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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2026

Cassazione n. 25884/2026

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re, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controdomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1207/2024depositata il 24/04/2024.Numero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un contratto stipulato con FastwebS.p.A. per la fornitura di servizi di telefonia e connettività mediantetecnologia “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”, in data 15 luglio 2021 chiedeva iltrasloco dell’utenza n. 02.48673085 dall’abitazione sita in Milano, via IMaggio n. 2, alla nuova residenza di Vignate, via Vivaldi n. 13.

La societàprendeva in carico la richiesta di trasloco.L’utente ha dedotto che, decorso infruttuosamente il termine previsto perl’esecuzione del trasloco, il servizio non veniva attivato presso il nuovoindirizzo e che soltanto il 16 settembre 2021 la resistente provvedevaall’attivazione di una linea ADSL, in luogo del servizio in fibraprecedentemente fornito e richiesto.

Dopo l’esperimento del tentativoobbligatorio di conciliazione, rimasto senza esito, essa adiva il Tribunale diMilano chiedendo, previo accertamento dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], lacondanna della convenuta all’attivazione del servizio contrattualmentepattuito, nonché l’applicazione della misura coercitiva di cui all’art. 614-bisc.p.c.; rinunciava successivamente alla domanda relativa agli indennizzicontrattuali.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva preliminarmentel’incompetenza per valore del Tribunale e l’improcedibilità della domanda,contestandone nel merito la fondatezza e sostenendo di averecorrettamente adempiuto, essendo risultato non disponibile presso ilnuovo indirizzo il servizio in fibra richiesto e potendo essere attivataunicamente la tecnologia ADSL.Con sentenza n. 1455/2023 il Tribunale di Milano rigettava le eccezionipreliminari, dichiarava procedibile la domanda ma la respingeva nelNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026merito, ritenendo conforme al contratto la condotta della convenuta.

Ilgiudice osservava che le condizioni generali di contratto consentivano afattibilità tecnica e commerciale e che, nella specie, la società avevacorrettamente provveduto all’attivazione della linea ADSL presso il nuovoindirizzo.

La ricorrente veniva altresì condannata al pagamento delle spesedi lite.2.

Avverso tale decisione la Stracquadaini proponeva appello deducendo,per quanto ancora rileva, l’erronea ripartizione dell’onere della prova inordine all’inadempimento contrattuale della società, nonché l’erratainterpretazione e la natura vessatoria della clausola contrattuale chesubordinava il trasloco del servizio alla fattibilità tecnica e commerciale.

Invia subordinata chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimentodella controparte. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva chiedendo la declaratoria diinammissibilità del gravame e, comunque, il suo rigetto.2.1.

Con la sentenza 1207 del 24 aprile 2024, la Corte d’appello di Milanoha respinto il gravame.

La Corte territoriale ha ritenuto ammissibile mainfondata la domanda di risoluzione proposta in appello, affermando che laclausola contenuta nelle condizioni generali di contratto attribuiva averifica della relativa fattibilità tecnica e commerciale e che, una voltacomunicata la disponibilità della sola tecnologia ADSL, la prestazione siera concentrata su quest’ultima ed era stata correttamente eseguita.

Hainoltre escluso la natura vessatoria della clausola in questione,confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannandol’appellante alle spese del grado.3.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito LauraStracquadaini ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati damemoria.Numero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/20263.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,1218, 1256, 1257, 1258, 1385 e 1453 c.c., nonché dell'art. 132, n. 4,c.p.c., assumendo che la Corte d'appello abbia erroneamente ripartitol'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale.Deduce che, una volta provata l'esistenza del rapporto contrattuale eallegato l'inesatto adempimento di [OSCURATO:SOCIETA], consistito nella mancatasuccessiva attivazione di un diverso servizio ADSL, sarebbe spettato allasocietà fornitrice dimostrare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilitàdella prestazione per causa ad essa non imputabile.Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe invece attribuitoefficacia decisiva alla clausola contrattuale che subordinava il trasloco allafattibilità tecnica e commerciale, reputando correttamente adempiutal'obbligazione mediante l'attivazione della linea ADSL e così esonerandooriginariamente richiesto.Richiama, a sostegno della censura, il principio secondo cui il creditore cheagisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno develimitarsi a provare la fonte del proprio diritto e ad allegarel'inadempimento, gravando invece sul debitore la prova dell'avvenutoadempimento o della non imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta.Sostiene inoltre che l'operatore di comunicazioni elettroniche sia tenutonon solo a garantire la regolare erogazione del servizio, ma anche adimostrare di essersi diligentemente attivato per superare eventualiNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026ostacoli tecnici e di avere adeguatamente informato l'utente delle difficoltàriscontrate, oneri che non potrebbero ritenersi assolti mediante mereallegazioni difensive o documentazione interna.Assume infine che, una volta presa in carico la richiesta di trasloco ecomunicata la disponibilità della tecnologia in fibra misto rame, Fastwebfosse tenuta a eseguire la prestazione secondo le modalità prospettate,salvo fornire rigorosa prova dell'impossibilità oggettiva, assoluta,sopravvenuta e non imputabile.4.1.

Il motivo è infondato e, per taluni profili, inammissibile.È principio consolidato che, in materia di responsabilità contrattuale, ilcreditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deldanno è tenuto a provare esclusivamente la fonte del proprio diritto e lascadenza dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'inadempimentodella controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrarel'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento o il ritardo sianostati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a luinon imputabile (Cass., Sezioni Unite n. 13533/2001; Cass. n. 8730 del2012).Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale, con motivazione cheesplicita il percorso logico seguito per addivenire alla decisione e che sisottrae al grave vizio motivazionale denunciato (Cass., sez.

U,07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), non ha affermato che spettasse allaricorrente dimostrare l'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], né ha esoneratoquest'ultima dall'onere di provare l'esatto adempimento.

La sentenzaimpugnata ha, piuttosto, accertato che il contratto, all'art. 7.2 dellecondizioni generali, subordinava il trasloco del servizio alla verifica dellarelativa fattibilità tecnica e commerciale e che, all'esito di tale verifica,risultava disponibile presso il nuovo indirizzo la sola tecnologia ADSL.

Sullabase di tale ricostruzione, la Corte d'appello ha ritenuto che la prestazioneNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026contrattualmente dovuta fosse stata correttamente eseguita mediantel'attivazione di tale servizio.La censura non coglie, pertanto, la ratio decidendi della pronunciaimpugnata, poiché assume come presupposto che [OSCURATO:SOCIETA] fosse tenuta,in ogni caso, ad attivare presso il nuovo indirizzo il medesimo servizio infibra già fruito dalla cliente e che la diversa attivazione della linea ADSLintegrasse necessariamente un inadempimento, laddove la Corteterritoriale ha escluso proprio tale premessa interpretando diversamente ilregolamento negoziale.Ne consegue che la dedotta violazione degli artt. 1218, 2697 e 1453 c.c.viene prospettata non mediante la critica della regola di diritto applicatadal giudice di merito, ma attraverso la contestazione dell'accertamentocompiuto circa il contenuto del rapporto contrattuale e la conformità dellacondotta dell'operatore alle previsioni negoziali, sollecitando unarivalutazione della fattispecie concreta estranea al giudizio di legittimità.Avendo il giudice d’appello accertato che [OSCURATO:SOCIETA] ha adempiuto laprestazione nel rispetto di quanto previsto nelle condizioni contrattuali checonsentivano di valutare la fattibilità tecnica e commerciale dellavariazione richiesta dall’utente, la censura si rivela inammissibile ancheladdove denuncia una (presunta) violazione degli artt. 1256 e 1258 c.c.Sono poi inammissibili le ulteriori doglianze dirette a contestare il valoreprobatorio delle risultanze documentali esaminate dalla Corte d'appello, edin particolare della documentazione tratta dal sistema gestionale internodell'operatore, poiché involgono apprezzamenti di merito riservati algiudice del fatto.

In ogni caso, la ricorrente non ne riproduce il contenutonel rispetto dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.Parimenti inammissibile è la censura fondata sulla comunicazione del 15luglio 2021, dalla quale la ricorrente pretende di desumere l'assunzione diun obbligo incondizionato di attivazione del servizio in fibra, giacché laNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026decisione impugnata non si fonda su tale documento, bensì sulla disciplinacontenuta nell'art. 7.2 delle condizioni generali di contratto.Infine, il richiamo agli artt. 1257 e 1385 c.c. difetta di specificità, nonessendo accompagnato dall'indicazione delle ragioni per cui talidisposizioni sarebbero state violate, mentre la prospettazione dellaviolazione dell'art. 1381 c.c. non si confronta con la ratio decidendi dellasentenza impugnata che poggia sull’accertamento che la documentazioneofferta da [OSCURATO:SOCIETA] fosse sufficiente a dimostrare l’inesistenza di unastruttura adatta per l’installazione della linea fibra.Il motivo deve pertanto essere complessivamente rigettato.4.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.1341, 1355, 1363, 1366 e 1370 c.c., nonché dell'art. 132, n. 4, c.p.c., inrelazione all'art. 7 delle condizioni generali di contratto predisposte daLa censura investe la statuizione con cui la Corte d'appello ha escluso lanatura vessatoria della clausola che subordinava il trasloco dell'utenza allaverifica della fattibilità tecnica e commerciale, qualificandola come meradelimitazione dell'oggetto della prestazione e ritenendo che, a seguitodella comunicazione della disponibilità della sola tecnologia ADSL,l'obbligazione si fosse legittimamente concentrata su tale diversa modalitàdi erogazione del servizio.Secondo la ricorrente, tale interpretazione sarebbe erronea, poichémodificare la prestazione dovuta, sostituendo al servizio in fibra richiesto econtrattualizzato una prestazione diversa, senza necessità di dimostrarel'effettiva impossibilità tecnica di eseguire quella originariamente prevista.La clausola finirebbe così per subordinare l'adempimento delprofessionista a una valutazione rimessa alla sua stessa iniziativa, inNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026violazione dell'art. 1355 c.c. e dei criteri legali di interpretazione delcontratto.La ricorrente deduce altresì che la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare la disciplina consumeristica e, in particolare, l'art. 66-quinquies del Codice del consumo, secondo cui il professionista non puòeseguire una prestazione diversa da quella pattuita senza il consenso delconsumatore, assumendo che l'attivazione della linea ADSL non fossestata validamente accettata dall'utente.Lamenta inoltre la mancata declaratoria di vessatorietà delle clausole dicui agli artt. 7.2 e 7.6 delle condizioni generali di contratto, nella parte incui consentirebbero all'operatore di modificare tecnologia, offertacommerciale o modalità di erogazione del servizio, lasciando al cliente lasola facoltà di recedere.

Secondo la ricorrente, tali previsionideterminerebbero un significativo squilibrio contrattuale a danno delconsumatore e avrebbero dovuto essere valutate anche d'ufficio alla lucedegli artt. 33, 34 e 36 del Codice del consumo.Assume infine che la Corte d'appello abbia erroneamente esclusol'esistenza di un obbligo di garantire il medesimo servizio a seguito delmutamento di indirizzo, senza considerare che tale obbligo troverebbefondamento sia nella disciplina contrattuale sia nella normativa di settorein materia di qualità e continuità dei servizi di comunicazione elettronica.4.2.1.

Il motivo è infondato e, per taluni profili, inammissibile.La clausola contrattuale che subordina il trasloco dell'utenza alla verificadella relativa «fattibilità tecnica e commerciale» si presta, in astratto, adessere scrutinata alla luce dei principi che regolano l'esercizio dello iusvariandi contrattuale e la disciplina di tutela del consumatore.La censura è, tuttavia, infondata.La Corte territoriale, con motivazione che sfugge ai gravi vizi motivazionalinei termini individuati da Cass. sez.

U, n. 8053 e n. 8054 del 2014, ciòche esclude la configurabilità della violazione di cui all’art. 132, n. 4,Numero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026c.p.c., ha escluso la natura vessatoria della clausola di cui all'art. 7.2 dellecondizioni generali di contratto sul rilievo che essa non attribuisce alprofessionista la facoltà di sottrarsi arbitrariamente all'esecuzione delcontratto, ma disciplina il contenuto della prestazione relativa al traslocodell'utenza, subordinandone l'esecuzione alla verifica della fattibilitàtecnica e commerciale presso il nuovo indirizzo.

La sentenza impugnata haquindi ritenuto che la previsione negoziale valesse a delimitare l'oggettodella prestazione dovuta nel caso di trasferimento dell'utenza e non ariconoscere all'operatore un potere di modifica unilaterale del rapporto.La ricorrente contrappone a tale interpretazione una diversa lettura dellaclausola e della complessiva disciplina contrattuale, sostenendo che essaconsentirebbe al professionista di sostituire unilateralmente il serviziorichiesto con una prestazione diversa.

Si tratta, tuttavia, di unaprospettazione che non evidenzia alcuna violazione dei criteri legali diinterpretazione del contratto, ma mira a sollecitare una diversavalutazione ermeneutica del contenuto del regolamento negoziale rispettoa quella accolta dal giudice di merito, estranea al sindacato di legittimità.Né è pertinente il richiamo all'art. 66-quinquies del Codice del consumo.La Corte d'appello ha infatti accertato che l'attivazione del servizio ADSLnon costituiva una prestazione estranea al rapporto contrattuale ounilateralmente imposta dal professionista, ma rappresentava la modalitàdi esecuzione del servizio ritenuta compatibile con la disciplina negozialeapplicabile alla fattispecie.

Anche sotto tale profilo, la doglianzapresuppone una ricostruzione del rapporto diversa da quella recepita nellasentenza impugnata e tende a sollecitare un nuovo apprezzamento dellerisultanze di causa.È invece inammissibile la questione relativa alla dedotta nullità dellaclausola ai sensi dell'art. 1355 c.c. per asserita configurabilità di unacondizione meramente potestativa.

La sentenza impugnata dà conto delladeduzione della natura vessatoria della clausola, ma non dell'allegazioneNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026della sua nullità quale condizione meramente potestativa; né la ricorrenteindica specificamente in quale atto del giudizio di merito e in quali terminidetta distinta questione sarebbe stata tempestivamente proposta.

In ognicaso, la previsione negoziale non appare riconducibile allo schema dellacondizione meramente potestativa, poiché la fattibilità tecnica ecommerciale cui essa fa riferimento è correlata a circostanze oggettiveinerenti alle caratteristiche dell'infrastruttura e alla concreta disponibilitàdel servizio presso il luogo di destinazione dell'utenza, e non al meroarbitrio dell'operatore.

Sul punto, infatti, la Corte d’appello, come giàdetto, con accertamento di fatto qui non scrutinabile in quanto supportatoda motivazione esaustiva e priva di vizi logici, ha appurato che lerisultanze istruttorie acquisite dimostravano “l’inesistenza di una strutturaadatta per l’installazione della linea Fibra”.Resta infine priva di decisività la censura concernente l'art. 7.6 dellecondizioni generali di contratto, poiché la ratio decidendi della sentenzaimpugnata è interamente fondata sulla clausola di cui all'art. 7.2 esull'accertamento della sua funzione di delimitazione dell'oggetto dellaprestazione dovuta, sicché le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente nonrisultano idonee a scalfire il percorso argomentativo posto a fondamentodella decisione.5.

Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favoredella controricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida incomplessivi euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agliaccessori di legge.Numero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 10 settembre 2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controdomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1207/2024depositata il 24/04/2024.Numero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un contratto stipulato con FastwebS.p.A. per la fornitura di servizi di telefonia e connettività mediantetecnologia “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”, in data 15 luglio 2021 chiedeva iltrasloco dell’utenza n. 02.48673085 dall’abitazione sita in Milano, via IMaggio n. 2, alla nuova residenza di Vignate, via Vivaldi n. 13. La societàprendeva in carico la richiesta di trasloco.L’utente ha dedotto che, decorso infruttuosamente il termine previsto perl’esecuzione del trasloco, il servizio non veniva attivato presso il nuovoindirizzo e che soltanto il 16 settembre 2021 la resistente provvedevaall’attivazione di una linea ADSL, in luogo del servizio in fibraprecedentemente fornito e richiesto. Dopo l’esperimento del tentativoobbligatorio di conciliazione, rimasto senza esito, essa adiva il Tribunale diMilano chiedendo, previo accertamento dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], lacondanna della convenuta all’attivazione del servizio contrattualmentepattuito, nonché l’applicazione della misura coercitiva di cui all’art. 614-bisc.p.c.; rinunciava successivamente alla domanda relativa agli indennizzicontrattuali.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva preliminarmentel’incompetenza per valore del Tribunale e l’improcedibilità della domanda,contestandone nel merito la fondatezza e sostenendo di averecorrettamente adempiuto, essendo risultato non disponibile presso ilnuovo indirizzo il servizio in fibra richiesto e potendo essere attivataunicamente la tecnologia ADSL.Con sentenza n. 1455/2023 il Tribunale di Milano rigettava le eccezionipreliminari, dichiarava procedibile la domanda ma la respingeva nelNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026merito, ritenendo conforme al contratto la condotta della convenuta. Ilgiudice osservava che le condizioni generali di contratto consentivano afattibilità tecnica e commerciale e che, nella specie, la società avevacorrettamente provveduto all’attivazione della linea ADSL presso il nuovoindirizzo. La ricorrente veniva altresì condannata al pagamento delle spesedi lite.2. Avverso tale decisione la Stracquadaini proponeva appello deducendo,per quanto ancora rileva, l’erronea ripartizione dell’onere della prova inordine all’inadempimento contrattuale della società, nonché l’erratainterpretazione e la natura vessatoria della clausola contrattuale chesubordinava il trasloco del servizio alla fattibilità tecnica e commerciale. Invia subordinata chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimentodella controparte. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva chiedendo la declaratoria diinammissibilità del gravame e, comunque, il suo rigetto.2.1. Con la sentenza 1207 del 24 aprile 2024, la Corte d’appello di Milanoha respinto il gravame. La Corte territoriale ha ritenuto ammissibile mainfondata la domanda di risoluzione proposta in appello, affermando che laclausola contenuta nelle condizioni generali di contratto attribuiva averifica della relativa fattibilità tecnica e commerciale e che, una voltacomunicata la disponibilità della sola tecnologia ADSL, la prestazione siera concentrata su quest’ultima ed era stata correttamente eseguita. Hainoltre escluso la natura vessatoria della clausola in questione,confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannandol’appellante alle spese del grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito LauraStracquadaini ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati damemoria.Numero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/20263.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,1218, 1256, 1257, 1258, 1385 e 1453 c.c., nonché dell'art. 132, n. 4,c.p.c., assumendo che la Corte d'appello abbia erroneamente ripartitol'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale.Deduce che, una volta provata l'esistenza del rapporto contrattuale eallegato l'inesatto adempimento di [OSCURATO:SOCIETA], consistito nella mancatasuccessiva attivazione di un diverso servizio ADSL, sarebbe spettato allasocietà fornitrice dimostrare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilitàdella prestazione per causa ad essa non imputabile.Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe invece attribuitoefficacia decisiva alla clausola contrattuale che subordinava il trasloco allafattibilità tecnica e commerciale, reputando correttamente adempiutal'obbligazione mediante l'attivazione della linea ADSL e così esonerandooriginariamente richiesto.Richiama, a sostegno della censura, il principio secondo cui il creditore cheagisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno develimitarsi a provare la fonte del proprio diritto e ad allegarel'inadempimento, gravando invece sul debitore la prova dell'avvenutoadempimento o della non imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta.Sostiene inoltre che l'operatore di comunicazioni elettroniche sia tenutonon solo a garantire la regolare erogazione del servizio, ma anche adimostrare di essersi diligentemente attivato per superare eventualiNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026ostacoli tecnici e di avere adeguatamente informato l'utente delle difficoltàriscontrate, oneri che non potrebbero ritenersi assolti mediante mereallegazioni difensive o documentazione interna.Assume infine che, una volta presa in carico la richiesta di trasloco ecomunicata la disponibilità della tecnologia in fibra misto rame, Fastwebfosse tenuta a eseguire la prestazione secondo le modalità prospettate,salvo fornire rigorosa prova dell'impossibilità oggettiva, assoluta,sopravvenuta e non imputabile.4.1. Il motivo è infondato e, per taluni profili, inammissibile.È principio consolidato che, in materia di responsabilità contrattuale, ilcreditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deldanno è tenuto a provare esclusivamente la fonte del proprio diritto e lascadenza dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'inadempimentodella controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrarel'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento o il ritardo sianostati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a luinon imputabile (Cass., Sezioni Unite n. 13533/2001; Cass. n. 8730 del2012).Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale, con motivazione cheesplicita il percorso logico seguito per addivenire alla decisione e che sisottrae al grave vizio motivazionale denunciato (Cass., sez. U,07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), non ha affermato che spettasse allaricorrente dimostrare l'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], né ha esoneratoquest'ultima dall'onere di provare l'esatto adempimento. La sentenzaimpugnata ha, piuttosto, accertato che il contratto, all'art. 7.2 dellecondizioni generali, subordinava il trasloco del servizio alla verifica dellarelativa fattibilità tecnica e commerciale e che, all'esito di tale verifica,risultava disponibile presso il nuovo indirizzo la sola tecnologia ADSL. Sullabase di tale ricostruzione, la Corte d'appello ha ritenuto che la prestazioneNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026contrattualmente dovuta fosse stata correttamente eseguita mediantel'attivazione di tale servizio.La censura non coglie, pertanto, la ratio decidendi della pronunciaimpugnata, poiché assume come presupposto che [OSCURATO:SOCIETA] fosse tenuta,in ogni caso, ad attivare presso il nuovo indirizzo il medesimo servizio infibra già fruito dalla cliente e che la diversa attivazione della linea ADSLintegrasse necessariamente un inadempimento, laddove la Corteterritoriale ha escluso proprio tale premessa interpretando diversamente ilregolamento negoziale.Ne consegue che la dedotta violazione degli artt. 1218, 2697 e 1453 c.c.viene prospettata non mediante la critica della regola di diritto applicatadal giudice di merito, ma attraverso la contestazione dell'accertamentocompiuto circa il contenuto del rapporto contrattuale e la conformità dellacondotta dell'operatore alle previsioni negoziali, sollecitando unarivalutazione della fattispecie concreta estranea al giudizio di legittimità.Avendo il giudice d’appello accertato che [OSCURATO:SOCIETA] ha adempiuto laprestazione nel rispetto di quanto previsto nelle condizioni contrattuali checonsentivano di valutare la fattibilità tecnica e commerciale dellavariazione richiesta dall’utente, la censura si rivela inammissibile ancheladdove denuncia una (presunta) violazione degli artt. 1256 e 1258 c.c.Sono poi inammissibili le ulteriori doglianze dirette a contestare il valoreprobatorio delle risultanze documentali esaminate dalla Corte d'appello, edin particolare della documentazione tratta dal sistema gestionale internodell'operatore, poiché involgono apprezzamenti di merito riservati algiudice del fatto. In ogni caso, la ricorrente non ne riproduce il contenutonel rispetto dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.Parimenti inammissibile è la censura fondata sulla comunicazione del 15luglio 2021, dalla quale la ricorrente pretende di desumere l'assunzione diun obbligo incondizionato di attivazione del servizio in fibra, giacché laNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026decisione impugnata non si fonda su tale documento, bensì sulla disciplinacontenuta nell'art. 7.2 delle condizioni generali di contratto.Infine, il richiamo agli artt. 1257 e 1385 c.c. difetta di specificità, nonessendo accompagnato dall'indicazione delle ragioni per cui talidisposizioni sarebbero state violate, mentre la prospettazione dellaviolazione dell'art. 1381 c.c. non si confronta con la ratio decidendi dellasentenza impugnata che poggia sull’accertamento che la documentazioneofferta da [OSCURATO:SOCIETA] fosse sufficiente a dimostrare l’inesistenza di unastruttura adatta per l’installazione della linea fibra.Il motivo deve pertanto essere complessivamente rigettato.4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.1341, 1355, 1363, 1366 e 1370 c.c., nonché dell'art. 132, n. 4, c.p.c., inrelazione all'art. 7 delle condizioni generali di contratto predisposte daLa censura investe la statuizione con cui la Corte d'appello ha escluso lanatura vessatoria della clausola che subordinava il trasloco dell'utenza allaverifica della fattibilità tecnica e commerciale, qualificandola come meradelimitazione dell'oggetto della prestazione e ritenendo che, a seguitodella comunicazione della disponibilità della sola tecnologia ADSL,l'obbligazione si fosse legittimamente concentrata su tale diversa modalitàdi erogazione del servizio.Secondo la ricorrente, tale interpretazione sarebbe erronea, poichémodificare la prestazione dovuta, sostituendo al servizio in fibra richiesto econtrattualizzato una prestazione diversa, senza necessità di dimostrarel'effettiva impossibilità tecnica di eseguire quella originariamente prevista.La clausola finirebbe così per subordinare l'adempimento delprofessionista a una valutazione rimessa alla sua stessa iniziativa, inNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026violazione dell'art. 1355 c.c. e dei criteri legali di interpretazione delcontratto.La ricorrente deduce altresì che la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare la disciplina consumeristica e, in particolare, l'art. 66-quinquies del Codice del consumo, secondo cui il professionista non puòeseguire una prestazione diversa da quella pattuita senza il consenso delconsumatore, assumendo che l'attivazione della linea ADSL non fossestata validamente accettata dall'utente.Lamenta inoltre la mancata declaratoria di vessatorietà delle clausole dicui agli artt. 7.2 e 7.6 delle condizioni generali di contratto, nella parte incui consentirebbero all'operatore di modificare tecnologia, offertacommerciale o modalità di erogazione del servizio, lasciando al cliente lasola facoltà di recedere. Secondo la ricorrente, tali previsionideterminerebbero un significativo squilibrio contrattuale a danno delconsumatore e avrebbero dovuto essere valutate anche d'ufficio alla lucedegli artt. 33, 34 e 36 del Codice del consumo.Assume infine che la Corte d'appello abbia erroneamente esclusol'esistenza di un obbligo di garantire il medesimo servizio a seguito delmutamento di indirizzo, senza considerare che tale obbligo troverebbefondamento sia nella disciplina contrattuale sia nella normativa di settorein materia di qualità e continuità dei servizi di comunicazione elettronica.4.2.1. Il motivo è infondato e, per taluni profili, inammissibile.La clausola contrattuale che subordina il trasloco dell'utenza alla verificadella relativa «fattibilità tecnica e commerciale» si presta, in astratto, adessere scrutinata alla luce dei principi che regolano l'esercizio dello iusvariandi