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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 26900/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13361/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 111 INT. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 959/2020 depositata il06/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un accordo con la società “SUN Energy § [OSCURATO:SOCIETA]” (d’ora in poi SUN), in base al quale era loro riconosciuto il diritto di utilizzare i cavi di quest’ultima, destinati al funzionamento di un parco fotovoltaico. 2.-Nel contratto era contenuta una clausola (4.4.) in base alla quale era previsto che ove Terna, ossia il gestore dell’energia, avesse fatto una proposta a SUN di acquisto di quei cavi e delle relative strutture, proposta che SUN aveva l’obbligo di accettare, il corrispettivo sarebbe dovuto andare ai Rosato.

In ragione di tale clausola, questi ultimi hanno ripetutamente sollecitato entrambe le parti per sapere se effettivamente vi fosse stata una proposta o meno: hanno diffidato sia Sun che Terna della necessità di rendere note le trattative, ed hanno avuto da Terna una risposta pressoché negativa, nel senso che trattative v’erano state ma che non si erano concluse, non avendo portato alla conclusione di un accordo. 3.-I Rosato hanno diffidato di tale risposta, e ritenendo che, invece, v’era stata una proposta concreta, che SUN aveva, per contratto, l’obbligo di accettare, hanno citato in giudizio quest’ultima perché si accertasse che quella condizione si era verificata e che dunque era loro diritto avere il corrispettivo della vendita, come da contratto.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda ritenendo che non era stato affatto provato che v’era stata una proposta, la quale avrebbe dovuto, peraltro farsi in forma scritta.

Questa decisione è stata impugnata dai Rosato e la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame. 4.-Ricorrono i Rosato con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso SUN.

Considerato che La Corte di Appello ha ritenuto non impugnata, e dunque passata in giudicato, la statuizione del giudice di pri mo grado secondo cui la proposta d’acquisto avrebbe dovuto farsi per iscritto, e l’assenza della forma scritta depone per la mancata formulazione della medesima.

Afferma la Corte di Appello che tale statuizione non è stata impugnata dai ricorrenti, avendo essi solamente ribadito gli elementi indiziari a favore della tesi circa l’effettiva formulazione della propostade qua.

Taleratio decidendi è contestata con i primi due motivi, che, per la loro connessione logica, possono congiuntamente esaminarsi. 6.- Il primo motivo prospetta violazione degli articoli 342, 115 e 116 c.p.c.

La Corte di appello ha ritenuto che l’impugnazione non fosse specifica, risultando ivi ribadi ti gli argomenti addotti in primo grado, senza specifica censura della ratio decidend i posta a base della pronunzia del giudice di prime cure.

I ricorrenti lamentano di avere viceversa formulatouna critica specifica delle ragioni contenute nella sentenza di primo grado.

Deducono ( pagg. 32 - 34 del ricorso ) di avere nel l’atto di appello fatto richiamo a documenti già depositati in atti nel primo grado di giudizio con le memorie istruttorie, richiamo da cui si dedurrebbe che v’è stata una specifica contestazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado. 7.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 1362 cc, in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c.

Lamentano che l’errore dei giudici di merito sta nel fatto di avere interpretato la clausola come se essa subordinasse il diritto al corrispettivo alla conclusione dell’accordo, laddove la condizione aveva ad oggetto la formulazione della solaproposta, non essendo pertanto necessario dimostrare che si fosse concluso un accordo di vendita tra Terna e Sun perché sorgesse il loro diritto al corrispettivo, essendo sufficiente dimostrare che Terna aveva fatto una proposta.

Proposta che SUN era, per contratto, obbligata ad accettare.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Essi non colgono la ratio decidenti de l provvedimento impugnato.

La Corte di Appello ha affermatoche il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la proposta per non esse re essa stata la medesima formulata per iscritto, come contrattualmente previsto.

A tale stregua, la corte di merito ha considerato integrare siffatta affermazione una autonoma ratio decidendi , da specificamente edautonomamente impugnarsi.

Orbene, i ricorrenti non dimostrano invero di avere (idoneamente) censurato la detta affermazione quale autonoma ratio decidendi, essendosi essi limitati ad allegare nel ricorso una serie di elementi indiziari dell’avvenuta proposta, e dunque a ribadire che, in base a dati elementi documentali, la proposta fosse stata in effetti formulata, senza tuttavia specificamente contesta re la statuizione del Tribunale in ordine all a ravvisata necessari età della forma scritta.

