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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 23803/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 01/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 21/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'agli artt. 110 e 640 commi primo e secondo n. 2 e 2 bis cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale del prevenuto e con riguardo al compendio probatorio valorizzato a sostegno di tale affermazione, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo al "granitico" compendio probatorio a suo carico e ben evidenziato dalla Corte territoriale, peraltro in linea con le pertinenti argomentazioni del giudice di primo grado a cui i giudici del gravame si sono riportati, saldandole ed integrandole; in particolare, l'affermazione di penale responsabilità del PERRELLA è stata fondata sulla scorta delle "logiche, conseguenziali e prive di intento calunniatorio" dichiarazioni rese dalla parte offesa, riscontrate, poi, con gli atti acquisiti, che hanno comprovato - oltre ogni ragionevole dubbio - la penale responsabilità dell' imputato per i reati contestati, in assenza, peraltro, di alcuna versione alternativa dei fatti forniti da quest'ultimo che rimasto assente nel corso del giudizio; osservato che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104): accertamento questo, nel caso di specie, esattamente compiuto con valutazione conforme da parte dei giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 01/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 21/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'agli artt. 110 e 640 commi primo e secondo n. 2 e 2 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale del prevenuto e con riguardo al compendio probatorio valorizzato a sostegno di tale affermazione, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo al "granitico" compendio probatorio a suo carico e ben evidenziato dalla Corte territoriale, peraltro in linea con le pertinenti argomentazioni del giudice di primo grado a cui i giudici del gravame si sono riportati, saldandole ed integrandole; in particolare, l'affermazione di penale responsabilità del PERRELLA è stata fondata sulla scorta delle "logiche, conseguenziali e prive di intento calunniatorio" dichiarazioni rese dalla parte offesa, riscontrate, poi, con gli atti acquisiti, che hanno comprovato - oltre ogni ragionevole dubbio - la penale responsabilità dell' imputato per i reati contestati, in assenza, peraltro, di alcuna versione alternativa dei fatti forniti da quest'ultimo che rimasto assente nel corso del giudizio; osservato che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104): accertamento questo, nel caso di specie, esattamente compiuto con valutazione conforme da parte dei giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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