Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08437/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 del TRIBUNALE di NOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa della [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore si riporta alla memoria già in atti e deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore conclude per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso, deposita conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art.590 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale. 2.La ricorrente deduce iolazione di legge e vizio di motivazione,poichéil giudice a quo ha omesso ogni indagine cir a la capacità di intendere e di volere della persona offesa al momento della sottoscrizione dell'atto di querela, non effettuando una puntuale disamina delle risultanze sanitarie acquisite.La capacità di assumere le determinazioni inerenti alla richiesta di punizione del colpevole era infatti gravemente scemata nel quadro clinico della persona offesa, che aveva subito un gravissimo trauma cranio -cerebrale, con impossibilità generale ad attendere ai propri interessi, come emerge dalla relazione del 4 Marzo 2016 dell'istituto Neuromed, che dà atto di unasituazione clinica assolutamente sconfortante circa la capacità del Pappacena di comprendere quanto accaduto.

La polizia giudiziaria, recatasi presso l'istituto Neuronned, ha confermato il contenuto del referto medico, dando atto che il soggetto era impossibilitato a riferire quanto accaduto e ad esprimere la volontà di sporgere querela.

Ciò è confermato anche dall'ulteriore relazione del 10 maggio 2016, redatta oltre un mese dopo il deposito della querela, in cui si dà atto che il paziente non era in grado di sostenere una conversazione strutturata su contenuti estranei ai propri bisogni fisici.

In tal senso vi è anche l'accertamento medico - legale del consulente di parte civile, che dà atto dell'incapacità di comprendere perfino atti elementari e di ricordare gli eventi.E infatti, ancora nel 2018, dopo oltre due anni dal fatto, il Pappacena non era in grado di riferire nulla di quanto occorsogli, poiché nulla ricordava.Di talchè non si comprende nemmeno come abbia potuto rilasciare la procura speciale al proprio difensore per il deposito dell'atto e per la costituzione di parte civile.Tali dati sono stati completamente ignorati o travisati dal giudice. 2.1.In ordine alle cause del sinistro, difetta nella motivazione della sentenza impugnata una analisi delle condotte tenute da tutti i soggetti coinvolti, essendosi limitato il giudice a quantificare apoditticamente nel 10% il concorso di colpa della persona offesa, che impegnò l'incrocio con una strada con diritto di precedenza, senza fermarsi allo stop e senza controllare la presenza di veicoli.

D'altronde, poiché il limite di velocità in vigore sul tratto di strada percorso dall' imputata era di 50 km/h, è incongruo pretendere una velocità contenuta entro i 30 km/h e cioè l'adozione di un comportamento prudenziale non richiesto dalla norma.Per di più, la semplice verifica del crash test della scatola nera installata sulla Panda dimostra in modo incontrovertibile la condotta di guida gravemente imprudente tenuta dal Pappacena, così come la velocità istantanea rilevata un secondo prima dell'impatto,nel momento in cui la persona offesa si immetteva nell' incrocio senza fermarsi allo stop, ovvero 20,9 km/h.

E' dunque incongrua l'affermazione del giudice a quo secondo cui la persona offesa impegnò l'incrocio lentamente, laddove si confonde la velocità rilevata al momento dell'impatto con quella riscontrata nel momento dell'immissione nell' incrocio, che era tale da non consentire alcuna utile manovra al veicolo proveniente dalla direttrice principale.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con conclusioni scritte depositate in udienza, il 15-12-2021, i difensori delle parti civili hanno chiesto declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Il giudice a quo ha infatti posto in rilievo che dalla documentazione medica prodotta il Pappacena non risultava affetto da un'incapacità visiva ed uditiva tale da impedirgli, in data 16-4-2016, di recepire il contenuto della querela, come volontà di chiedere la punizione di chi aveva cagionato l'incidente e le lesioni riportate, e di sottoscrivere, sia pure con difficoltà, l'atto alla presenza del difensore.

E infatti - precisa il giudice a quo - a conferma dell'effettività, in tal senso, della volontà della persona offesa, può osservarsi come quest'ultima,allorchè ebbe a recuperare le proprie capacità, lungi dal rimettere la querela, si sia costituita parte civile nel procedimento.

D'altronde proprio l'avvenuta presentazione della querela comportò l'elisione della necessità della nomina di un curatore speciale.

Trattasi di motivazione adeguata, conforme a corretti canoni di razionalità valutativa e perciò del tutto esente da vizi logico-giuridici. 2.11 secondo motivo di ricorso è infondato.

Costituisce infatti iusreceptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.

In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità , della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

2.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato che la declaratoria di responsabilità si basa sulle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], che si trovava, in qualità di passeggero, a bordo dell'auto condotta dalla Valmori al momento dell'impatto; sui rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria intervenuta subito dopo il fatto; sulla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]; sui danni riportati dai mezzi e sulle relazioni tecniche presentate dalle parti.In particolare, la Sabatino ha dichiarato che la Valmori aveva impegnato l'incrocio ad una velocità di circa 140 Km/h, secondo quanto ella aveva avuto modo di notare dal segnalatore di velocità.

Dalle risultanze acquisite èpoi emerso che la Valmori, a causa dell'eccessiva velocità, tenuta in pieno centro abitato e nonostante la presenza di una serie di dossi e dissuasori, e dell'imperizia, in considerazione della mancanza di patente, non si accorse tempestivamente della presenza dell'autovettura e non attuò alcuna manovra per evitare l'impatto, come dimostrato dall'assenza di tracce di frenata.

Qualora la Valnnori avesse tenuto una velocità inferiore e avesse prestato maggiore attenzione alla strada, avrebbe tempestivamente avvistato l'autovettura che aveva impegnato l'incrocio e avrebbe potuto adottare le misure necessarie ad evitare l'impatto.

Di qui la responsabilità dell'imputata, anche se - precisa il giudice a quo- occorre tener conto del concorso di colpa, valutabile nella misura del 10 per cento, della persona offesa, che non si fermò allo stop, impegnando, sia pure lentamente, l'incrocio con una strada con diritto di precedenza, senza controllare se sopraggiungesseroveicoli.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, così liquidate: euro 3000, oltre accessori, come per legge, a favore di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; euro 5400, oltre accessori, come per legge, a favore di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pappace

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 del TRIBUNALE di NOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa della [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore si riporta alla memoria già in atti e deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore conclude per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso, deposita conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art.590 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale. 2.La ricorrente deduce iolazione di legge e vizio di motivazione,poichéil giudice a quo ha omesso ogni indagine cir a la capacità di intendere e di volere della persona offesa al momento della sottoscrizione dell'atto di querela, non effettuando una puntuale disamina delle risultanze sanitarie acquisite.La capacità di assumere le determinazioni inerenti alla richiesta di punizione del colpevole era infatti gravemente scemata nel quadro clinico della persona offesa, che aveva subito un gravissimo trauma cranio -cerebrale, con impossibilità generale ad attendere ai propri interessi, come emerge dalla relazione del 4 Marzo 2016 dell'istituto Neuromed, che dà atto di unasituazione clinica assolutamente sconfortante circa la capacità del Pappacena di comprendere quanto accaduto. La polizia giudiziaria, recatasi presso l'istituto Neuronned, ha confermato il contenuto del referto medico, dando atto che il soggetto era impossibilitato a riferire quanto accaduto e ad esprimere la volontà di sporgere querela. Ciò è confermato anche dall'ulteriore relazione del 10 maggio 2016, redatta oltre un mese dopo il deposito della querela, in cui si dà atto che il paziente non era in grado di sostenere una conversazione strutturata su contenuti estranei ai propri bisogni fisici. In tal senso vi è anche l'accertamento medico - legale del consulente di parte civile, che dà atto dell'incapacità di comprendere perfino atti elementari e di ricordare gli eventi.E infatti, ancora nel 2018, dopo oltre due anni dal fatto, il Pappacena non era in grado di riferire nulla di quanto occorsogli, poiché nulla ricordava.Di talchè non si comprende nemmeno come abbia potuto rilasciare la procura speciale al proprio difensore per il deposito dell'atto e per la costituzione di parte civile.Tali dati sono stati completamente ignorati o travisati dal giudice. 2.1.In ordine alle cause del sinistro, difetta nella motivazione della sentenza impugnata una analisi delle condotte tenute da tutti i soggetti coinvolti, essendosi limitato il giudice a quantificare apoditticamente nel 10% il concorso di colpa della persona offesa, che impegnò l'incrocio con una strada con diritto di precedenza, senza fermarsi allo stop e senza controllare la presenza di veicoli. D'altronde, poiché il limite di velocità in vigore sul tratto di strada percorso dall' imputata era di 50 km/h, è incongruo pretendere una velocità contenuta entro i 30 km/h e cioè l'adozione di un comportamento prudenziale non richiesto dalla norma.Per di più, la semplice verifica del crash test della scatola nera installata sulla Panda dimostra in modo incontrovertibile la condotta di guida gravemente imprudente tenuta dal Pappacena, così come la velocità istantanea rilevata un secondo prima dell'impatto,nel momento in cui la persona offesa si immetteva nell' incrocio senza fermarsi allo stop, ovvero 20,9 km/h. E' dunque incongrua l'affermazione del giudice a quo secondo cui la persona offesa impegnò l'incrocio lentamente, laddove si confonde la velocità rilevata al momento dell'impatto con quella riscontrata nel momento dell'immissione nell' incrocio, che era tale da non consentire alcuna utile manovra al veicolo proveniente dalla direttrice principale. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con conclusioni scritte depositate in udienza, il 15-12-2021, i difensori delle parti civili hanno chiesto declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Il giudice a quo ha infatti posto in rilievo che dalla documentazione medica prodotta il Pappacena non risultava affetto da un'incapacità visiva ed uditiva tale da impedirgli, in data 16-4-2016, di recepire il contenuto della querela, come volontà di chiedere la punizione di chi aveva cagionato l'incidente e le lesioni riportate, e di sottoscrivere, sia pure con difficoltà, l'atto alla presenza del difensore. E infatti - precisa il giudice a quo - a conferma dell'effettività, in tal senso, della volontà della persona offesa, può osservarsi come quest'ultima,allorchè ebbe a recuperare le proprie capacità, lungi dal rimettere la querela, si sia costituita parte civile nel procedimento. D'altronde proprio l'avvenuta presentazione della querela comportò l'elisione della necessità della nomina di un curatore speciale. Trattasi di motivazione adeguata, conforme a corretti canoni di razionalità valutativa e perciò del tutto esente da vizi logico-giuridici. 2.11 secondo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti iusreceptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità , della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato che la declaratoria di responsabilità si basa sulle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], che si trovava, in qualità di passeggero, a bordo dell'auto condotta dalla Valmori al momento dell'impatto; sui rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria intervenuta subito dopo il fatto; sulla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]; sui danni riportati dai mezzi e sulle relazioni tecniche presentate dalle parti.In particolare, la Sabatino ha dichiarato che la Valmori aveva impegnato l'incrocio ad una velocità di circa 140 Km/h, secondo quanto ella aveva avuto modo di notare dal segnalatore di velocità. Dalle risultanze acquisite èpoi emerso che la Valmori, a causa dell'eccessiva velocità, tenuta in pieno centro abitato e nonostante la presenza di una serie di dossi e dissuasori, e dell'imperizia, in considerazione della mancanza di patente, non si accorse tempestivamente della presenza dell'autovettura e non attuò alcuna manovra per evitare l'impatto, come dimostrato dall'assenza di tracce di frenata. Qualora la Valnnori avesse tenuto una velocità inferiore e avesse prestato maggiore attenzione alla strada, avrebbe tempestivamente avvistato l'autovettura che aveva impegnato l'incrocio e avrebbe potuto adottare le misure necessarie ad evitare l'impatto. Di qui la responsabilità dell'imputata, anche se - precisa il giudice a quo- occorre tener conto del concorso di colpa, valutabile nella misura del 10 per cento, della persona offesa, che non si fermò allo stop, impegnando, sia pure lentamente, l'incrocio con una strada con diritto di precedenza, senza controllare se sopraggiungesseroveicoli. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, così liquidate: euro 3000, oltre accessori, come per legge, a favore di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; euro 5400, oltre accessori, come per legge, a favore di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pappace
Sentenza Cassazione n. 08437/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris