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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 40093/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento ,ton rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di restituzione in termini proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al decreto penale di condanna n. 847 emesso il 23 ottobre 2020 per il reato di cui all'art.186, comma 7, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il tribunale, premesso che il decreto è stato notificato via posta presso la residenza all'imputato e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 23/11/2020; che il 12/11/2020 era stata spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 666338457690; che il decreto è stato notificato al difensore di ufficio via PEC il 3/11/2020; che l'istante ha affermato di aver avuto effettiva conoscenza del decreto penale solo in data 21/12/2021, quando si è rivolto al difensore di ufficio, così avvedendosi che la notifica del decreto penale era avvenuta per compiuta giacenza; tutto ciò premesso, il tribunale ha ritenuto pur sempre necessario un onere minimo di allegazione in carico al richiedente in quanto l'onere del giudice di verificare la conoscenza dell'effettività dell'atto e la consapevole rinunzia dell'interessato sussiste solo nella misura in cui emergano dagli atti ovvero siano dedotte dalle parti situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità formale della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario.

2.1. Su tale presupposto, il tribunale ha osservato che l'istante aveva dichiarato di abitare nel medesimo stabile ove vivono i genitori, adombrando esclusivamente il dubbio che l'ufficiale giudiziario potesse aver inserito per errore nella cassetta dei genitori l'avviso di comunicazione di avvenuto deposito; che avesse ipotizzato, ma non allegato, che gli anziani genitori non avrebbero colto l'importanza dell'avviso e avrebbero omesso di avvisarlo.

2.2. Ha ritenuto, sulla base di tali rilievi, che l'indagato non avesse allegato di essersi trovato nell'impossibilità di ritirare il plico, adombrando semplicemente un dubbio del tutto irragionevole.

L'irragionevolezza è stata desunta dal fatto che sul citofono le generalità degli occupanti sono indicate in modo da rendere immediatamente percepibile dove viva [OSCURATO:PERSONA] e quale sia la cassetta postale di sua competenza, piuttosto che quella dei genitori, ove compaiono i nomi Tavella B. e Breusa R., dalla considerazione che l'ufficiale giudiziario non ha dichiarato di essere nell'impossibilità di verificare dove vivesse il destinatario dell'atto, dal rilievo che non è chiaro per quale ragione i genitori non avrebbero avvisato il figlio di aver trovato nella propria cassetta un avviso di comunicazione di deposito di un atto a lui destinato, dalla considerazione che il grossolano errore ipotizzato da parte dell'ufficiale giudiziario presupporrebbe la circostanza, neppure allegata, che anche i genitori fossero assenti al momento della tentata notifica.

2.3. Il Tribunale ha, pertanto, escluso che possa essere sufficiente adombrare dubbi ragionevoli circa altrui errori per considerare assolto l'onere minimo di allegazione da parte del richiedente della ragione che gli avrebbe impedito, ad avviso di avvenuto deposito regolarmente emesso, di recarsi a ritirare l'atto in posta prima della compiuta giacenza.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per erronea applicazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e illogica motivazione in ordine alla necessaria presenza in casa dei familiari del Tavella.

3.1. L'istanza, motivata dal fatto che il Tavella non avesse avuto effettiva conoscenza del decreto penale, è stata rigettata con osservazioni riguardanti unicamente l'allegazione del mancato ricevimento dell'avviso di deposito della raccomandata, esigendo dall'istante la prova della mancata conoscenza dell'avviso e delle ragioni che non gli hanno consentito di ritirare il plico in posta, invertendo di fatto l'onere della prova rispetto a quanto richiesto da consolidata giurisprudenza di legittimità.

3.2. L'istante ha allegato di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto penale spiegando perché non avesse ricevuto l'avviso di deposito della raccomandata e il giudice, che nulla ha obiettato circa la data di effettiva conoscenza allegata dal ricorrente, ha superato tali allegazioni senza portare la prova positiva dell'avvenuta conoscenza dell'esistenza del decreto penale sin dal momento della notifica.

La motivazione è manifestamente illogica perché il fatto stesso che sia stato necessario inviare l'avviso di deposito contraddice la circostanza che presso l'abitazione potessero essere presenti i genitori dell'istante.

Inoltre, l'allegazione della mancata conoscenza richiamata dalla norma quale requisito per la remissione in termini, non ha ad oggetto la conoscenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata ma direttamente l'esistenza del decreto penale e quindi, nel caso di specie, il contenuto della raccomandata stessa.

Nel caso in esame l'allegazione circa la mancata conoscenza del contenuto della raccomandata è corroborata dalla stessa notifica per compiuta giacenza in quanto, dal punto di vista sostanziale, tale modalità di notifica è significativo indice della mancata effettiva conoscenza del contenuto della raccomandata.4.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondatamente proposto.

1.1. La normativa introdotta con legge 28 aprile 2014, n.67 non è incompatibile con i canoni interpretativi formulati in relazione alla previgente disciplina dettata, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1, comma 1, lett. b) decreto-legge 21 febbraio 2005, n.17, conv. con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n.60, dall'art.175 cod.proc.pen. per la restituzione in termini in favore dell'imputato condannato con decreto penale di condanna.

1.2. L'art. 175, comma 2, cod.proc.pen., nella sua previgente formulazione, prevedeva che «se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».

L'attuale contenuto dell'art. 175, comma 2, cod.proc.pen. prevede, tuttora, che l'imputato che sia stato condannato con decreto penale, il quale non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.

L'eliminazione del precedente riferimento alla «sentenza contumaciale», si spiega con l'intervenuta abolizione dell'istituto della contumacia e con la nuova disciplina del processo in absentia.

Con riguardo all'imputato condannato con decreto penale rimangono, comunque, fermi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell'art.175, comma 2, cod.proc.pen., anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU, nella sua previgente formulazione, secondo cui, con particolare riferimento all'opposizione a decreto penale di condanna, è configurabile un diritto dell'imputato alla rimessione in termini ogni qual volta non vi sia stata effettiva conoscenza del processo, per tale dovendosi intendere quella che comprenda l'imputazione formulata con la vocatio in iudicium, escludendosi che una tale conoscenza possa essere presunta sulla base della mera regolarità formale della notificazione.

1.3. In via di stretto diritto, occorre ricordare che il rimedio che la legge accorda all'imputato che si dolga di non avere avuto conoscenza di un decreto penale di condanna pronunciato a suo carico è proprio l'istanza di restituzione nel termine ex art.175, comma 2 e 2-bis, cod.proc.pen., che presuppone la corretta notificazione del decreto ed è rimedio che può essere invocato quando l'istante lamenti solo di non essere venuto a conoscenza del provvedimento (Sez. 2, n. 19646 del 29/03/2007, Mbengue, Rv. 23666001).

L'istanza deve essere proposta entro 30 giorni da quello in cui l'imputato ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento.

2. Nel caso in esame il giudice di merito, con riguardo alla questione propostagli, ha emesso un provvedimento non conforme al dettato normativo, avendo rigettato l'istanza sul mero presupposto della irragionevolezza delle allegazioni inerenti al mancato ricevimento dell'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale.

2.1. La notificazione è stata eseguita presso la residenza del destinatario con la procedura prevista dall'art.8 legge 20 novembre 1982, n.890, che presuppone che l'operatore postale non abbia potuto recapitare l'atto giudiziario per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone indicate nel precedente art.7 (a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente, ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, ovvero al portiere dello stabile ovvero a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario).

E, alla stregua della prevalente giurisprudenza di legittimità, il rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto non è sufficiente, in quanto detta notifica, se non effettuata a mani del condannato, non può essere di per sè ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, quando quest'ultimo abbia negato di averla mai ricevuta ed abbia dedotto idonei motivi a sostegno (Sez. 4, n.3564 del 12/01/2012, Amendola, Rv. 252669 -01).

2.2. Si deve, poi, ricordare che il diritto dell'imputato ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare nei casi in cui non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento era già riconosciuto dalla disciplina previgente (Sez.2, n.18652 del 29/01/2003, Balice, Rv.22483001).

