CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 02956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, ult. comma, cod. per. (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479) non ravvisabile in preSenza dello "spontaneo" rientro nell'abitazione e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i gravi precedenti e la reiterazione delle condotte di evasione contestate nel procedimento;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore 11 Prefdnte