contrattuale e la disciplina di tutela del consumatore.La censura è, tuttavia, infondata.La Corte territoriale, con motivazione che sfugge ai gravi vizi motivazionalinei termini individuati da Cass. sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 2014, ciòche esclude la configurabilità della violazione di cui all’art. 132, n. 4,Numero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026c.p.c., ha escluso la natura vessatoria della clausola di cui all'art. 7.2 dellecondizioni generali di contratto sul rilievo che essa non attribuisce alprofessionista la facoltà di sottrarsi arbitrariamente all'esecuzione delcontratto, ma disciplina il contenuto della prestazione relativa al traslocodell'utenza, subordinandone l'esecuzione alla verifica della fattibilitàtecnica e commerciale presso il nuovo indirizzo. La sentenza impugnata haquindi ritenuto che la previsione negoziale valesse a delimitare l'oggettodella prestazione dovuta nel caso di trasferimento dell'utenza e non ariconoscere all'operatore un potere di modifica unilaterale del rapporto.La ricorrente contrappone a tale interpretazione una diversa lettura dellaclausola e della complessiva disciplina contrattuale, sostenendo che essaconsentirebbe al professionista di sostituire unilateralmente il serviziorichiesto con una prestazione diversa. Si tratta, tuttavia, di unaprospettazione che non evidenzia alcuna violazione dei criteri legali diinterpretazione del contratto, ma mira a sollecitare una diversavalutazione ermeneutica del contenuto del regolamento negoziale rispettoa quella accolta dal giudice di merito, estranea al sindacato di legittimità.Né è pertinente il richiamo all'art. 66-quinquies del Codice del consumo.La Corte d'appello ha infatti accertato che l'attivazione del servizio ADSLnon costituiva una prestazione estranea al rapporto contrattuale ounilateralmente imposta dal professionista, ma rappresentava la modalitàdi esecuzione del servizio ritenuta compatibile con la disciplina negozialeapplicabile alla fattispecie. Anche sotto tale profilo, la doglianzapresuppone una ricostruzione del rapporto diversa da quella recepita nellasentenza impugnata e tende a sollecitare un nuovo apprezzamento dellerisultanze di causa.È invece inammissibile la questione relativa alla dedotta nullità dellaclausola ai sensi dell'art. 1355 c.c. per asserita configurabilità di unacondizione meramente potestativa. La sentenza impugnata dà conto delladeduzione della natura vessatoria della clausola, ma non dell'allegazioneNumero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026della sua nullità quale condizione meramente potestativa; né la ricorrenteindica specificamente in quale atto del giudizio di merito e in quali terminidetta distinta questione sarebbe stata tempestivamente proposta. In ognicaso, la previsione negoziale non appare riconducibile allo schema dellacondizione meramente potestativa, poiché la fattibilità tecnica ecommerciale cui essa fa riferimento è correlata a circostanze oggettiveinerenti alle caratteristiche dell'infrastruttura e alla concreta disponibilitàdel servizio presso il luogo di destinazione dell'utenza, e non al meroarbitrio dell'operatore. Sul punto, infatti, la Corte d’appello, come giàdetto, con accertamento di fatto qui non scrutinabile in quanto supportatoda motivazione esaustiva e priva di vizi logici, ha appurato che lerisultanze istruttorie acquisite dimostravano “l’inesistenza di una strutturaadatta per l’installazione della linea Fibra”.Resta infine priva di decisività la censura concernente l'art. 7.6 dellecondizioni generali di contratto, poiché la ratio decidendi della sentenzaimpugnata è interamente fondata sulla clausola di cui all'art. 7.2 esull'accertamento della sua funzione di delimitazione dell'oggetto dellaprestazione dovuta, sicché le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente nonrisultano idonee a scalfire il percorso argomentativo posto a fondamentodella decisione.5. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favoredella controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida incomplessivi euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agliaccessori di legge.Numero registro generale 14807/2024Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 25884/2026Data pubblicazione 28/09/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 10 settembre 2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]