In merito ai casi nei quali si potesse ritenere provata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire da una nota sentenza del 2006 (Sez.1, n.32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 23503601), si era adeguata alle indicazioni della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 18/05/2004, Somogyi c.

Italia), che aveva affermato esservi violazione dell'art.6 CEDU tutte le volte nelle quali gli strumenti offerti dal diritto interno non rispondessero al principio per cui un processo può essere celebrato in assenza dell'imputato, a condizione che sia accertato in maniera inequivoca che egli abbia rinunziato al suo diritto a comparire e a difendersi.

Si era precisato che il principio espresso dalla norma della CEDU imponesse alla giurisdizione nazionale l'obbligo di verificare se l'accusato avesse avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando fosse sorta su tale punto una contestazione che non appariva immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si fosse accertato che la condanna era stata pronunciata malgrado l'esistenza di un potenziale attentato al diritto dell'imputato di partecipare al suo processo, si avesse il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile.

2.3. In successive pronunce, la Corte ha avuto modo di escludere la prova dell'effettiva conoscenza in caso di notifica a mani di soggetto indicato come genitore convivente, in presenza della prova documentale che la residenza anagrafica dell'imputato fosse altrove (Sez.1, n.8138 del 17 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv.24612601), o nel caso di imputato latitante difeso da difensore d'ufficio, in assenza della prova positiva che l'imputato, con la latitanza, si fosse posto nelle condizioni di sottrarsi al procedimento penale e alla conoscenza degli atti (Sez.5, n.14889 del 29/01/2010, Radu, Rv.24686601), in caso di notificazione effettuata al difensore d'ufficio, a meno che l'effettiva conoscenza non emerga aliunde, ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con l'imputato, o, più in generale, nell'ipotesi di notifica effettuata nei confronti di un difensore di ufficio in tutti i casi in cui non sia possibile stabilire se tale difensore sia stato in grado di mettersi in contatto con il suo assistito (Sez.6, n.19781 del 5/04/2013, Nikolic, Rv.25622901; Sez.6, n.7080 del 3/02/2010, Mammì, Rv.24608501; Sez.1, n.3746 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv.24253501; Sez.6, n.36465 del 16/07/2008, Cappelli, Rv. 24125901; Sez.4, n.28079 del 23/03/2007, Gianvenuti, Rv.23752801) affermando, invece, che la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso e l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento (Sez.4, n.20143 del 6/04/2022, Himaj, in motiv.), nonché la notifica degli atti nel domicilio eletto, sono elementi utili a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente in giudizio (Sez.1, n.16704 del 5/03/2008, Riccardi, Rv.24011801; Sez.1, n.29482 del 20/06/2006, Iljazi, Rv.23523701) o che la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile alla notifica all'imputato personalmente (Sez.1, n.2432 del 12/12/2007, dep. 2008, Ciarlantini, Rv. 23920701).

3. Occorre però, a questo punto, rimarcare che l'art.175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato dall'art.11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n.67, è stato interpretato con giurisprudenza consolidata nel senso che «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione» (ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 - 01).

Il giudice non può, dunque, negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936 - 01).

4. Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto assolto l'onere di indicare il momento in cui l'istante è venuto ad effettiva conoscenza del provvedimento, non avendo acquisito riscontri tali da smentire tale assunto; ha, poi, constatato che la notificazione non fosse avvenuta a mani proprie e ha quindi verificato, non essendo sufficiente la mera regolarità formale della notificazione, se l'istante avesse assolto l'onere di allegazione di circostanze di fatto tali da indurre il ragionevole dubbio che non fosse stata conseguita l'effettiva conoscenza del provvedimento.

4.1. Il giudice ha, dunque, correttamente premesso che la mera regolarità formale della notificazione non fosse sufficiente ma, esaminando le allegazioni fornite a giustificazione della mancata effettiva conoscenza, ha tuttavia ritenuto non soddisfatto il predetto «onere minimo di allegazione».

A tale conclusione è pervenuto sul presupposto che le indicazioni dell'istante non potessero qualificarsi come vere proprie allegazioni, trattandosi piuttosto di dubbi (circa l'erroneo inserimento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avviso di comunicazione di avvenuto deposito nella cassetta dei genitori abitanti nel medesimo stabile) e di mere ipotesi (che gli anziani genitori non gli avrebbero comunicato la presenza di tale avviso nella loro cassetta), ritenendo in ogni caso omesse sia l'allegazione dell'impossibilità per il destinatario di ritirare il plico sia l'allegazione del fatto che anche i genitori fossero assenti al momento della tentata notifica.

Il giudice ha, in altre parole, ritenuto insufficiente ad assolvere l'onere minimo di allegazione la prospettazione di dubbi irragionevoli circa altrui errori, così concludendo per l'omessa allegazione della ragione che avrebbe impedito al Tavella, ad avviso di avvenuto deposito regolarmente emesso, di recarsi a ritirare l'atto depositato presso l'ufficio postale.

4.2. Tale motivazione risulta, in primo luogo, non conforme ai princìpi sopra enunciati, laddove l'autorità giudiziaria ha fondato il proprio convincimento sulla corrispondenza tra effettiva conoscenza e formale adempimento della comunicazione dell'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale.

4.3. La motivazione presenta, inoltre, il vizio di manifesta illogicità nella parte in cui evidenzia l'omessa allegazione dell'impossibilità per il destinatario di ritirare il plico, ragionevolmente desumibile dall'allegazione della mancata ricezione dell'avviso, e l'omessa allegazione dell'assenza dei genitori del Tavella al momento della tentata notifica, ragionevolmente desumibile dalla procedura seguita dall'operatore postale.

4.4. Il ricorso è, pertanto, fondatamente proposto nella parte in cui ha focalizzato l'errore in cui è incorso il giudice di merito nel valutare come non assolto l'onere minimo di allegazione sulla base dell'irragionevolezza dei dubbi sollevati con riguardo alla conoscenza dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale del decreto penale, senza indicare sulla base di quali elementi avesse rintracciato negli atti la prova positiva della effettiva conoscenza dell'atto.

5. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato con rimessione degli atti al Tribunale di Torino affinché esamini nuovamente l'istanza proposta dal ricorrente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento ,ton rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di restituzione in termini proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al decreto penale di condanna n. 847 emesso il 23 ottobre 2020 per il reato di cui all'art.186, comma 7, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il tribunale, premesso che il decreto è stato notificato via posta presso la residenza all'imputato e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 23/11/2020; che il 12/11/2020 era stata spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 666338457690; che il decreto è stato notificato al difensore di ufficio via PEC il 3/11/2020; che l'istante ha affermato di aver avuto effettiva conoscenza del decreto penale solo in data 21/12/2021, quando si è rivolto al difensore di ufficio, così avvedendosi che la notifica del decreto penale era avvenuta per compiuta giacenza; tutto ciò premesso, il tribunale ha ritenuto pur sempre necessario un onere minimo di allegazione in carico al richiedente in quanto l'onere del giudice di verificare la conoscenza dell'effettività dell'atto e la consapevole rinunzia dell'interessato sussiste solo nella misura in cui emergano dagli atti ovvero siano dedotte dalle parti situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità formale della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario. 2.1. Su tale presupposto, il tribunale ha osservato che l'istante aveva dichiarato di abitare nel medesimo stabile ove vivono i genitori, adombrando esclusivamente il dubbio che l'ufficiale giudiziario potesse aver inserito per errore nella cassetta dei genitori l'avviso di comunicazione di avvenuto deposito; che avesse ipotizzato, ma non allegato, che gli anziani genitori non avrebbero colto l'importanza dell'avviso e avrebbero omesso di avvisarlo. 2.2. Ha ritenuto, sulla base di tali rilievi, che l'indagato non avesse allegato di essersi trovato nell'impossibilità di ritirare il plico, adombrando semplicemente un dubbio del tutto irragionevole. L'irragionevolezza è stata desunta dal fatto che sul citofono le generalità degli occupanti sono indicate in modo da rendere immediatamente percepibile dove viva [OSCURATO:PERSONA] e quale sia la cassetta postale di sua competenza, piuttosto che quella dei genitori, ove compaiono i nomi Tavella B. e Breusa R., dalla considerazione che l'ufficiale giudiziario non ha dichiarato di essere nell'impossibilità di verificare dove vivesse il destinatario dell'atto, dal rilievo che non è chiaro per quale ragione i genitori non avrebbero avvisato il figlio di aver trovato nella propria cassetta un avviso di comunicazione di deposito di un atto a lui destinato, dalla considerazione che il grossolano errore ipotizzato da parte dell'ufficiale giudiziario presupporrebbe la circostanza, neppure allegata, che anche i genitori fossero assenti al momento della tentata notifica. 2.3. Il Tribunale ha, pertanto, escluso che possa essere sufficiente adombrare dubbi ragionevoli circa altrui errori per considerare assolto l'onere minimo di allegazione da parte del richiedente della ragione che gli avrebbe impedito, ad avviso di avvenuto deposito regolarmente emesso, di recarsi a ritirare l'atto in posta prima della compiuta giacenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per erronea applicazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e illogica motivazione in ordine alla necessaria presenza in casa dei familiari del Tavella. 3.1. L'istanza, motivata dal fatto che il Tavella non avesse avuto effettiva conoscenza del decreto penale, è stata rigettata con osservazioni riguardanti unicamente l'allegazione del mancato ricevimento dell'avviso di deposito della raccomandata, esigendo dall'istante la prova della mancata conoscenza dell'avviso e delle ragioni che non gli hanno consentito di ritirare il plico in posta, invertendo di fatto l'onere della prova rispetto a quanto richiesto da consolidata giurisprudenza di legittimità. 3.2. L'istante ha allegato di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto penale spiegando perché non avesse ricevuto l'avviso di deposito della raccomandata e il giudice, che nulla ha obiettato circa la data di effettiva conoscenza allegata dal ricorrente, ha superato tali allegazioni senza portare la prova positiva dell'avvenuta conoscenza dell'esistenza del decreto penale sin dal momento della notifica. La motivazione è manifestamente illogica perché il fatto stesso che sia stato necessario inviare l'avviso di deposito contraddice la circostanza che presso l'abitazione potessero essere presenti i genitori dell'istante. Inoltre, l'allegazione della mancata conoscenza richiamata dalla norma quale requisito per la remissione in termini, non ha ad oggetto la conoscenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata ma direttamente l'esistenza del decreto penale e quindi, nel caso di specie, il contenuto della raccomandata stessa. Nel caso in esame l'allegazione circa la mancata conoscenza del contenuto della raccomandata è corroborata dalla stessa notifica per compiuta giacenza in quanto, dal punto di vista sostanziale, tale modalità di notifica è significativo indice della mancata effettiva conoscenza del contenuto della raccomandata.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatamente proposto. 1.1. La normativa introdotta con legge 28 aprile 2014, n.67 non è incompatibile con i canoni interpretativi formulati in relazione alla previgente disciplina dettata, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1, comma 1, lett. b) decreto-legge 21 febbraio 2005, n.17, conv. con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n.60, dall'art.175 cod.proc.pen. per la restituzione in termini in favore dell'imputato condannato con decreto penale di condanna. 1.2. L'art. 175, comma 2, cod.proc.pen., nella sua previgente formulazione, prevedeva che «se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica». L'attuale contenuto dell'art. 175, comma 2, cod.proc.pen. prevede, tuttora, che l'imputato che sia stato condannato con decreto penale, il quale non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. L'eliminazione del precedente riferimento alla «sentenza contumaciale», si spiega con l'intervenuta abolizione dell'istituto della contumacia e con la nuova disciplina del processo in absentia. Con riguardo all'imputato condannato con decreto penale rimangono, comunque, fermi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell'art.175, comma 2, cod.proc.pen., anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU, nella sua previgente formulazione, secondo cui, con particolare riferimento all'opposizione a decreto penale di condanna, è configurabile un diritto dell'imputato alla rimessione in termini ogni qual volta non vi sia stata effettiva conoscenza del processo, per tale dovendosi intendere quella che comprenda l'imputazione formulata con la vocatio in iudicium, escludendosi che una tale conoscenza possa essere presunta sulla base della mera regolarità formale della notificazione. 1.3. In via di stretto diritto, occorre ricordare che il rimedio che la legge accorda all'imputato che si dolga di non avere avuto conoscenza di un decreto penale di condanna pronunciato a suo carico è proprio l'istanza di restituzione nel termine ex art.175, comma 2 e 2-bis, cod.proc.pen., che presuppone la corretta notificazione del decreto ed è rimedio che può essere invocato quando l'istante lamenti solo di non essere venuto a conoscenza del provvedimento (Sez. 2, n. 19646 del 29/03/2007, Mbengue, Rv. 23666001). L'istanza deve essere proposta entro 30 giorni da quello in cui l'imputato ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento. 2. Nel caso in esame il giudice di merito, con riguardo alla questione propostagli, ha emesso un provvedimento non conforme al dettato normativo, avendo rigettato l'istanza sul mero presupposto della irragionevolezza delle allegazioni inerenti al mancato ricevimento dell'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale. 2.1. La notificazione è stata eseguita presso la residenza del destinatario con la procedura prevista dall'art.8 legge 20 novembre 1982, n.890, che presuppone che l'operatore postale non abbia potuto recapitare l'atto giudiziario per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone indicate nel precedente art.7 (a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente, ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, ovvero al portiere dello stabile ovvero a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario). E, alla stregua della prevalente giurisprudenza di legittimità, il rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto non è sufficiente, in quanto detta notifica, se non effettuata a mani del condannato, non può essere di per sè ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, quando quest'ultimo abbia negato di averla mai ricevuta ed abbia dedotto idonei motivi a sostegno (Sez. 4, n.3564 del 12/01/2012, Amendola, Rv. 252669 -01). 2.2. Si deve, poi, ricordare che il diritto dell'imputato ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare nei casi in cui non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento era già riconosciuto dalla disciplina previgente (Sez.2, n.18652 del 29/01/2003, Balice, Rv.22483001). In merito ai casi nei quali si potesse ritenere provata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire da una nota sentenza del 2006 (Sez.1, n.32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 23503601), si era adeguata alle indicazioni della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 18/05/2004, Somogyi c. Italia), che aveva affermato esservi violazione dell'art.6 CEDU tutte le volte nelle quali gli strumenti offerti dal diritto interno non rispondessero al principio per cui un processo può essere celebrato in assenza dell'imputato, a condizione che sia accertato in maniera inequivoca che egli abbia rinunziato al suo diritto a comparire e a difendersi. Si era precisato che il principio espresso dalla norma della CEDU imponesse alla giurisdizione nazionale l'obbligo di verificare se l'accusato avesse avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando fosse sorta su tale punto una contestazione che non appariva immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si fosse accertato che la condanna era stata pronunciata malgrado l'esistenza di un potenziale attentato al diritto dell'imputato di partecipare al suo processo, si avesse il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile. 2.3. In successive pronunce, la Corte ha avuto modo di escludere la prova dell'effettiva conoscenza in caso di notifica a mani di soggetto indicato come genitore convivente, in presenza della prova documentale che la residenza anagrafica dell'imputato fosse altrove (Sez.1, n.8138 del 17 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv.24612601), o nel caso di imputato latitante difeso da difensore d'ufficio, in assenza della prova positiva che l'imputato, con la latitanza, si fosse posto nelle condizioni di sottrarsi al procedimento penale e alla conoscenza degli atti (Sez.5, n.14889 del 29/01/2010, Radu, Rv.24686601), in caso di notificazione effettuata al difensore d'ufficio, a meno che l'effettiva conoscenza non emerga aliunde, ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con l'imputato, o, più in generale, nell'ipotesi di notifica effettuata nei confronti di un difensore di ufficio in tutti i casi in cui non sia possibile stabilire se tale difensore sia stato in grado di mettersi in contatto con il suo assistito (Sez.6, n.19781 del 5/04/2013, Nikolic, Rv.25622901; Sez.6, n.7080 del 3/02/2010, Mammì, Rv.24608501; Sez.1, n.3746 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv.24253501; Sez.6, n.36465 del 16/07/2008, Cappelli, Rv. 24125901; Sez.4, n.28079 del 23/03/2007, Gianvenuti, Rv.23752801) affermando, invece, che la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso e l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento (Sez.4, n.20143 del 6/04/2022, Himaj, in motiv.), nonché la notifica degli atti nel domicilio eletto, sono elementi utili a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente in giudizio (Sez.1, n.16704 del 5/03/2008, Riccardi, Rv.24011801; Sez.1, n.29482 del 20/06/2006, Iljazi, Rv.23523701) o che la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile alla notifica all'imputato personalmente (Sez.1, n.2432 del 12/12/2007, dep. 2008, Ciarlantini, Rv. 23920701). 3. Occorre però, a questo punto, rimarcare che l'art.175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato dall'art.11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n.67, è stato interpretato con giurisprudenza consolidata nel senso che «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione» (ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 - 01). Il giudice non può, dunque, negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936 - 01). 4. Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto assolto l'onere di indicare il momento in cui l'istante è venuto ad effettiva conoscenza del provvedimento, non avendo acquisito riscontri tali da smentire tale assunto; ha, poi, constatato che la notificazione non fosse avvenuta a mani proprie e ha quindi verificato, non essendo sufficiente la mera regolarità formale della notificazione, se l'istante avesse assolto l'onere di allegazione di circostanze di fatto tali da indurre il ragionevole dubbio che non fosse stata conseguita l'effettiva conoscenza del provvedimento. 4.1. Il giudice ha, dunque, correttamente premesso che la mera regolarità formale della notificazione non fosse sufficiente ma, esaminando le allegazioni fornite a giustificazione della mancata effettiva conoscenza, ha tuttavia ritenuto non soddisfatto il predetto «onere minimo di allegazione». A tale conclusione è pervenuto sul presupposto che le indicazioni dell'istante non potessero qualificarsi come vere proprie allegazioni, trattandosi piuttosto di dubbi (circa l'erroneo inserimento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avviso di comunicazione di avvenuto deposito nella cassetta dei genitori abitanti nel medesimo stabile) e di mere ipotesi (che gli anziani genitori non gli avrebbero comunicato la presenza di tale avviso nella loro cassetta), ritenendo in ogni caso omesse sia l'allegazione dell'impossibilità per il destinatario di ritirare il plico sia l'allegazione del fatto che anche i genitori fossero assenti al momento della tentata notifica. Il giudice ha, in altre parole, ritenuto insufficiente ad assolvere l'onere minimo di allegazione la prospettazione di dubbi irragionevoli circa altrui errori, così concludendo per l'omessa allegazione della ragione che avrebbe impedito al Tavella, ad avviso di avvenuto deposito regolarmente emesso, di recarsi a ritirare l'atto depositato presso l'ufficio postale. 4.2. Tale motivazione risulta, in primo luogo, non conforme ai princìpi sopra enunciati, laddove l'autorità giudiziaria ha fondato il proprio convincimento sulla corrispondenza tra effettiva conoscenza e formale adempimento della comunicazione dell'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale. 4.3. La motivazione presenta, inoltre, il vizio di manifesta illogicità nella parte in cui evidenzia l'omessa allegazione dell'impossibilità per il destinatario di ritirare il plico, ragionevolmente desumibile dall'allegazione della mancata ricezione dell'avviso, e l'omessa allegazione dell'assenza dei genitori del Tavella al momento della tentata notifica, ragionevolmente desumibile dalla procedura seguita dall'operatore postale. 4.4. Il ricorso è, pertanto, fondatamente proposto nella parte in cui ha focalizzato l'errore in cui è incorso il giudice di merito nel valutare come non assolto l'onere minimo di allegazione sulla base dell'irragionevolezza dei dubbi sollevati con riguardo alla conoscenza dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale del decreto penale, senza indicare sulla base di quali elementi avesse rintracciato negli atti la prova positiva della effettiva conoscenza dell'atto. 5. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato con rimessione degli atti al Tribunale di Torino affinché esamini nuovamente l'istanza proposta dal ricorrente.
Decreto Cassazione n. 40093/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris