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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 28966/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23548-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella dichiarata qualità di società che ha incorporato la [OSCURATO:SOCIETA]. per atto di fusione del 10/10/2018, asseritamente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di procur e del 28/11/2018 e del 25/11/2019, difesa da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il DECRETO n. 1651/20 22 del TRIBUNALE DI FOGGIAdel 28/7/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 17/10/2024; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4

1.1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo di essere creditore della società fallita, per la somma complessiva di €. 291.842,17, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente intercorso con la stessa a far data dal 21/3/1984.

1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.

1.3. Il tribunale, dopo averevidenziato che il Fallimento opposto aveva eccepito la mancanza di prova della serie integrale e completa degli estratti conto tra la costituzione del rapporto nel 1984 fino al 2005 e che l’opponente non aveva integrato, né in sede di verifica, né in sede d’opposizione, la documentazione prodotta, limitandosi a sostenere di non avere l’obbligo di conservazione della documentazione oltre il termine di dieci anni, ha ritenuto che: -la banca che agisca per ottenere l’ammissione allo stato passivo del credito al saldo negativo di conto corrente, ha l’onere di dare conto dell ’ intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali, senza potersi sottrarre all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservazione della documentazione contabile; -gli estratti conto, pertanto, se non coprono l’intero arco temporale del rapporto, non possono fungere da prova della consistenza del saldo finale, così come richiesto dalla banca, con la conseguenza che il saldo finale non può ritenersi determinato; - nel caso in esame, la produzione integrale degli estratti conto da parte della banca opponente, che è mancata, era ancor più necessaria in ragione dell’eccepita nullità delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto.Ric. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4

1.4. Il tribunale, quindi, esclusa la prova della continuità degli estratti conto e ritenuta “ tranciante ” tale eccezione con assorbimento di “ogni altra questione”, ha rigettato la domanda.

2.1. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., asseritamente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 27/9/2022, hachiesto, per due motivi,la cassazione del decreto.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso nel quale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, in difetto di allegazione e di deposito di documenti tali da legittimare [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto titolare del credito oggetto della domanda di insinuazione al passivo, e in difetto di indicazione e di deposito delle procure di conferimento della propria rappresentanza ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2.3. Le parti hanno depositato memorie.La ricorrente, in particolare, ha dedotto che: - con atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. si è fuso in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -l’atto è stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese competente e prodotto nel p rocedimento per cassazione; - i l ricorso per cassazione è stato , dunque, correttamente e legittimamente introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.

La legittimazione all’impugnazione (fatta eccezione per l’opposizione di terzo) spetta, invero, esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e nei cui confronti la sentenza risulti emessa,secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali (in tal Ric. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 senso, in generale, Cass. n. 17765 del 2016, in motiv.; Cass. n. 13584 del 2017; Cass. n. 5520 del 2017; Cass. n. 17234 del 2014; Cass. n. 20789 del 2014; Cass. n. 16100 del 2006; più di recente, Cass. n. 15356 del 2020).

3.2. Il ricorso per cassazione proposto da un soggetto diverso da quello risulti dalla sentenza impugnata quale parte soccombente è, dunque, inammissibile.

3.3. Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato pronunciato nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. mentre il ricorso è stato proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: senza che quest’ultima, come emerge dai documenti indicati in calce al ricorso, abbia dedotto e documentato in giudizio in forza di quale vicenda giuridica abbia assunto la qualità di soggetto legittimato ad impugnare una sentenza pronunciata nei confronti della prima (a nulla, per contro, rilevando gli atti relativi al giudizio definito con il decreto impugnato, il quale, come detto, è stato pronunciato nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. senza fare alcun accenno ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

3.4. Il ricorso per cassazione è, peraltro, inammissibile anche per la (incontestata) mancanza tra gli atti del giudizio delle procureche l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe rilasciato ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la sua proposizione in nome e per conto della stessa.

3.5. Ed è, invece, noto che: -il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento dellaprocura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedottoin giudizio; - il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga ilricorso in qualità di procuratore specialedella parte sostanziale, ha , pertanto, l’onere di p rodurre, con ilricorso ovvero ai sensi dell ’ art. 372 c.p.c., i documenti che Ric. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 giustificano la sua qualità; - i l ricorso , in mancanza, dev ’ essere , di conseguenza, dichiarato inammissibile ai sensi dell ’ art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione (Cass. n. 1334 del 2022 , che si è pronunciata con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una società qualificatasi come rappresentante della cessionaria di crediti bancari, la quale nei gradi di merito era stata rappresentata da altra società; conf., Cass. n. 4924 del 2017).

4. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese di lite, che liquida nella somma di €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23548-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella dichiarata qualità di società che ha incorporato la [OSCURATO:SOCIETA]. per atto di fusione del 10/10/2018, asseritamente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di procur e del 28/11/2018 e del 25/11/2019, difesa da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il DECRETO n. 1651/20 22 del TRIBUNALE DI FOGGIAdel 28/7/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 17/10/2024; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo di essere creditore della società fallita, per la somma complessiva di €. 291.842,17, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente intercorso con la stessa a far data dal 21/3/1984. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.3. Il tribunale, dopo averevidenziato che il Fallimento opposto aveva eccepito la mancanza di prova della serie integrale e completa degli estratti conto tra la costituzione del rapporto nel 1984 fino al 2005 e che l’opponente non aveva integrato, né in sede di verifica, né in sede d’opposizione, la documentazione prodotta, limitandosi a sostenere di non avere l’obbligo di conservazione della documentazione oltre il termine di dieci anni, ha ritenuto che: -la banca che agisca per ottenere l’ammissione allo stato passivo del credito al saldo negativo di conto corrente, ha l’onere di dare conto dell ’ intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali, senza potersi sottrarre all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservazione della documentazione contabile; -gli estratti conto, pertanto, se non coprono l’intero arco temporale del rapporto, non possono fungere da prova della consistenza del saldo finale, così come richiesto dalla banca, con la conseguenza che il saldo finale non può ritenersi determinato; - nel caso in esame, la produzione integrale degli estratti conto da parte della banca opponente, che è mancata, era ancor più necessaria in ragione dell’eccepita nullità delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto.Ric. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 1.4. Il tribunale, quindi, esclusa la prova della continuità degli estratti conto e ritenuta “ tranciante ” tale eccezione con assorbimento di “ogni altra questione”, ha rigettato la domanda. 2.1. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., asseritamente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 27/9/2022, hachiesto, per due motivi,la cassazione del decreto. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso nel quale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, in difetto di allegazione e di deposito di documenti tali da legittimare [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto titolare del credito oggetto della domanda di insinuazione al passivo, e in difetto di indicazione e di deposito delle procure di conferimento della propria rappresentanza ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2.3. Le parti hanno depositato memorie.La ricorrente, in particolare, ha dedotto che: - con atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. si è fuso in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -l’atto è stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese competente e prodotto nel p rocedimento per cassazione; - i l ricorso per cassazione è stato , dunque, correttamente e legittimamente introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile. La legittimazione all’impugnazione (fatta eccezione per l’opposizione di terzo) spetta, invero, esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e nei cui confronti la sentenza risulti emessa,secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali (in tal Ric. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 senso, in generale, Cass. n. 17765 del 2016, in motiv.; Cass. n. 13584 del 2017; Cass. n. 5520 del 2017; Cass. n. 17234 del 2014; Cass. n. 20789 del 2014; Cass. n. 16100 del 2006; più di recente, Cass. n. 15356 del 2020). 3.2. Il ricorso per cassazione proposto da un soggetto diverso da quello risulti dalla sentenza impugnata quale parte soccombente è, dunque, inammissibile. 3.3. Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato pronunciato nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. mentre il ricorso è stato proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: senza che quest’ultima, come emerge dai documenti indicati in calce al ricorso, abbia dedotto e documentato in giudizio in forza di quale vicenda giuridica abbia assunto la qualità di soggetto legittimato ad impugnare una sentenza pronunciata nei confronti della prima (a nulla, per contro, rilevando gli atti relativi al giudizio definito con il decreto impugnato, il quale, come detto, è stato pronunciato nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. senza fare alcun accenno ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). 3.4. Il ricorso per cassazione è, peraltro, inammissibile anche per la (incontestata) mancanza tra gli atti del giudizio delle procureche l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe rilasciato ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la sua proposizione in nome e per conto della stessa. 3.5. Ed è, invece, noto che: -il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento dellaprocura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedottoin giudizio; - il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga ilricorso in qualità di procuratore specialedella parte sostanziale, ha , pertanto, l’onere di p rodurre, con ilricorso ovvero ai sensi dell ’ art. 372 c.p.c., i documenti che Ric. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 giustificano la sua qualità; - i l ricorso , in mancanza, dev ’ essere , di conseguenza, dichiarato inammissibile ai sensi dell ’ art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione (Cass. n. 1334 del 2022 , che si è pronunciata con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una società qualificatasi come rappresentante della cessionaria di crediti bancari, la quale nei gradi di merito era stata rappresentata da altra società; conf., Cass. n. 4924 del 2017). 4. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese di lite, che liquida nella somma di €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art
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