CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 marzo 2021
Cassazione n. 37622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17595-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato - avverso la sentenza n. 427/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il contribuente, agente di commercio, proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso dell'IRAP relativa all'anno d'imposta 2010 sostenendo di non disporre di una autonoma organizzazione; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito e che dal libro dei cespiti si evincono beni strumentali non superiori a 50mila euro e che il contribuente si avvale della collaborazione del coniuge inserito nell'impresa familiare nella misura del 40% del reddito prodotto ma tale circostanza non può consentire che in tale fattispecie sia prevalente il fattore organizzativo sull'apporto personale del contribuente. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.ilgs. n. 446 del 1997 per avere erroneamente riconosciuto inesistente il requisito dell'autonoma organizzazione in particolare trascurando l'apporto del coniuge nell'iimpresa familiare. Il motivo di impugnazione è fondato. Ric. 2021 n. 17595 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, stabilisce all'ari:. 2, primo periodo, che presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Ebbene, secondo questa Corte, in merito al concetto di autonoma organizzazione così si è espressa: «secondo questa Corte "L'IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per /a produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo" (Cass. n. 12616 del 2016). L'impresa familiare può dunque essere assoggettata ad IRAP purché ricorra il requisito dell'autonoma organizzazione, ovvero quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass., Sez. U., n. 12108 del 2009 e successive conformi pronunce). Le Sezioni Unite (sent. n. 9451 del 2016) hanno poi Ric. 2021 n. 17595 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- precisato che "In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione" richiesto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S. C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)". Il giudice del merito deve quindi valutare in concreto la natura dell'apporto fornito dal collaboratore all'impresa familiare e segnatamente se tale apporto si connoti in termini meramente esecutivi (cfr. Cass. n. 22469 del 2019 che ha cassato la decisione di merito che - erroneamente presumendo l'apporto meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine, della collaborante ad impresa familiare - aveva escluso il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in presenza dell'effettivo e continuativo apporto fornito dalla moglie del contribuente, cui era attribuito un reddito d'impresa nella misura del 49%)» (Cass. n. 26183 del 2022); in tema di IRAP, l'impiego non oc:casionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferentli all'esercizio dell'attività del soggetto passivo (Cass. n. 27423 del 2018; Cass. n. 21068 del 2019; Cass. n. 16391 del 2022); Ric. 2021 n. 17595 sez. MT - ud. 18-10-2022 -4- in tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo rid quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asserita mente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass. n. 12111 del 2019; analogamente Cass. n. 9786 del 2018; Cass. n. 24516 del 2020; Cass. n. 16391 del 2022). La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è censurabile laddove, pur enunciando correttamente principi di diritto pertinenti in quanto riguardanti il caso di specie, non ha fatto però coerente e ragionevole uso di tali principi. Infatti la sentenza impugnata innanzitutto non ha compiuto uno sforzo adeguato per comprendere se la situazione di fatto potesse o meno dare luogo ad una autonoma organizzazione: lin effetti la fattispecie concreta è descritta in maniera eccessivamente sommaria e generica, specie con riferimento da un lato alle spese e dall'altro ai compensi eventualmente corrisposti al Ric. 2021 n. 17595 sez. MT - ud. 18-10-2022 -5- coniuge. Si trascura inoltre che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle seguenti condizioni: a) il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) il contribuente impieghi beni 'strumentali eccedenti, secondo rid quod plerumque accidie, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive. Sembra in particolare porsi in contrasto con quest'ultimo punto l'affermazione della sentenza che mira a svalutare la circostanza che il contribuente si avvale della collaborazione del coniuge, inserito nell'impresa familiare nella misura del 40% del reddito prodotto, sembrando confondere il requisito dell'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - con la necessità che l'apporto del lavoro altrui sia addirittura prevalente rispetto al contributo personale del contribuente, dovendosi invece tenere conto che, ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione è sufficiente che ci si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui a prescindere da quanto incida in percentuale tale apporto sulla redditività dell'impresa. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2021 n. 17595 sez. MT - ud. 18-10-2022 -6- /la accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA]