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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03123/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi i difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per l'accoglimento dei motivi e [OSCURATO:PERSONA] che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 3 giugno 2022 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del tribunale di Roma datata 23-3-2022 che aveva adottato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., in relazione alla ritenuta partecipazione ad una "locale" di 'ndrangheta romana. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett.b), c) ed e) cod.proc.pen. per erronea ed illegittima individuazione della asserita condotta partecipativa del ricorrente.

Al proposito, premesso che secondo l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte la partecipazione punibile richiede la concreta assunzione di un ruolo all'interno del sodalizio, si contestava l'inserimento formale del ricorrente nell'associazione criminale a seguito dell'attribuzione della dote della "Santa", basata su una conversazione fra terzi, priva di certezza quanto all'individuazione del soggetto di riferimento.

In ogni caso, posto che la mera affiliazione rituale non può ritenersi elemento sufficiente ad affermare la partecipazione punibile, si sottolineava ancora come il Valente non aveva partecipato alla riunione del 15-10- 2017 né ad altri incontri.

In relazione, poi, all'intermediazione con il direttore di banca Marsili, segnalata dal provvedimento impugnato quale condotta significativa dei rapporti con Alvaro, si trattava di condotta priva di qualunque illiceità, mentre, l'ulteriore dato costituito dalle trattative di acquisto dell'immobile di via Serafico, era anch'esso irrilevante trattandosi di acquisto non perfezionato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero deve essere ricordato come secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez.

U, 22 marzo 2000 n. 11, Audino, Riv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez.

Un. 22 marzo 2000, n. 11, cit.).

Nel caso in esame, il tribunale del riesame, appare avere esattamente compiuto tale analisi esponendo come, dall'analisi delle conversazioni intercettate, fosse risultato che, il soggetto individuato con il nome "Lino" nel Valente, era formalmente affiliato alla "locale" di ‘ndranghteta romana e come, il riscontro a tale formale e fattivo inserimento, si desumesse dai rapporti di assidua frequentazione e confidenza con uno dei vertici del suddetto gruppo associativo, [OSCURATO:PERSONA] e la dimostrata interessenza del ricorrente ad iniziative di acquisizione di attività commerciali tramite l'ottenimento di fidi bancari.

In tale contesto l'impugnato provvedimento valorizzava altresì il collegamento assicurato proprio da Valente tra direttori di istituti bancari e l'Alvaro medesimo, segnalandone la particolare significatività sotto il profilo della assoluta rilevanza per la "locale" romana di investimenti nei settori commerciali ed immobiliari e, quindi, r) la centralità dei rapporti con esponenti degli istituti di credito per il perfezionamento delle L / operazioni.A fronte di tali ricostruzioni circa la riferibilità proprio all'indagato della condotta illecita, quantomeno a livello di gravità indiziaria, il ricorso prospetta mere possibilità alternative rimaste prive di riscontro probatorio quantomeno allo stato delle indagini.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.

Roma, 23 novembre 2022 i [OSCURATO:PERSONA]. --t' jgr~,ELar,d4, ' IL P4SIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi i difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per l'accoglimento dei motivi e [OSCURATO:PERSONA] che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 3 giugno 2022 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del tribunale di Roma datata 23-3-2022 che aveva adottato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., in relazione alla ritenuta partecipazione ad una "locale" di 'ndrangheta romana. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett.b), c) ed e) cod.proc.pen. per erronea ed illegittima individuazione della asserita condotta partecipativa del ricorrente. Al proposito, premesso che secondo l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte la partecipazione punibile richiede la concreta assunzione di un ruolo all'interno del sodalizio, si contestava l'inserimento formale del ricorrente nell'associazione criminale a seguito dell'attribuzione della dote della "Santa", basata su una conversazione fra terzi, priva di certezza quanto all'individuazione del soggetto di riferimento. In ogni caso, posto che la mera affiliazione rituale non può ritenersi elemento sufficiente ad affermare la partecipazione punibile, si sottolineava ancora come il Valente non aveva partecipato alla riunione del 15-10- 2017 né ad altri incontri. In relazione, poi, all'intermediazione con il direttore di banca Marsili, segnalata dal provvedimento impugnato quale condotta significativa dei rapporti con Alvaro, si trattava di condotta priva di qualunque illiceità, mentre, l'ulteriore dato costituito dalle trattative di acquisto dell'immobile di via Serafico, era anch'esso irrilevante trattandosi di acquisto non perfezionato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero deve essere ricordato come secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez. U, 22 marzo 2000 n. 11, Audino, Riv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, cit.). Nel caso in esame, il tribunale del riesame, appare avere esattamente compiuto tale analisi esponendo come, dall'analisi delle conversazioni intercettate, fosse risultato che, il soggetto individuato con il nome "Lino" nel Valente, era formalmente affiliato alla "locale" di ‘ndranghteta romana e come, il riscontro a tale formale e fattivo inserimento, si desumesse dai rapporti di assidua frequentazione e confidenza con uno dei vertici del suddetto gruppo associativo, [OSCURATO:PERSONA] e la dimostrata interessenza del ricorrente ad iniziative di acquisizione di attività commerciali tramite l'ottenimento di fidi bancari. In tale contesto l'impugnato provvedimento valorizzava altresì il collegamento assicurato proprio da Valente tra direttori di istituti bancari e l'Alvaro medesimo, segnalandone la particolare significatività sotto il profilo della assoluta rilevanza per la "locale" romana di investimenti nei settori commerciali ed immobiliari e, quindi, r) la centralità dei rapporti con esponenti degli istituti di credito per il perfezionamento delle L / operazioni.A fronte di tali ricostruzioni circa la riferibilità proprio all'indagato della condotta illecita, quantomeno a livello di gravità indiziaria, il ricorso prospetta mere possibilità alternative rimaste prive di riscontro probatorio quantomeno allo stato delle indagini. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. Roma, 23 novembre 2022 i [OSCURATO:PERSONA]. --t' jgr~,ELar,d4, ' IL P4SIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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