Va al riguardo ulteriormente osservato che, anche a voler ritenere che la suddetta affermazione non integrasse un’autonoma ratio decidendi, e quand’anche si intendesse la decisione di primo grado nel senso chel’assenza di forma scritta fosse da considerarsi un indizio della mancanza di una proposta, non v’è dubbio che la complessiva ratio decidendi è stata di ritenere niente affatto provata la condizione sospensiva, ossia la formulazione di una proposta.

Ratio decidendipresuppone un accertamento in fatto ( che il giudice di merito ha basato su circostanze fattuali, come la stessa risposta data da Terna, in cui si nega l’esistenza di una qualche proposta utile a concludere il contratto) che non può essere mes s a in discussione in questa sede di legittimità se non mediante denunzia di assolutamancanza di motivazione.

In sostanza, se anche la complessiva ratio fosse basata sul difetto di prova della formulazione di una proposta, si tratterebbe di un accertare un fatto ( la circostanza fattuale che Terna abbia fatto una proposta) in questa sede non censurabile.

Né può ritenersi ammissibile la censura ravvisandola sostanziarsi in una doglianza di erronea interpreta zione della clausola, non risultando dai ricorrenti indicati i criteri legali di interpretazione del contratto e degli atti negoziali nella specie asseritamente violati. 8.-Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’articolo 92 c.p.c.

Secondo i ricorrenti laCorte di Appello li ha immoti vatamente ed erroneamente condannati al pagamento delle spese processuali.

Lamentano che, nonostante la reciproca soccombenza in primo grado.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente affermato rispondere a valutazione discrezionale del giudice, anche in caso di soccombenza reciproca, fare o meno luogo alla compensazione delle spese, unico limite essendo costituito dal divieto di porre le spese giudiziali a carico del vincitore; e che del pari erroneamente non abbia motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di non doverle nella specie compensare.

Il motivo è infondato.

Il giudice ha in realtà motivato, ponendo in rilievo che il rigetto dell’appello ha comportato la co nferma del la loro soccombenza, sicché la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado non può ritenersi erronea: avverso siffatta affermazione della corte di merito non risulta essere formulata specifica censura, posto che sia obbligo del giudice dare conto della scelta discrezionale di non compensare le spese in caso di reciproca soccombenza.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso .

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 13.200,00 euro, di cui euro 13.000,oo per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13361/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 111 INT. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 959/2020 depositata il06/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un accordo con la società “SUN Energy § [OSCURATO:SOCIETA]” (d’ora in poi SUN), in base al quale era loro riconosciuto il diritto di utilizzare i cavi di quest’ultima, destinati al funzionamento di un parco fotovoltaico. 2.-Nel contratto era contenuta una clausola (4.4.) in base alla quale era previsto che ove Terna, ossia il gestore dell’energia, avesse fatto una proposta a SUN di acquisto di quei cavi e delle relative strutture, proposta che SUN aveva l’obbligo di accettare, il corrispettivo sarebbe dovuto andare ai Rosato. In ragione di tale clausola, questi ultimi hanno ripetutamente sollecitato entrambe le parti per sapere se effettivamente vi fosse stata una proposta o meno: hanno diffidato sia Sun che Terna della necessità di rendere note le trattative, ed hanno avuto da Terna una risposta pressoché negativa, nel senso che trattative v’erano state ma che non si erano concluse, non avendo portato alla conclusione di un accordo. 3.-I Rosato hanno diffidato di tale risposta, e ritenendo che, invece, v’era stata una proposta concreta, che SUN aveva, per contratto, l’obbligo di accettare, hanno citato in giudizio quest’ultima perché si accertasse che quella condizione si era verificata e che dunque era loro diritto avere il corrispettivo della vendita, come da contratto. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda ritenendo che non era stato affatto provato che v’era stata una proposta, la quale avrebbe dovuto, peraltro farsi in forma scritta. Questa decisione è stata impugnata dai Rosato e la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame. 4.-Ricorrono i Rosato con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso SUN. Considerato che La Corte di Appello ha ritenuto non impugnata, e dunque passata in giudicato, la statuizione del giudice di pri mo grado secondo cui la proposta d’acquisto avrebbe dovuto farsi per iscritto, e l’assenza della forma scritta depone per la mancata formulazione della medesima. Afferma la Corte di Appello che tale statuizione non è stata impugnata dai ricorrenti, avendo essi solamente ribadito gli elementi indiziari a favore della tesi circa l’effettiva formulazione della propostade qua. Taleratio decidendi è contestata con i primi due motivi, che, per la loro connessione logica, possono congiuntamente esaminarsi. 6.- Il primo motivo prospetta violazione degli articoli 342, 115 e 116 c.p.c. La Corte di appello ha ritenuto che l’impugnazione non fosse specifica, risultando ivi ribadi ti gli argomenti addotti in primo grado, senza specifica censura della ratio decidend i posta a base della pronunzia del giudice di prime cure. I ricorrenti lamentano di avere viceversa formulatouna critica specifica delle ragioni contenute nella sentenza di primo grado. Deducono ( pagg. 32 - 34 del ricorso ) di avere nel l’atto di appello fatto richiamo a documenti già depositati in atti nel primo grado di giudizio con le memorie istruttorie, richiamo da cui si dedurrebbe che v’è stata una specifica contestazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado. 7.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 1362 cc, in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. Lamentano che l’errore dei giudici di merito sta nel fatto di avere interpretato la clausola come se essa subordinasse il diritto al corrispettivo alla conclusione dell’accordo, laddove la condizione aveva ad oggetto la formulazione della solaproposta, non essendo pertanto necessario dimostrare che si fosse concluso un accordo di vendita tra Terna e Sun perché sorgesse il loro diritto al corrispettivo, essendo sufficiente dimostrare che Terna aveva fatto una proposta. Proposta che SUN era, per contratto, obbligata ad accettare. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Essi non colgono la ratio decidenti de l provvedimento impugnato. La Corte di Appello ha affermatoche il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la proposta per non esse re essa stata la medesima formulata per iscritto, come contrattualmente previsto. A tale stregua, la corte di merito ha considerato integrare siffatta affermazione una autonoma ratio decidendi , da specificamente edautonomamente impugnarsi. Orbene, i ricorrenti non dimostrano invero di avere (idoneamente) censurato la detta affermazione quale autonoma ratio decidendi, essendosi essi limitati ad allegare nel ricorso una serie di elementi indiziari dell’avvenuta proposta, e dunque a ribadire che, in base a dati elementi documentali, la proposta fosse stata in effetti formulata, senza tuttavia specificamente contesta re la statuizione del Tribunale in ordine all a ravvisata necessari età della forma scritta. Va al riguardo ulteriormente osservato che, anche a voler ritenere che la suddetta affermazione non integrasse un’autonoma ratio decidendi, e quand’anche si intendesse la decisione di primo grado nel senso chel’assenza di forma scritta fosse da considerarsi un indizio della mancanza di una proposta, non v’è dubbio che la complessiva ratio decidendi è stata di ritenere niente affatto provata la condizione sospensiva, ossia la formulazione di una proposta. Ratio decidendipresuppone un accertamento in fatto ( che il giudice di merito ha basato su circostanze fattuali, come la stessa risposta data da Terna, in cui si nega l’esistenza di una qualche proposta utile a concludere il contratto) che non può essere mes s a in discussione in questa sede di legittimità se non mediante denunzia di assolutamancanza di motivazione. In sostanza, se anche la complessiva ratio fosse basata sul difetto di prova della formulazione di una proposta, si tratterebbe di un accertare un fatto ( la circostanza fattuale che Terna abbia fatto una proposta) in questa sede non censurabile. Né può ritenersi ammissibile la censura ravvisandola sostanziarsi in una doglianza di erronea interpreta zione della clausola, non risultando dai ricorrenti indicati i criteri legali di interpretazione del contratto e degli atti negoziali nella specie asseritamente violati. 8.-Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’articolo 92 c.p.c. Secondo i ricorrenti laCorte di Appello li ha immoti vatamente ed erroneamente condannati al pagamento delle spese processuali. Lamentano che, nonostante la reciproca soccombenza in primo grado. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente affermato rispondere a valutazione discrezionale del giudice, anche in caso di soccombenza reciproca, fare o meno luogo alla compensazione delle spese, unico limite essendo costituito dal divieto di porre le spese giudiziali a carico del vincitore; e che del pari erroneamente non abbia motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di non doverle nella specie compensare. Il motivo è infondato. Il giudice ha in realtà motivato, ponendo in rilievo che il rigetto dell’appello ha comportato la co nferma del la loro soccombenza, sicché la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado non può ritenersi erronea: avverso siffatta affermazione della corte di merito non risulta essere formulata specifica censura, posto che sia obbligo del giudice dare conto della scelta discrezionale di non compensare le spese in caso di reciproca soccombenza. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 13.200,00 euro, di cui euro 13.000,oo per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
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