CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. per avere adoperato violenza sulle cose, è manifestamente infondato in quanto censura vizi non emergenti dal provvedimento impugnato il quale, invece, rilevando che l'allaccio abusivo è avvenuto tramite la rottura del rivestimento posto a protezione dei cavi posati dell'ente erogatore del servizio, ha fatto corretto uso del principio secondo cui, in tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino (ex multis Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa