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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 20740/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18275-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, elettivamen te domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappr esentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -controricorrente- Ric. 2020 n. 18275 sez.

M1 -ud. 07 - 04 -2022 -2- avverso la sentenza n. 1427/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. appellò la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno l’aveva condannata al pagamento, in favore dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della somma di euro 56.029,37 oltre interessi, a titolo di indebito oggettivo per l’illegittima applicazione di interessi addebitati su conto corrente acceso presso la suddetta banca.

Con sentenza del 17.10.19, la Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione della banca,in riforma della sentenza impugnata, condannò la MPS al pagamento della minor somma di euro 5.276,88 oltre interessi legali, osservando che: le questioni relative ai calcoli effettuati dal c.t.u. non erano controverse per il passaggio in giudicato della sentenza parziale; le critiche dell’appello riguardavano unicamente il rapporto tra la sentenza parziale e quella definitiva, essendo stata contestata l’esistenza di preclusioni in virtù di giudicato interno;al riguardo, non si era verificata la cessazione della materia del contendere poiché la sentenza non definitiva aveva riguardato la sola applicazione dell’art. 117 TUB con relativo accertamento contabile, mentre quella definitiva aveva rilevato un mancato conteggio di interessi sulla base di accertamenti tecnici successivi; il dispositivo della sentenza definitiva non aveva dunque modificato quello della parziale. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.La MPS resiste con controricorso.

Ric. 2020 n. 18275 sez.

M1 -ud. 07 - 04 -2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 324 c.p.c., e 2909 c.c., per non aver la Corte d’appello dichiarata cessata la materia del contendere a seguito del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, avendo essa invece condannato la banca al pagamento di somma diversa ed inferiore rispetto a quella determinata nella stessa sentenza non definitiva.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., per aver la Corte d’appellocompensato interamente le spese di lite, senza tener conto della soccombenza della banca.

Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dell’interpretazione della sentenza impugnata sulla questione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva.

Invero , il ricorrente contesta le valutazioni espresse dalla Corte territoriale che ha ritenuto che non si fosse formato il giudicato interno, a fronte di una chiara, esplicita e inequivocabile r iserva contenuta nella sentenza parziale in cui era stato affermato che l’accertamento contabile ivi indicato “ faceva salvi ulteriori accertamenti ” , per i quali aveva disposto consulenza tecnica.

Infatti, il giudice di secondo grado ha escluso la formazione del giudicato interno, che avrebbe riguardato la sentenza non definitiva, sicché gli accertamenti contabili successivi, oggetto della suddetta riserva, sono da considerare del tutto legittimi, non preclusi da alcun giudicato.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

In materia di spese del procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui Ric. 2020 n. 18275 sez.

M1 -ud. 07 - 04 -2022 -4- insussistenza il giudice delmerito non è tenuto a motivare (Cass., n. 26912/20).

Va altresì osservato che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non puòessere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., n. 11329/19; SU, n. 14989/05).

Nel caso concreto, in virtù dei richiamati orientamenti, non è censurabile la pronuncia della Corte territoriale di compensare interamente le spese giudiziali, tenendo conto del complessivo svolgimento del processo, pur considerando la parziale soccombenza della banca riguardo al petitum.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 1.600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18275-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, elettivamen te domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappr esentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -controricorrente- Ric. 2020 n. 18275 sez. M1 -ud. 07 - 04 -2022 -2- avverso la sentenza n. 1427/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. appellò la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno l’aveva condannata al pagamento, in favore dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della somma di euro 56.029,37 oltre interessi, a titolo di indebito oggettivo per l’illegittima applicazione di interessi addebitati su conto corrente acceso presso la suddetta banca. Con sentenza del 17.10.19, la Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione della banca,in riforma della sentenza impugnata, condannò la MPS al pagamento della minor somma di euro 5.276,88 oltre interessi legali, osservando che: le questioni relative ai calcoli effettuati dal c.t.u. non erano controverse per il passaggio in giudicato della sentenza parziale; le critiche dell’appello riguardavano unicamente il rapporto tra la sentenza parziale e quella definitiva, essendo stata contestata l’esistenza di preclusioni in virtù di giudicato interno;al riguardo, non si era verificata la cessazione della materia del contendere poiché la sentenza non definitiva aveva riguardato la sola applicazione dell’art. 117 TUB con relativo accertamento contabile, mentre quella definitiva aveva rilevato un mancato conteggio di interessi sulla base di accertamenti tecnici successivi; il dispositivo della sentenza definitiva non aveva dunque modificato quello della parziale. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.La MPS resiste con controricorso. Ric. 2020 n. 18275 sez. M1 -ud. 07 - 04 -2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 324 c.p.c., e 2909 c.c., per non aver la Corte d’appello dichiarata cessata la materia del contendere a seguito del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, avendo essa invece condannato la banca al pagamento di somma diversa ed inferiore rispetto a quella determinata nella stessa sentenza non definitiva. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., per aver la Corte d’appellocompensato interamente le spese di lite, senza tener conto della soccombenza della banca. Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dell’interpretazione della sentenza impugnata sulla questione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva. Invero , il ricorrente contesta le valutazioni espresse dalla Corte territoriale che ha ritenuto che non si fosse formato il giudicato interno, a fronte di una chiara, esplicita e inequivocabile r iserva contenuta nella sentenza parziale in cui era stato affermato che l’accertamento contabile ivi indicato “ faceva salvi ulteriori accertamenti ” , per i quali aveva disposto consulenza tecnica. Infatti, il giudice di secondo grado ha escluso la formazione del giudicato interno, che avrebbe riguardato la sentenza non definitiva, sicché gli accertamenti contabili successivi, oggetto della suddetta riserva, sono da considerare del tutto legittimi, non preclusi da alcun giudicato. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. In materia di spese del procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui Ric. 2020 n. 18275 sez. M1 -ud. 07 - 04 -2022 -4- insussistenza il giudice delmerito non è tenuto a motivare (Cass., n. 26912/20). Va altresì osservato che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non puòessere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., n. 11329/19; SU, n. 14989/05). Nel caso concreto, in virtù dei richiamati orientamenti, non è censurabile la pronuncia della Corte territoriale di compensare interamente le spese giudiziali, tenendo conto del complessivo svolgimento del processo, pur considerando la parziale soccombenza della banca riguardo al petitum. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 1.600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors
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