CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 07409/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. dl Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 4.7.2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione; Rilevato che il ricorso è generico e che, a fronte del provvedimento impugnato che fonda il diniego della continuazione sul difetto di allegazione da parte del condannato di elementi – ulteriori rispetto alla identità dell’indole o alla contiguità temporale – di connessione tra i reati giudicati, si limita a censurare la omessa valutazione da parte del giudice delle sentenze irrevocabili, ma senza in alcun modo indicare dati sintomatici della medesimezza del disegno criminoso; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]