CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 21290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 4 gennaio 2017, condannandolo alla pena di C 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difel:to di motivazione della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, che ha contenuto la pena in misura prossima al minimo edittale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023