CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 03929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5752-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] VIANELLO .ACCORRETH, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-GEq0NI [OSCURATO:PERSONA] . in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] P1 TGLISI, rappresentata difiagg dall'[OSCURATO:PERSONA] BORROMETI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 490/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 27/12/2021; i • • ,.-1:4-rt 1 kb.-1442:10ne della c.1 1n r•fl •rs., (a4fl ,11 t...G434044. sii v kiika i k.4.4b. i it<4 consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla Ins , di due motivi, per cassazione della sentenza n. 490/21, del 27 dicembre 2021, della Corte di Appello di Caltanissetta, che — dichiarandone inammissibile il oTivinie lvvergn 11 genten7n ';11 /17 del Tribunale di Cnitiniggettn _ ha confermato la declaratoria di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda corrente tra lo stesso e la società [OSCURATO:PERSONA] _Autonoma [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in noi' "Gian"): - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]., affinché fosse dichiarato risolto — per l'operare di clausola risolutiva espressa — il contratto di affitto di azienda, relativo ad impianto distribuzione di carburanti e lubrificanti, con annesso locale adibito ad esercizio bar, contratto corrente dal 26 gennaio 1987, "ab origine", tra il Russo e la società [OSCURATO:SOCIETA].; - che subentrata a tale società la [OSCURATO:SOCIETA]., unica parte contraente del Russo, poi, diveniva — a seguito di fusione societaria intervenuta il 28 ottobre 2005 — la predetta [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale il medesimo sottoscriveva un nuovo contratto, il 12 ottobre 2008; - che alla domanda di risoluzione l'attrice ne affiancava altra di condanna del Russo a pagare l'importo di 4: 23.156,46, per canoni non COr1.1SPOS.<1 <6 '111.11A.9 alla data d 51 .2 s,...z1-temitlaw 20,16, oltre interessi moratori; Pir 2022 n 05792 so 7 M3 — jd 23-11-2022 -2- - che, costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva — tra l'altro — il difetto di legittimazione di Giap, per essere stato ogni diritto verso esso Russo, quanto all'affitto commerciale destinato a bar e adiacente alla stazione di servizio, ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; _ che il nrimo eiudicc dichiarava r1g2(111-C\ 11 contratto ThOr inadempimento del Russo; - che il giudice di appello, nel pronunciarsi sul gravame esperito dal convenuto soccombente (dopo che questa Corte — ;nyogl-ita con regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui la Corte nissena aveva dichiarato competente il Tribunale di Roma — dichiarava, invece_ la competenza del Tribunale di Caltanissetta)_ ha ritenuto lo stesso inammissibile, a norma "dell'art. 342 cod. proc. civ.”. - che avverso tale sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione il Russo, sulla base — come detto — di due motivi; - h e •i primo motivo denuncia violazione e falsa applicazime dell'art. 342 cod. proc. civ., censurando la pronuncia di inammissibilità dell'appello, resa dal secondo giudice per difetto di specificità dei motivi di gravame; - che il secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine a più punti decisivi della controversia; - che L.-. iCit0 -ò---. 21_rnpugnzione, con controricoro,Giap ' a s S.r.l., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, sensi dell'art. 380-bis civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 20"; - che la controricorrente ha depositato memoria. Rie 2022 n 05752 sez M3- ud 23-11-2022 -3- Considerato in diritto eh. ; en14 [OSCURATO:PERSONA] r arcfif) , 1-1 MIAà ,1 cpc 1r.a+ t, n / 1.“ relazione al suo primo motivo; - che ritiene, infatti, questo2o1legio che le conclusioni in tal senso rass,gnat, nella proposta rolrelatore atnr non siano state superate dai rilievi svolti dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; _ che ;l primo motivo di ricor,u, (s-, fondato; - che il giudice di prime cure aveva affermato che, dal contratto di affitto di ramo di azienda concluso con Zenit, erano esclusi "gli immobili aventi ad oggetto attivicì diverse dalla distribuzione come quella di ristorazione e bar"; - che, secondo l'allora appellante Russo, la conferma, invece, della titolarità della Zenit sarebbe stata costituita dalla "comunicazione di dichiarata risoluzione del contratto di affitto [...] a firma del responsabile della Zenit e non anche di Giap"; - che a fronte di tale rilievo il giudice di appello ha affermato che il na nin.uumn, it ltbSa trama w algennemazdum une era stata spesa davanti al giudice di prime cure", dichiarando il gravame inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.; - che, tuttavia, la "specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588- °1), nel senso che la prima va. sempre "comrnisurata all'ampiezza e alla. portata delle argomentazioni spese dal primo giudice" (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 20)1, n. 21401, S i . 669211-01), sicché, qualora essa si incentri, Ric. 2022 n. 05752 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -4- come nella specie, su una sola e sintetica "ratio decidendi", il motivo di appello — diversamente da quanto mostra di ritenere l'odierna controricorrente, che pure ha inteso richiamarsi a tale indirizzo giurisprudenziale — può anche consistere nella riproposizione degli argomenti già svolti; - che, invero, sostenere il contrario, "significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre sempre e comunque in appello un «quid nomi> rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che — a tacer d'altro _ non sarebbe coerente col divieto di «novg» pregeritto 345 cod. proc. civ." (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01; nello stesso, nuovamente in motivazione, (Tass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2020, n. 24464, Rv. 659759-01); - che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento del secondo; - che la sentenza, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di 1_ 1Cg111111111a. PQM La Corte accoglie il primo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, CO li rinvioallacorte di Appello di CAtanissettatTer la decisione nel mento oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Ric. 2022 n. 05752 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -5- Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale