto di rilievi, è accertato che gli imputati avevano la disponibilità dell'Audi A6 sulla quale erano state apposte le targhe rubate, delle quali avevano, quindi, la disponibilità. 5. Anche i primi due motivi del ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. Va ribadito, infatti, l'indirizzo interpretativo secondo cui in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che in sede di legittimità possa prospettarsi l'eventuale improcedibilità del reato per difetto di querela (Sez. 4, n. 6143 del 10/01/2023, Romeo, n.m., pronuncia che richiama correttamente Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551). Circa l'irritualità della querela concernente il capo D, si richiama anche in questo caso il consolidato principio di diritto sulla querela presentata in nome e per conto di una società di capitali: l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto - come nel caso in esame - con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione (in termini, Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, n.36119, Squillante, Rv. 277077, in motivazione la Corte ha evidenziato che la procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico) 6. I rilievi sul trattamento sanzionatorio sono del tutto generici, giustificandosi il diniego delle circostanze attenuanti generiche con il richiamo alla personalità negativa degli imputati, desumibile dalla gravità della condotta delittuosa, in assenza di elementi positivi di valutazione, neanche sotto il profilo del comportamento processuale. La pena è stata determinata in misura non superiore al minimo edittale, con contenuto aumenti per la continuazione, in un complessivo giudizio di congruità (pag. 52 della sentenza impugnata). 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Va rigetti% richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in quanto nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 - 03); attività non sussistente nel caso in esame, essendosi la difesa dello Schiaffella limitata alla mera formulazione delle conclusioni. PQM Di