CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 05931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a socio unico, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA],alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 45 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3729, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 12.4.2019, e pubblicata il 2.10.2019; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] DiMarzio; udito il P.M., in persona del sost. Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso rinnovando la richiesta di cui alle proprie conclusioni scritte; O GGETTO :Transfer pricing - Omessa contabilizzazione di ricavi - Art. 110, comma settimo, TUIR - Istanza di sospensione -Art. 1, co. 197, legge n. 197 del 2022. sentita la discussione, per la controricorrente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel domandare la sospensione del giudizio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle entrate, a seguito della redazione di Processo verbale di costatazione, notificava alla [OSCURATO:PERSONA], attiva nella fabbricazione di materie plastiche, gli avvisi di accertamento n. TMB0C2T00595/2015, avente ad oggetto il tributo dell’Irap, oltre accessori, in relazione all’anno 2010, e n. TMB0E2T00593/2015, avente ad oggetto il tributo Ires, sempre in riferimento all’anno 2010, contestando “l’omessa contabilizzazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di ricavi per € 6.011.501,60 a fronte di operazioni di transfer pricingin violazione dell’art. 110 comma 7 del TUIR” (ric., p. 2 s.). 2. La società introduceva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, affermando la congruità dei prezzi delle operazioni infragruppo conclude con la consociata francese. [OSCURATO:PERSONA] riteneva fondate le difese proposte dalla ricorrente, ed annullava gli atti impositivi. 3. L’Agenzia delle entrate spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, riproponendo le proprie tesi. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla Ctr, l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del sost. [OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato accogliersi il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria, segnalando il precedente tra le stesse parti deciso dalla Cassazione con pronuncia n. 28396 del 2021. 4.2. La società ha quindi depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la falsa applicazione dell’art. 110, settimo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), e dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la Ctr per non aver rilevato che la normativa in materia di transfer pricing non ha natura antielusiva, e comunque per aver errato nel regolare la distribuzione dell’onere della prova tra le parti. 2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, comeda dispositivo. La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.7.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197