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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37647/2025

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IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 3 gennaio 2022 del Tribunale della medesima città, previo riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche valutate con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, confermando l’affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al residuo reato di truffa continuata contestato al capo A della rubrica delle imputazioni (in relazione ad altro reato di truffa di cui al capo B era invece stato dichiarato non doversi procedere per remissione di querela) consumato dal 2 giugno 2016 al 5 giugno 2016. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 161 cod. pen. per non avere la Corte di appello escluso la circostanza aggravante della recidiva e per l’effetto dichiarato l’estinzione per prescrizione del residuo reato in contestazione.

Rilevato che la recidiva contestata all'imputato risulta correttamente configurata e adeguatamente motivata; che pertanto il ricorso è manifestamente infondato in quanto la contestata e ritenuta recidiva specifica infraquinquennale a carico dell’imputato incide sul termine massimo di prescrizione del reato ai sensi del comma 2 dell’art. 161 cod. pen. che, pertanto, al momento della pronuncia della sentenza impugnata non era decorso; che, per espressa previsione di legge (art. 157, comma 3, cod. pen.) nel calcolo dei termini di prescrizione non si applicano le disposizioni dell’art. 69 cod. pen. che, invero, deve ritenersi applicabile nel caso di specie il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale «Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 3 gennaio 2022 del Tribunale della medesima città, previo riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche valutate con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, confermando l’affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al residuo reato di truffa continuata contestato al capo A della rubrica delle imputazioni (in relazione ad altro reato di truffa di cui al capo B era invece stato dichiarato non doversi procedere per remissione di querela) consumato dal 2 giugno 2016 al 5 giugno 2016. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 161 cod. pen. per non avere la Corte di appello escluso la circostanza aggravante della recidiva e per l’effetto dichiarato l’estinzione per prescrizione del residuo reato in contestazione. Rilevato che la recidiva contestata all'imputato risulta correttamente configurata e adeguatamente motivata; che pertanto il ricorso è manifestamente infondato in quanto la contestata e ritenuta recidiva specifica infraquinquennale a carico dell’imputato incide sul termine massimo di prescrizione del reato ai sensi del comma 2 dell’art. 161 cod. pen. che, pertanto, al momento della pronuncia della sentenza impugnata non era decorso; che, per espressa previsione di legge (art. 157, comma 3, cod. pen.) nel calcolo dei termini di prescrizione non si applicano le disposizioni dell’art. 69 cod. pen. che, invero, deve ritenersi applicabile nel caso di specie il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale «Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è
Sentenza Cassazione n. 37647/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris