CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in ordine ai vari episodi contestati ai capi 41, 44 e 46 dell'imputazione, in ordine a! reato di cui all' art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, consumato per avere ceduto in più occasioni delle dosi di sostanze droganti (crack e Spice) è inammissibile in quanto intrinsecamente generico. Difatti, l'unico motivo di censura si risolve in una critica tautoiogica all'operato del giudice di appello sotto il profilo della affermazione di responsabilità, senza contenere alcuna effettiva censura rispetto al dettaglio sulle dinamiche degli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alle rilevate intercettazioni telefoniche che avevano dimostrato che il ricorrente fosse un fbrnitore del [OSCURATO:PERSONA], contenuto alla pagina 10 dell' apparato motivazionaie della sentenza di secondo grado, con conseguente perfezionamento della fattispecie di aspecificità estrinseca. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa• delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.MDONATELU4 FERRANTI Fu 7