CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25353/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 17 maggio 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a quattro reati di estorsione aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod.pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, non avendo la Corte dato prevalenza alle circostanze frp, attenuanti generiche in forza del fatto che il ricorrente aveva aderito ad un programma di protezione quale familiare di un collaboratore di giustizia. Inoltre, il ricorrente si duole della eccessività della pena; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen., non avendo la Corte inflitto un solo aumento per due circostanze aggravanti ad effetto speciale, essendo stata riconosciuta anche quella di cui all'art. 629, secondo comma, cod.pen. (in particolare, per essere stati commessi i fatti da un soggetto appartenente ad una cosca di stampo camorristico). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte generici ed, in parte, non consentiti. 1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279181; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415). Nel caso in esame, la Corte di appello ha ampiamente giustificato il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee nel senso della equivalenza, ritenendo di non riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in virtù della gravità dei fatti, della loro reiterazione nel tempo significativa della intensità del dolo, del danno procurato alle vittime, dello scarso apporto delle dichiarazioni del ricorrente alla ricostruzione dei fatti (aliunde provati) e della sua negativa personalità in relazione ai numerosi e gravi precedenti penali. 1.1. Quanto alla censura che investe, in generale, il trattamento sanzionatorio, essa risulta generica, avendo la Corte fatto riferimento, per la determinazione della pena, agli stessi criteri adottati a proposito del giudizio di cui all'art. 69 cod.pen., circostanza che il ricorso non menziona. 2. Quanto al secondo motivo, con esso si eccepisce una presunta violazione di legge che non era stata dedotta con l'atto di appello, sicché la censura non è proponibile in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 2 kr' P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa