CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 19044/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4490/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S . r . l . e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro:D d [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l . ; -intimati - nonchè contro: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocatiDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4278/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:1. [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] agiva ex articolo 2901 c.c., venendopoi succeduta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale della cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; accogliendo, il Tribunale di Pavia dichiarava inefficaci nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i l contratto di locazione stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e D D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché il contratto di subaffitto stipulato tra D D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Milano con sentenza n. 4278 / 2019 confermava poi la decisione del giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. Considerato che: 3.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. fall . per avere la corte territoriale preliminarmente dichiarato il difetto di agire in relazione alla mancata interruzione del giudizio di primo grado a seguito del fallimento della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., richiamando Cass.n. 17199/2016. 3.2. Il secondo motivo, strettamente connesso a quel lo precedente, lamenta omesso esame di fatto decisivo e controverso per mancata considera zi o ne che l’azione revocatoria nel caso di specie era stata esperita dopo la dichiarazione del fallimento; e comunque il patrimonio del fallito sarebbe insensibile all e pretese dei soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento.3.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2901 c.c. per avere la corte territoriale, travisando le prove assunte, ritenuto che nella specie sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’azione da detto articolo previsto. Si sostiene che dai documenti acquisiti (bonifici, fatture e movimentazione bancaria) emergeva l’esistenza di un debito scaduto, rappresentato da denaro speso per la ristrutturazione del bene in locazione. Si chiede di affermare il principio di diritto per cui non può essere promossa azione revocatoria di fronte alla comprovata sussistenza di un debito scaduto, in vista del cui pagamento venga compiuto un atto, ancorché pregiudizievole. 3.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2901 c.c. ed omessa/insufficiente motivazione nella parte in cui la corte ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge per agire in revocatoria e, in particolare, l’eventus damnied il consilium fraudis. 4. Va disposto il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite risolvano il contrasto di giurisprudenza, segnalato da Cass. ord. n. 8895/2023 e da Cass. ord. n. 11111 / 2023 in tema di travisamento della prova, che è presente nell’oggetto del terzo motivo del presente ricorso in esame. P.Q.M. Rimet