CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 02602/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22566/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I [OSCURATO:PERSONA] n.12791/2023 depositata il 27/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma avverso il decreto con cui la commissione del patrocinio a spese dello Stato costituita presso la predetta Corte di giustizia tributaria aveva rigettato la sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio, poiché egli non aveva prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione di reddito con determinazione del reddito complessivo, ai sensi dell’art. 79 co. 1 d.p.r. n. 115/2022. Faceva valere di aver rilasciato tal dichiarazione sostitutiva direttamente nel corpo del ricorso. Il giudiceha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando l’orientamento secondo cui, in materia di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso solo gli atti elencati nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 o altri atti amministrativi con natura provvedimentale, capaci di incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole sotto il profilo sostanziale o processuale in relazione a rapporti tributari, creditori o debitori. Non sono invece impugnabili gli atti privi di tale natura, anche se provenienti dall’amministrazione finanziaria, salvo che costituiscano la prima comunicazione dell’esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri di non aver avuto notizia, anche in via presuntiva. Ricorre in cassazione Ghisu con un motivo. Resiste il Ministero dell'Economia e delle Finanze con controricorso. Con interlocutoria è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione della giurisdizione in materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con un unico motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione dell’art. 99-137 del d.p.r. 115/2002, nonché dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, Ghisu fa valere che l’impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile in quanto avente ad oggetto unprovvedimento (il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio) che, ai sensi dell’art. 99 cit., è suscettibile di opposizione innanzi al Presidente dell’autorità giudiziaria cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (nel caso di specie, il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma). 2. - I n conformità a Cass. SU 20929/2025 , nel frattempo intervenuta, sidichiara d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributarioe si cassa il provvedimento impugnato. Infatti, in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U. spese, dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario. 3. - La Corte cassa il provvedimento impugnato dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese del giudizio di legittimità, stante l’assoluta novità della questione, risolta in pendenza del ricorso dalle Sezioni unite. 4. – Non sussist ono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M La Corte cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e