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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 39431/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a Mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che il ricorrente lamenta: carenza e vizio logico della' motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da cOnferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa, Considerato che i rilievi difensivi risultano essere ripetitivi delle doglianze già dedotte in sede di appello, riproponendo, con taglio di merito, tematiche di puro fatto, esaustivamente già trattate dalla Corte distrettuale, la quale non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, qui riproposte senza autentici spunti critici.

Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di legittimità, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone e altri, Rv. 207944 - 01; cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 -- 01; Sez.

U, 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a Mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta: carenza e vizio logico della' motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da cOnferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa, Considerato che i rilievi difensivi risultano essere ripetitivi delle doglianze già dedotte in sede di appello, riproponendo, con taglio di merito, tematiche di puro fatto, esaustivamente già trattate dalla Corte distrettuale, la quale non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, qui riproposte senza autentici spunti critici. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di legittimità, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone e altri, Rv. 207944 - 01; cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 -- 01; Sez. U, 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39431/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris