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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 46912/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto procedersi alla correzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] ed altri due imputati, concluso con la sentenza di questa Sezione emessa in data 8 giugno 2022 con cui, fra le altre statuizioni, è stato rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali in. favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, chiede - per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] - che sia corretto, ai sensi degli artt. 130 e 535, comma 4, cod. proc. pen., l'errore materiale in cui è incorsa la predetta sentenza con riferimento alla mancata statuizione della condanna alle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso rappresenta che la parte civile è intervenuta nel giudizio di legittimità, depositando in sede di discussione, per il tramite del sostituto processuale, unitamente alla nota spese articolate conclusioni anche in ordine alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla spese del grado e che, pertanto, ha diritto di porre rimedio all'omissione con la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e deve procedersi alla correzione dell'errore materiale

1. Ritiene il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale, maggioritario secondo il quale all'omessa statuizione dovuta,relativa al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, può porsi rimedio mediante la procedura della correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. 1.1.

La questione è stata affrontata anche da una pronuncia delle Sezioni Unite nel 2008 orientata ad affermare detta possibilità.

Dopo avere ricostruito la nozione di errore materiale nel processo penale molto ampia, secondo cui la stessa lettera dell'art. 130 cod. proc. pen. lascia intendere che il presupposto essenziale per ammettere la procedura di correzione sia quello che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale, prescindendosi da valutazioni collegate al fatto che esso sia o meno oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice, le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la procedura di correzione di cui all'art.130 cod. proc. pen. a tutte le situazioni in cui sia possibile procedere all'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e conseguenziale includendo, tra queste (oltre che le omissioni previste come specificamente rimediabili dal giudice dell'esecuzione), le ipotesi di correggibilità di cui all'art.535, comma 4, cod. proc. pen., ed al coordinato disposto degli artt. 546, comma 3, e 547 del codice di rito, ovverossia quelle relative a statuizioni che abbiano natura accessoria, rispetto al thema decidendum, della (obbligatoria) statuizione omessa.

In questo senso hanno stabilito il principio di ordine generale in base al quale "la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria ed a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen.".

Detta impostazione è pienamente condivisa anche da una parte significativa della successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di correzione della sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di statuire in merito alle spese sostenute dalla parte civile.

Si è affermato, infatti, che la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.) è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse (Sez. 2, n. 6809 del 2/3/2009, Gottuso, Rv. 233422; Sez. 2, n. 17326 del 24/1/2013, Ciarrapico, Rv. 255534).

1.2. Anche le Sezioni Unite civili, recentemente, hanno affermato che, dinanzi alla mancata liquidazione delle spese nel disp(Aitivo della sentenza anche emessa ex art. 429 cod. proc. civ. - sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e ss cod. proc. civ. per ottenerne la quantificazione e non agli ordinari mezzi di impugnazione (Sez.

U, n. 16415 del 21/6/2018, Rv. 649295).

2. Deve, pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza pubblica in data 8 giugno 2022 della Corte di cassazione, sezione prima penale, relativo ai ricorsi iscritti al n. 33012/2021 reg. gen., apponendo, dopo la frase «[...] in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge», la seguente frase «condanna, altresì, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge».

Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni».

L'importo di euro 3.500,00 è stato determinato, tenuto conto dell'impegno profuso e degli importi liquidati in favore dei difensori delle altri parti civili.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza pubblica in data 8 giugno 2022 della Corte di cassazione, sezione prima penale, relativo ai ricorsi iscritti al n. 33012/2021 reg. gen., apponendo, dopo la frase «[...] in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge», la seguente frase «condanna, altresì, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge».

Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni.

Così deciso, in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto procedersi alla correzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] ed altri due imputati, concluso con la sentenza di questa Sezione emessa in data 8 giugno 2022 con cui, fra le altre statuizioni, è stato rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali in. favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, chiede - per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] - che sia corretto, ai sensi degli artt. 130 e 535, comma 4, cod. proc. pen., l'errore materiale in cui è incorsa la predetta sentenza con riferimento alla mancata statuizione della condanna alle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso rappresenta che la parte civile è intervenuta nel giudizio di legittimità, depositando in sede di discussione, per il tramite del sostituto processuale, unitamente alla nota spese articolate conclusioni anche in ordine alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla spese del grado e che, pertanto, ha diritto di porre rimedio all'omissione con la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e deve procedersi alla correzione dell'errore materiale 1. Ritiene il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale, maggioritario secondo il quale all'omessa statuizione dovuta,relativa al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, può porsi rimedio mediante la procedura della correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. 1.1. La questione è stata affrontata anche da una pronuncia delle Sezioni Unite nel 2008 orientata ad affermare detta possibilità. Dopo avere ricostruito la nozione di errore materiale nel processo penale molto ampia, secondo cui la stessa lettera dell'art. 130 cod. proc. pen. lascia intendere che il presupposto essenziale per ammettere la procedura di correzione sia quello che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale, prescindendosi da valutazioni collegate al fatto che esso sia o meno oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice, le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la procedura di correzione di cui all'art.130 cod. proc. pen. a tutte le situazioni in cui sia possibile procedere all'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e conseguenziale includendo, tra queste (oltre che le omissioni previste come specificamente rimediabili dal giudice dell'esecuzione), le ipotesi di correggibilità di cui all'art.535, comma 4, cod. proc. pen., ed al coordinato disposto degli artt. 546, comma 3, e 547 del codice di rito, ovverossia quelle relative a statuizioni che abbiano natura accessoria, rispetto al thema decidendum, della (obbligatoria) statuizione omessa. In questo senso hanno stabilito il principio di ordine generale in base al quale "la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria ed a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen.". Detta impostazione è pienamente condivisa anche da una parte significativa della successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di correzione della sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di statuire in merito alle spese sostenute dalla parte civile. Si è affermato, infatti, che la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.) è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse (Sez. 2, n. 6809 del 2/3/2009, Gottuso, Rv. 233422; Sez. 2, n. 17326 del 24/1/2013, Ciarrapico, Rv. 255534). 1.2. Anche le Sezioni Unite civili, recentemente, hanno affermato che, dinanzi alla mancata liquidazione delle spese nel disp(Aitivo della sentenza anche emessa ex art. 429 cod. proc. civ. - sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e ss cod. proc. civ. per ottenerne la quantificazione e non agli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. U, n. 16415 del 21/6/2018, Rv. 649295). 2. Deve, pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza pubblica in data 8 giugno 2022 della Corte di cassazione, sezione prima penale, relativo ai ricorsi iscritti al n. 33012/2021 reg. gen., apponendo, dopo la frase «[...] in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge», la seguente frase «condanna, altresì, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge». Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni». L'importo di euro 3.500,00 è stato determinato, tenuto conto dell'impegno profuso e degli importi liquidati in favore dei difensori delle altri parti civili. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza pubblica in data 8 giugno 2022 della Corte di cassazione, sezione prima penale, relativo ai ricorsi iscritti al n. 33012/2021 reg. gen., apponendo, dopo la frase «[...] in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge», la seguente frase «condanna, altresì, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge». Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso, in R
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