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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42095/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida senza patente.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, unico aspetto devoluto alla Corte di appello.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisurn e, in ogni caso, il ricorso riguarda - in modo del tutto generico - il profilo dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sul quale la corte d'appello non era tenuta ad argomentare, trattandosi di questione non devoluta alla sua cognizione (cfr. Sez. 2, n. 13826 dei 117/02/2017, Rv. 269745).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2024 il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida senza patente. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, unico aspetto devoluto alla Corte di appello. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisurn e, in ogni caso, il ricorso riguarda - in modo del tutto generico - il profilo dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sul quale la corte d'appello non era tenuta ad argomentare, trattandosi di questione non devoluta alla sua cognizione (cfr. Sez. 2, n. 13826 dei 117/02/2017, Rv. 269745). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 42095/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris