CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inannmissibilità del ricorso udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Udine, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 giugno 2019 il Tribunale di Udine dichiarava [OSCURATO:PERSONA], già professore associato a tempo pieno e titolare della cattedra di Storia dell'Architettura presso ll'Università degli Studi di Udine, colpevole del reato di truffa aggravata ai danni dell'Università di Udine, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed altresì del Ministero del Tesoro per aver omesso di inserire, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 20/10/2004, il numero di partita I.V.A. relativa all'esercizio di attività libero professionale esercitata dall'anno 2000, che aveva l'obbligo di far conoscere all'Università in quanto incompatibile con il regime di lavoro "a tempo pieno" da lui prescelto. In tal modo l'Amendolagine, omettendo qualsiasi comunicazione in proposito ed inducendo in errore l'Università di Udine, che negli anni gli aveva corrisposto l'indennità costituita dall'assegno aggiuntivo per il "tempo pieno" che non gli spettava, aveva percepito dall'attività extrauniversitaria i redditi contestatigli nel capo di imputazione. Riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, il Tribunale condannava l'Amendolagine alla pena ritenuta di giustizia, con la sospensione condizionale di questa, disponeva la confisca per equivalente del denaro nella sua diretta disponibilità - o, in mancanza, di beni a lui riferibili - sino alla concorrenza di euro 181.689,03 e lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Università degli Studi di Udine, da liquidarsi in separato giudizio civile. 2. Con sentenza di 18/10/2021 la Corte di Appello di Trieste ha solo parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, confermando il giudizio di condanna ma ritenendo trattarsi di condotta unitaria ed escludendo perciò l'aumento di pena per la continuazione. 3. Avverso la pronuncia della Corte territoriale l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione: - Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in particolare dell'art. 649 cod. pen., dell'art. 4 del VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e degli artt. 50, 51 e 52 par. 3 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea: si duole il ricorrente essere stata esercitata l'azione penale pur essendo prevista una diversa forma di repressione dell'illecito e, pertanto, con violazione del principio del "ne bis in idem" e delle regole del cd. doppio binario sanzionatorio. Invocando la giurisprudenza della CEDU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zolotoukhine contro [OSCURATO:PERSONA], si assume che l'identità del fatto va considerata alla luce dei suoi elementi naturalistici (condotta - nesso causale - evento) e che nel caso di specie il fatto naturalistico valutato nelle diverse sedi sarebbe lo stesso: lo svolgimento di attività libero-professionale in costanza di insegnamento accademico a tempo pieno. Si assume, pertanto, esservi piena identità "tra la sanzione inflitta in sede penale e quella irrogata in sede contabile"; ciò in quanto l'apprensione delle somme corrispondenti agli assegni percepiti - prevista dall'art. 53, commi 7 e 7 bis d.lvo 165/2001 - non mira a ripristinare lo status quo ante leso da comportamento illecito ma, privando I ricorrente del compenso di anni di lavoro, ha natura sanzionatoria e repressiva come tipicamente la sanzione penale. - Anche con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione di legge, in particolare dell'art. 649 cod. pen., dell'art. 4 del VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e degli artt. 50, 51 e 52 par. 3 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea, in quanto per effetto della confisca di somma corrispondente agli assegni percepiti, disposta con la sentenza penale impugnata, e della condanna disposta dalla Corte dei Conti per somma corrispondente ai compensi dell'attività libero-professionale, il ricorrente si trova a pagare la somma complessiva di euro 1.337.260,79, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Università degli studi di Udine, sanzione che si ritiene sproporzionata al fatto. - Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, per essere stato individuato il momento consumativo del reato nella percezione dell'indennità per il tempo pieno e non già nella mancata indicazione della propria partita I.V.A. relativa alla propria attività libero professionale nella dichiarazione sostitutiva di certificazione: a sostegno di tale prospettazione il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di truffa in assunzione a pubblico impiego, secondo la quale la corresponsione della retribuzione non costituisce profitto illecito ed il reato è da considerarsi istantaneo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 1.1. I primi due motivi di ricorso, in particolare, sono manifestamente infondati, non potendosi ravvisare nella vicenda in esame alcuna violazione del principio del "ne bis in idem" né delle regole del cd. doppio binario sanzionatorio per il sol fatto che la vicenda in esame presenta profili sia di rilievo penale che di carattere contabile. Giova innanzitutto richiamare il disposto dell'art. 53 comma 7 del d.lvo n. 165/2001, che la sentenza impugnata ha riconosciuto essere stato violato dall'[OSCURATO:PERSONA]: "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto:. La stessa norma, peraltro, prevede che "in caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti".Per il caso di violazione di tale norma, fermo restando che la stessa, come appena ricordato, fa espressamente "salve le più gravi sanzioni", il successivo art. 7 bis prevede che "l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti": sono evidenti le finalità ripristinatorie - e non certo sanzionatorie - di tale ultima disposizione, che affida alla Corte dei Conti il mero recupero del compenso pattuito, che il professore o l'ente erogante avrebbero dovuto versare all'amministrazione. La norma penale, invece, sanziona non già la mera indebita percezione dell'assegno aggiuntivo per il "tempo pieno" acquisito dal professore a tempo pieno, bensì gli artifici e raggiri costituiti dall'aver omesso di inserire, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 20/10/2004, il numero di partita I.V.A. relativa al'esercizio di attività libero professionale esercitata dall'anno 2000, che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva l'obbligo di far conoscere all'Università in quanto incompatibile con il regime di lavoro "a tempo pieno" da lui prescelto. E' appena il caso di osservare, pertanto, che non vi è alcuna identità del fatto naturalistico foriero di responsabilità penale rispetto a quello foriero di responsabilità contabile, atteso che gli artifici e raggiri di cui sopra, sanzionati sotto il profilo penale ai sensi dell'art. 640 comma 2 cod. pen., non sono in alcun modo richiesti ai fini della responsabilità erariale e della funzione meramente ripristinatoria affidata dalla norma alla Corte dei Conti. Per una molteplicità di profili, pertanto, non può configurarsi alcuna violazione dell'art. 4 del VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nemmeno per effetto della confisca di somma corrispondente agli assegni percepiti, disposta con la sentenza penale impugnata, e della condanna disposta dalla Corte dei Conti per somma corrispondente ai compensi dell'attività libero-professionale: in primo luogo, infatti, va rilevato che l'irrevocabilità della sentenza della Corte dei Conti in ordine alla responsabilità erariale del ricorrente è stata da questo meramente dedotta, ed in alcun modo documentata, a fronte del rilievo, nella sentenza impugnata, che tale irrevocabilità non risultava in alcun modo documentata. Inoltre, come si è anche dinanzi rilevato, le misure previste dal codice penale e dall'art. 53 comma 7 del d.lvo n. 165/200153 sono rivolte a finalità diverse (l'una sanzionatoria, l'altra ripristinatoria), tra loro complementari e prevedibilmente integrabili a vicenda, alla luce della normativa dinanzi richiamata, spettando, peraltro, alla Corte dei Conti di valutare, nel quantificare eventualmente la responsabilità erariale, anche alla luce _della già disposta confisca, il rispetto del principio di proporzionalità rispetto al disvalore del fatto. - 1.2. Inammissibile per la sua manifesta infondatezza è anche l'ultimo motivo di ricorso che, invocando la giurisprudenza formatasi in relazione al diverso caso della truffa finalizzata all'assunzione a pubblico impiego, non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare seguito, che con specifico riferimento alla condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale "extra moenia", si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, ha ritenuto configurarsi una truffa cd. "a consumazione prolungata", e non una pluralità di reati, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e l'interruzione delle indebite riscossioni (Sez. 2, n. 4150 del 07/11/2018, Rv. 275521 che, in applicazione del principio, ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dall'epoca di interruzione delle indebite riscossioni e che erroneamente fossero stati applicati dal giudice territoriale aumenti di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen.; conf. Sez. 2, Sentenza n. 57287 del 30/11/2017, Rv. 272250). 2. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi