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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09205/2026

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rrente in via incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] GbR e [OSCURATO:PERSONA] GmbH, in persona dei rispettivi legalirappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti, ricorrenti in via incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1076/2023,depositata il 29 marzo 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026Corte di appello di Milano, depositata il 29 marzo 2023, che, in parzialeriforma della sentenza del locale Tribunale, la ha condannata alrisarcimento dei danni in favore della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, liquidati nella(minor) somma di euro 117.610,00, oltre interessi, per il compimentodi atti di concorrenza sleale nei confronti di quest’ultima, nonché dellaKuboraum GbR, mentre ha respinto la domanda di contraffazione dimarchio proposta nei suoi confronti;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure avevaaccertato la contraffazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del marchiocomunitario «[OSCURATO:PERSONA]», di titolarità della [OSCURATO:PERSONA] GbR e concessoin licenza alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, realizzata mediante la produzione,pubblicizzazione e la commercializzazione di occhiali e di altri prodottirelativi al settore occhialeria, nonché la diffusione di materialepubblicitario relativo ai predetti prodotti, recanti il marchio«[OSCURATO:PERSONA]» o il segno «K-3», e, conseguentemente, aveva inibito allapredetta [OSCURATO:SOCIETA]. il compimento di ogni ulteriore attività svolta inrelazione a detti beni, ordinandone il ritiro definitivo dal commercio efissando una penale per il caso di inottemperanza, e la aveva condannaal risarcimento del danno, liquidato in euro 237.000,00, disponendo lapubblicazione della sentenza e la sua condanna alla rifusione dellespese;- ha, quindi, accolto solo parzialmente l’appello della odierna ricorrenteosservando, in particolare, che: il contratto di licenza del marchio«[OSCURATO:PERSONA]», concluso dalla [OSCURATO:PERSONA] GbR in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,era validamente cessato a seguito della disdetta operata con nota del17 settembre 2014, ma spiegava effetti solo a far data dalla scadenzadel termine di cinque mesi da tale data in relazione alla necessità diriconoscere alla licenziante un congruo per procedere allariorganizzazione della propria attività produttiva; diversamente daquanto ritenuto dal giudice di prime cure l’utilizzo da parte della Fovals.r.l. del segno «K-3», presentato alla [OSCURATO:PERSONA] 2015, non costituivaNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026contraffazione del predetto marchio «[OSCURATO:PERSONA]», stante la assenza diconfondibilità tra i segni; tuttavia, i comportamenti tenuti dalla Fovals.r.l. in occasione di tale fiera e nei periodi immediatamente a questasuccessivi erano tali da integrare un’ipotesi di concorrenza parassitaria,stante la connotazione della complessiva condotta di ripresa delleiniziative commerciali ed imprenditoriali dell’impresa riferibile agliappellati; la liquidazione del danno operata dal Tribunale andavacorretta in ribasso, dovendosi fare riferimento alle condotte poste in unarco temporale più circoscritto, per l’esattezza con esclusione dellecondotte asseritamente contraffattive realizzate nella vigenza delcontratto di licenza e di quelle contestate realizzate dopo il 2015, indifetto della prova della permanenza temporale di un’attività di talfatta; doveva escludersi la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamentodella penale per mancata ottemperanza all’inibitoria ordinata dalgiudice in sede cautelare, liquidata in euro 10.000,00, atteso che lecondotte prese in esame (vendite degli occhiali «[OSCURATO:PERSONA]») eranoavvenute prima dell’adozione del provvedimento del giudice;- il ricorso è affidato a nove motivi;- resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] GbR, la KuboraumGmbH, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono sia un ricorsoprincipale, sia («per mero scrupolo difensivo») ricorso incidentaleavverso la medesima sentenza di contenuto sostanzialmente identico,affidati a sette motivi;- avverso tali ricorsi resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione ofalsa applicazione dell’art. 4.2 Regolamento (CE) n. 593/2008, per averla Corte di appello valutato secondo la legge italiana e non secondo lalegge tedesca l’idoneità o meno della lettera del 17 settembre 2014 adeterminare la revoca della licenza d’uso del marchio tra KuboraumNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026GbR e la [OSCURATO:SOCIETA].;- con il secondo motivo si deduce la violazione del medesimoparadigma normativa in relazione alla valutazione del giudice di meritosecondo la legge italiana e non secondo la legge tedesca della congruitàdel termine di preavviso per la revoca della predetta licenza d’uso;- i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- le questioni agitate con tali censure non risultano essere statetrattate nella sentenza di appello;- in una siffatta evenienza è onere della parte ricorrente allegare laavvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ondeconsentire a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità dellecensure, sotto il profilo dell’assenza di novità, oltre che la suafondatezza, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni giàcomprese nel thema decidendum del giudizio di merito (cfr. Cass. 9agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18ottobre 2013, n. 23675);- infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimitàle questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradidel giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. 25 ottobre 2017,n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n.7981), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo larevisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processoe alle questioni di diritto proposte (così, anche, Cass. 26 marzo 2012,n. 4787);- parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere;- le censure sono pertanto inammissibili per non essere stata devolutain appello la questione della efficacia della revoca sotto il profilo deldiritto applicabile;- con il terzo motivo la ricorrente principale si duole della violazione ofalsa applicazione dell’art. 2598, n. 3, cod. civ., per aver la sentenzaimpugnata ritenuto sussistente la sistematica e durevole ripresa delleNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026iniziative del concorrente necessaria e, conseguentemente, gli elementidella fattispecie della concorrenza sleale parassitaria in ragione dellamera partecipazione a un singolo evento fieristico nel corso del qualela [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato occhiali che non erano stati ritenuti inviolazione dei design dei prodotti afferenti alla collezione « [OSCURATO:PERSONA]»e non erano contraddistinti da segni in violazione dell’omonimo marchioregistrato;- il motivo è inammissibile;- la doglianza muove da una non corretta interpretazione dellasentenza di appello, la quale ha accertato che la «complessiva condottadi ripresa delle iniziative commerciali ed imprenditoriali dell’impresariferibile agli appellati, tali che nel loro insieme possono darefondamento alla tesi di un disegno di sfruttamento parassitariodell'attività del concorrente, con la finalità di sostituirlo sul mercato ocomunque di pregiudicarne la competitività» non si è esaurita neicomportamenti posti in essere in occasione della fiera milanese del 28febbraio 2015 ma è proseguita anche nei «periodi immediatamente aquesta successivi»;- il motivo, dunque, risulta estraneo alla ratio decidendi;- con il quarto motivo la ricorrente principale lamenta la nullità dellasentenza impugnata per motivazione apparente, e/o contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, e/o motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile in ordine alla sussistenza deglielementi previsti dalla fattispecie di cui all’art. 2598, n. 3, cod. civ.;- evidenzia, in particolare, che la decisione è contraddittoria nella partein cui «nega la sussistenza del presupposto della condotta illecita, salvopoi ritenerne integrata la fattispecie …» e che la valorizzazione digenerici comportamenti che sarebbero stati posti in essere dalla Fovals.r.l., accertati sulla base di un’infondata natura confessoria attribuitaalla mera descrizione delle peculiarità dell’attività delle parti, è inidoneaa fonare una responsabilità per atti di concorrenza sleale;Numero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026- il motivo è inammissibile;- quanto al primo profilo, la censura non coglie la ratio decidendi che èfondata non già sull’accertamento della contraffazione del marchio,bensì sull’accertamento dell’esistenza di una condotta parassitaria e,dunque, del presupposto per la dedotta responsabilità di cui all’art.2598, n. 3, cod. civ.;- quanto al secondo profilo, la doglianza si risolve in una criticaconcernente la corretta applicazione della legge da parte della Corte diappello che, in quanto tale, esula dal paradigma normativo evocato;- con il quinto motivo la ricorrente principale critica la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2733cod. civ. e 229 cod. proc. civ., nella parte in cui ha qualificato qualiconfessorie deduzioni difensive contenute in un atto non sottoscrittopersonalmente dalla parte;- il motivo è inammissibile;- come rilevato in precedenza, la Corte di appello ha ritenuto che icomportamenti dalla stessa posti in essere in occasione della fiera del28 febbraio 2015 e nei periodi immediatamente a questa successivifossero stati tali da integrare un’ipotesi di concorrenza parassitaria,stante la connotazione della complessiva condotta di ripresa delleiniziative commerciali ed imprenditoriali dell’impresa riferibile agliappellati, e, a conforto di tale valutazione, ha richiamato quanto«implicitamente (e confessoriamente) ammesso dalla stessa parteappellante, allorché – nel trattare il profilo afferente la congruità deltermine di preavviso riconosciuto dal Tribunale – ne ha sostenutol’inidoneità perché non rispettoso delle peculiarità dell’attività in esame- al di là dell’uso improprio del termine «confessorio», a tale argomentodifensivo è stata data una valenza indiziaria e non di prova del fattoaccertato;- d’altra parte, il riferimento al carattere implicito dell’ammissione èNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026sufficiente a escludere la sussistenza di una valenza confessoria dellostesso, stante la necessità che la confessione sia esplicita, non potendoconsistere in una dichiarazione solo implicitamente od indirettamenteammissiva dei fatti in contestazione (cfr. Cass. 24 febbraio 2012, n.2851; Cass. 6 giugno 2006, n. 13212; Cass. 26 maggio 1992, n.6301);- con il sesto motivo la ricorrente principale denuncia la nullità dellasentenza di appello per motivazione apparente, e/o contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, e/o motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile in ordine al criterio di liquidazioneequitativa del danno da lucro cessante, individuato nella misura del30%, atteso che tale criterio è individuato mediante il rinvio aprecedenti giurisprudenziali non richiamati e comunque inesistenti;- il motivo è infondato;- la Corte di appello ha ritenuto di dover liquidare il danno derivantedalla condotta parassitaria utilizzando lo stesso criterio di quelloadoperato dal Tribunale per la liquidazione del danno derivante dallacontraffazione del marchio, consistente in una percentuale pari al 30%sul prezzo di vendita dei prodotti con i quali si è integrata laconcorrenza sleale;- tale motivazione consente di individuare l’iter argomentativo seguitodal giudice e si sottrae alla censura per omessa motivazione, avutoriguardo al principio secondo cui il sindacato di legittimità sullamotivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimocostituzionale (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stessosenso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), che nella specierisulta essere rispettato;- a nulla rileva, dunque, l’omessa indicazione dei precedenti,asseritamente espressivi del ricorso al medesimo criterio equitativo,cui la Corte ha dichiarato di volersi uniformare, stante l’idoneità dellaNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026motivazione a far comprendere il criterio utilizzato;- con il settimo motivo la ricorrente principale censura la sentenza diappello per violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056,secondo comma, cod. civ., nonché 125 c.p.i., nella parte in cui haapplicato il criterio di liquidazione equitativa del danno da lucrocessante, riservato alle ipotesi di violazione di diritti di proprietàintellettuale, a una fattispecie di concorrenza sleale;- aggiunge che anche laddove fosse stata accertata la contraffazione,un metodo di calcolo basato sulla mera analisi di bilancio e tale da farcoincidere il danno risarcibile con l’aumento dei ricavi del contraffattoresarebbe da ripudiarsi essendo l’attore chiamato alla prova adeguata esufficiente del lucro cessante;- evidenzia, poi, che il criterio della liquidazione del danno nellafattispecie di concorrenziale sleale di cui all’art. 2598, n. 3, cod. civ.,quale quella in esame, è diverso da quello applicabile nelle fattispeciedi concorrenza sleale per imitazione servile, nelle quali solo può ladiminuzione del fatturato può ragionevolmente ritenersi direttaconseguenza della immissione sul mercato di prodotti concorrenti;- sottolinea, infine, la necessità che sia dimostrato il nesso di causalitàdiretta tra gli atti di concorrenza sleale dedotti e la diminuzione degliutili o del fatturato dell’attore;- il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;- la doglianza muove dall’assunto secondo il quale la Corte di appelloabbia liquidato il danno da lucro cessante derivante dalla condottaparassitaria facendo applicazione dei criteri di cui all’art. 125 c.p.i., inparticolare liquidando il danno mediante il ricorso al criterio della equaroyalty ovvero della retroversione degli utili;- tuttavia, dall’esame della sentenza non vi è evidenza di tale assunto;- infatti, la sentenza si limita a riconoscere un danno per la condottaparassitaria liquidata mediante applicazione del criterio dellapercentuale del 30% sul prezzo di vendita dei prodotti con i quali si èNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026integrata la concorrenza sleale e, dunque, mediante il ricorso a uncriterio equitativo diverso da quelli indicati dalla ricorrente (e previstidall’art. 125 c.p.i. con riferimento alle ipotesi di contraffazione dei titolidi proprietà industriale), e applicabile alle fattispecie di illecitoextracontrattuale ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.;- in ordine, poi, agli altri profili di censura, riguardanti il mancato oerroneo accertamento del nesso di causalità tra la condotta illecita e ildanno lamentato, la doglianza si risolve in una critica all’accertamentodel giudice di merito che, investendo fatti a questi riservati, non puòessere sindacato in questa sede per violazione o falsa applicazione dellalegge (cfr. Cass. 10 aprile 2019, n. 9985; Cass. 25 febbraio 2014, n.4439; Cass. 10 maggio 2005, n. 9754);- con l’ottavo motivo la ricorrente principale deduce la nullità dellasentenza del per motivazione apparente, e/o contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, e/o motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile in ordine all’individuazione del dannorisarcibile quale lucro cessante;- sottolinea, in particolare, che la Corte di appello, pur avendo ritenutoche la licenza concessa alla [OSCURATO:SOCIETA]. estendesse i suoi effetti quantomeno sino al mese di febbraio 2015, ha considerato che tutte le venditeoperate in tale anno assumessero rilevanza ai fini della liquidazione deldanno;- il motivo è inammissibile;- la censura si fonda sull’assunto secondo il quale nel liquidare il dannoil giudice di appello avrebbe tenuto conto anche delle vendite effettuatenei mesi di gennaio e febbraio 2015, ossia durante la vigenza delperiodo di licenza contrattuale e, dunque, estranee alla condotta illecitaaccertata per il periodo successivo;- tuttavia, omette di indicare con sufficiente precisione quali siano statetali vendite, non consentendo a questa Corte di poter accertareammissibilità e la fondatezza della censura;Numero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026- con l’ultimo motivo la ricorrente principale si duole della «Anomaliamotivazionale in punto di applicazione della penale a condotte nonassoggettate all’ordine di inibitoria ex art. 700 c.p.c.»;- evidenzia, in proposito, che la penale disposta dal giudice cautelarenon riguardava condotte parassitarie ma unicamente quellecontraffattive del marchio «[OSCURATO:PERSONA]», per cui erronea era lamotivazione della sentenza che, invece, aveva ritenuto che la penaleestendesse la sua efficacia anche alla prime;- il motivo è inammissibile;- la doglianza, lungi dall’esprimere una critica in ordine alla assenza diuna effettiva e comprensibile motivazione, si risolve in una censura alcontenuto della stessa, chiaramente percepibile e percepito, e, dunque,all’applicazione della legge effettuata dalla Corte di appello nella partein cui ha ritenuto la penale disposta dal giudice di primo gradoestendesse i suoi effetti anche alle condotte parassitarie;- con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la nullità dellasentenza impugnata per assenza di motivazione ovvero permotivazione insanabilmente contradditoria o apparente, nella parte incui ha affermato che il rapporto contrattuale di licenza che legittimavala [OSCURATO:SOCIETA]. alla commercializzazione degli occhiali «[OSCURATO:PERSONA]» eracessato a seguito della revoca della licenza conseguente alla diffida del17 settembre 2014, ma, poi, in dispositivo ha omesso di accertare chela [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa responsabile di contraffazione per l’uso chedel marchio «[OSCURATO:PERSONA]» aveva fatto in epoca successiva a tale data;- sotto altro profilo evidenzia che, in sede di liquidazione del danno, laCorte di appello, da un lato, aveva preso in considerazione le venditedi prodotti a marchio «[OSCURATO:PERSONA]» effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno2016 – e, dunque, successivamente alla cessazione del rapporto dilicenza - e, dall’altro, aveva negato la contraffazione di tale marchiocon riferimento a tali vendite;- il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;Numero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026- quanto al primo profilo, si rileva che la Corte di appello, pur avendoritenuto che la diffida del 17 settembre 2014 era «ontologicamenteidonea» a manifestare la volontà del concedente di interrompere ilrapporto di licenza in essere, ha ritenuto «del tutto congruo perconsentire alla società appellante di procedere alla riorganizzazionedella propria attività produttiva (come, in effetti, concretamenteavvenuto, avendo la stessa immediatamente attivato altre linee diproduzione), avuto riguardo alla modalità di gestione dei rapporti interpartes (non connotati dall’assunzione di una stringenteregolamentazione scritta) e dovendosi, altresì, valorizzare lacomplessiva durata del rapporto medesimo …»;- ha, dunque, considerato, nella sostanza, che gli effetti del rapportodi licenza fossero cessati cinque mesi dopo l’invio della menzionatalettera di diffida o, comunque, che durante tale periodo l’utilizzo delmarchio oggetto di licenza fosse giustificato e, coerentemente, haescluso la contraffazione del marchio in ragione del fatto che lecondotte asseritamente contraffattive erano state poste in essere inepoca antecedente al termine di cessazione del rapporto, così comeindividuato;- pertanto, lungi dal ritenere che gli effetti del rapporto di licenzafossero venuti meno alla data del 17 settembre 2014, ossia al momentodella ricezione della lettera di disdetta, ha affermato che gli stessifossero proseguiti per altri cinque mesi, per cui solo da tale momentola [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva più ritenersi, secondo buona fede, legittimataall’uso del marchio;- la doglianza, sul punto, omette di confrontarsi con tale ratiodecidendi;- in ordine al secondo profilo, si osserva che effettivamente la Corte diappello ha affermato che successivamente al decorso del predettotermine di cinque mesi la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva utilizzato il marchio«[OSCURATO:PERSONA]» vantato dalla licenziante, ma, nel procedere allaNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026liquidazione del danno per concorrenza sleale parassitaria, ha preso inesame le vendite di prodotti contraddistinti da tale marchio effettuatedalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2016, ossia successivamente alla cessazionedegli effetti del contratto di licenza;- ciò dà luogo a una insanabile contraddizione nell’iter motivazionale,in quanto non consente di comprendere le ragioni per cui tali venditenon sono state considerate quali atti in contraffazione del marchio inoggetto;- con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono la «violazioneo falsa applicazione dei principi generali in tema di recesso da contrattoa tempo indeterminato e relativo preavviso», per aver la sentenzaimpugnata fatto derivare dal riconoscimento dell’asserito preavviso dicinque mesi non fruito l’effetto di prorogare l’efficacia del rapporto dilicenza per un corrispondente periodo;- osserva che la mancata fruizione del congruo preavviso non rendeinefficace il recesso, che comunque produce i suoi effetti di cessazionedel contratto ex nunc dalla data di esercizio dello stesso, ma conferiscealla parte che non abbia fruito del preavviso un mero diritto di naturarisarcitoria;- il motivo è inammissibile;- come accennato in occasione dell’esame del(la prima parte del) primomotivo del ricorso incidentale, la Corte di appello, nel riconoscere allalicenziataria [OSCURATO:SOCIETA]., in sintonia con quanto deciso del giudice diprimo grado, un termine per la riorganizzazione della propria attivitàimprenditoriale, ha escluso che gli effetti del rapporto di licenza fosserovenuti meno alla data del 17 settembre 2014, ossia al momento dellaricezione della lettera di disdetta, ritenendo, invece, che tali gli effetticontrattuale stessi fossero proseguiti per altri cinque mesi;- pertanto, nonostante l’improprio utilizzo della parola «preavviso» laCorte territoriale ha semplicemente voluto rappresentare che, inragione dell’applicazione del criterio di buona fede, gli effetti dellaNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026disdetta dovevano intendersi decorrenti dallo spirare del terminericonosciuto e non già che si fosse in presenza di una situazione direcesso con effetti immediati ma caratterizzato dalla mancataosservanza del termine di preavviso;- la doglianza, dunque, muove da una non corretta interpretazionedella sentenza;- con il terzo motivo i ricorrenti incidentali si dolgono dell’omessoesame di un fatto decisivo e controverso del giudizio e, in subordine,della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, primo comma, lett.a), c.p.i. e 9, secondo comma, lett. a), Reg. (UE) 2017/1001, inrelazione all’utilizzo del marchio «[OSCURATO:PERSONA]» anche dopo che il periododi cinque mesi dall’invio della disdetta dal rapporto di licenza;- il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorsoincidentale, essendo da questo strettamente dipendente;- con il quarto motivo i ricorrenti principali criticano la sentenza diappello per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, primocomma, lett. b), c.p.i. e 9, secondo comma, lett. b), Reg. (UE)2017/1001, nella parte in cui ha escluso la confondibilità del segno«K3» con quello oggetto del marchio «[OSCURATO:PERSONA]»;- osserva che la Corte di appello ha valutato la somiglianza dei segniin senso analitico e atomistico, prendendo in esame solo gli elementigrafici e fonetici e non anche quelli concettuali, ha omesso diconsiderare che la minore somiglianza tra i segni può esserecompensata da un elevato grado di affinità tra i prodotti e non haelevato quale criterio di valutazione la percezione del consumatore delsettore di riferimento;- il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;- sul punto la Corte di appello ha osservato che «i due marchi sipresentano connotati da assoluta distinzione da un punto di vistagrafico, laddove la similitudine non può essere, certamente, desuntadalla sola identità grafica della lettera “K” (peraltro realizzata con il fontNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026di comune utilizzo “[OSCURATO:PERSONA]”); neppure risultano sussistentiassonanze di natura fonetica, dal momento che la parola Kuboraumnon presenta associazioni con i possibili fonemi di lettura kappatre,kappaallaterza e/o kappaalcubo»;- ha, poi, concluso che «l’unico elemento di collegamento ravvisabiletra i due segni – almeno, allo stato delle risultanze di causa – apparecollegato soltanto ed esclusivamente alla circostanza che entrambi sipongono quali elementi identificativi di prodotti di occhialeria,circostanza inidonea, da sé sola, a porsi quale elemento costitutivodella rivendicata (e qui esclusa) contraffazione»;- ha, in tal modo, escluso l’esistenza di elementi di collegamento – diqualsiasi genere – tra i segni in comparazione, dando evidenza di averproceduto a una valutazione globale e sintetica, con riguardoall'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante unavalutazione d'impressione;- un siffatto modo di procedere è coerente con la pertinente normativarichiamata dai ricorrenti incidentali e il relativo apprezzamentocostituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se non pervizio motivazionale (cfr., in tema, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764;Cass. 12 maggio 2021, n. 12570);- inammissibile è, poi, la doglianza nella parte in cui investe la mancataapplicazione del criterio della interdipendenza tra i fattori rilevanti(somiglianza tra segni e affinità tra i prodotti), poiché non si confrontacon la decisione di appello che espressamente ha preso in esame talecriterio, ritenendo, tuttavia, che la sua applicazione fosse insufficientea dimostrare il rischio di confusione;- analoghe considerazioni devono effettuarsi con riferimento alladedotta mancata valutazione secondo la prospettiva del pubblico diriferimento, atteso che dal tenore complessivo della sentenza si evinceche il giudizio reso dalla Corte di appello è stato assunto proprio dallaprospettiva di tale pubblico;Numero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026- con il quinto motivo i ricorrenti incidentali lamentano l’omesso esamedi fatti decisivi e controversi del giudizio sul punto della quantificazionedel danno, così come rappresentati da documenti prodotti in giudizioche dimostravano il compimento di atti di concorrenza sleale da partedella [OSCURATO:SOCIETA]. già a fine del 2014 e della «permanenza temporale»della condotta di concorrenza sleale nel 2016 e anchesuccessivamente;- il motivo è inammissibile;- la doglianza, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, mira, in realtà, a una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito, risolvendosi, nellasostanza in una critica alla valutazione degli elementi probatori operatae a questi riservata (cfr. Cass., Sez.

Un., 29 dicembre 2019, n. 34476);- sotto altro aspetto, si evidenzia che l’omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. 20 giugno 2024,n. 17005; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415);- può, inoltre, osservarsi che la parte si limita a indicare la sede deidocumenti asseritamente rappresentativi dei fatti non considerati dallaCorte di appello, senza, tuttavia, indicare l’avvenuta rituale allegazionedi tali fatti nel giudizio di merito e, dunque, il loro ingresso nelladiscussione processuale;- con l’ultimo motivo i ricorrenti incidentali deducono la nullità dellasentenza per omessa pronuncia sulle domande di inibitoria,liquidazione della penale e pubblicazione della sentenza;- il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;- l’art. 2599 cod. civ. dispone che la sentenza che accerta atti diconcorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuniprovvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;Numero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026- da ciò consegue che il provvedimento inibitorio costituisce contenutonecessario della sentenza che accerta la concorrenza sleale e, salvi icasi eccezionali di impossibilità o carenza di interesse, non può essereomesso dal giudice;- a diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda ulterioriprovvedimenti che il giudice può adottare al fine di rafforzare ilcontenuto dissuasivo dell’inibitoria, quali l’imposizione di penali, e dieliminare gli effetti degli atti di concorrenza sleale già verificatisi, qualila pubblicazione della sentenza, la cui emanazione rimessa allavalutazione discrezionale del giudice, con la conseguenza che lamancata adozione di tali ordini da parte del giudice di merito non èsindacabile in sede di legittimità (cfr., con riferimento espresso al casodel mancato ordine di pubblicazione della sentenza, Cass. 7 aprile2022, n. 11362; Cass. 23 marzo 1963, n. 729);- per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va,dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello diMilano, in diversa composizione P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; accoglie, nei limiti di cui inmotivazione, il primo e il sesto motivo del ricorso incidentale, dichiaraassorbito il terzo e inammissibili il secondo e quinto e rigetta il motivoresiduo; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accoltoe rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Milano, in diversacomposizione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2026.Il PresidenteNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente in via incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] GbR e [OSCURATO:PERSONA] GmbH, in persona dei rispettivi legalirappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti, ricorrenti in via incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1076/2023,depositata il 29 marzo 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026Corte di appello di Milano, depositata il 29 marzo 2023, che, in parzialeriforma della sentenza del locale Tribunale, la ha condannata alrisarcimento dei danni in favore della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, liquidati nella(minor) somma di euro 117.610,00, oltre interessi, per il compimentodi atti di concorrenza sleale nei confronti di quest’ultima, nonché dellaKuboraum GbR, mentre ha respinto la domanda di contraffazione dimarchio proposta nei suoi confronti;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure avevaaccertato la contraffazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del marchiocomunitario «[OSCURATO:PERSONA]», di titolarità della [OSCURATO:PERSONA] GbR e concessoin licenza alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, realizzata mediante la produzione,pubblicizzazione e la commercializzazione di occhiali e di altri prodottirelativi al settore occhialeria, nonché la diffusione di materialepubblicitario relativo ai predetti prodotti, recanti il marchio«[OSCURATO:PERSONA]» o il segno «K-3», e, conseguentemente, aveva inibito allapredetta [OSCURATO:SOCIETA]. il compimento di ogni ulteriore attività svolta inrelazione a detti beni, ordinandone il ritiro definitivo dal commercio efissando una penale per il caso di inottemperanza, e la aveva condannaal risarcimento del danno, liquidato in euro 237.000,00, disponendo lapubblicazione della sentenza e la sua condanna alla rifusione dellespese;- ha, quindi, accolto solo parzialmente l’appello della odierna ricorrenteosservando, in particolare, che: il contratto di licenza del marchio«[OSCURATO:PERSONA]», concluso dalla [OSCURATO:PERSONA] GbR in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,era validamente cessato a seguito della disdetta operata con nota del17 settembre 2014, ma spiegava effetti solo a far data dalla scadenzadel termine di cinque mesi da tale data in relazione alla necessità diriconoscere alla licenziante un congruo per procedere allariorganizzazione della propria attività produttiva; diversamente daquanto ritenuto dal giudice di prime cure l’utilizzo da parte della Fovals.r.l. del segno «K-3», presentato alla [OSCURATO:PERSONA] 2015, non costituivaNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026contraffazione del predetto marchio «[OSCURATO:PERSONA]», stante la assenza diconfondibilità tra i segni; tuttavia, i comportamenti tenuti dalla Fovals.r.l. in occasione di tale fiera e nei periodi immediatamente a questasuccessivi erano tali da integrare un’ipotesi di concorrenza parassitaria,stante la connotazione della complessiva condotta di ripresa delleiniziative commerciali ed imprenditoriali dell’impresa riferibile agliappellati; la liquidazione del danno operata dal Tribunale andavacorretta in ribasso, dovendosi fare riferimento alle condotte poste in unarco temporale più circoscritto, per l’esattezza con esclusione dellecondotte asseritamente contraffattive realizzate nella vigenza delcontratto di licenza e di quelle contestate realizzate dopo il 2015, indifetto della prova della permanenza temporale di un’attività di talfatta; doveva escludersi la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamentodella penale per mancata ottemperanza all’inibitoria ordinata dalgiudice in sede cautelare, liquidata in euro 10.000,00, atteso che lecondotte prese in esame (vendite degli occhiali «[OSCURATO:PERSONA]») eranoavvenute prima dell’adozione del provvedimento del giudice;- il ricorso è affidato a nove motivi;- resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] GbR, la KuboraumGmbH, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono sia un ricorsoprincipale, sia («per mero scrupolo difensivo») ricorso incidentaleavverso la medesima sentenza di contenuto sostanzialmente identico,affidati a sette motivi;- avverso tali ricorsi resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione ofalsa applicazione dell’art. 4.2 Regolamento (CE) n. 593/2008, per averla Corte di appello valutato secondo la legge italiana e non secondo lalegge tedesca l’idoneità o meno della lettera del 17 settembre 2014 adeterminare la revoca della licenza d’uso del marchio tra KuboraumNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026GbR e la [OSCURATO:SOCIETA].;- con il secondo motivo si deduce la violazione del medesimoparadigma normativa in relazione alla valutazione del giudice di meritosecondo la legge italiana e non secondo la legge tedesca della congruitàdel termine di preavviso per la revoca della predetta licenza d’uso;- i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- le questioni agitate con tali censure non risultano essere statetrattate nella sentenza di appello;- in una siffatta evenienza è onere della parte ricorrente allegare laavvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ondeconsentire a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità dellecensure, sotto il profilo dell’assenza di novità, oltre che la suafondatezza, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni giàcomprese nel thema decidendum del giudizio di merito (cfr. Cass. 9agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18ottobre 2013, n. 23675);- infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimitàle questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradidel giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. 25 ottobre 2017,n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n.7981), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo larevisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processoe alle questioni di diritto proposte (così, anche, Cass. 26 marzo 2012,n. 4787);- parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere;- le censure sono pertanto inammissibili per non essere stata devolutain appello la questione della efficacia della revoca sotto il profilo deldiritto applicabile;- con il terzo motivo la ricorrente principale si duole della violazione ofalsa applicazione dell’art. 2598, n. 3, cod. civ., per aver la sentenzaimpugnata ritenuto sussistente la sistematica e durevole ripresa delleNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026iniziative del concorrente necessaria e, conseguentemente, gli elementidella fattispecie della concorrenza sleale parassitaria in ragione dellamera partecipazione a un singolo evento fieristico nel corso del qualela [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato occhiali che non erano stati ritenuti inviolazione dei design dei prodotti afferenti alla collezione « [OSCURATO:PERSONA]»e non erano contraddistinti da segni in violazione dell’omonimo marchioregistrato;- il motivo è inammissibile;- la doglianza muove da una non corretta interpretazione dellasentenza di appello, la quale ha accertato che la «complessiva condottadi ripresa delle iniziative commerciali ed imprenditoriali dell’impresariferibile agli appellati, tali che nel loro insieme possono darefondamento alla tesi di un disegno di sfruttamento parassitariodell'attività del concorrente, con la finalità di sostituirlo sul mercato ocomunque di pregiudicarne la competitività» non si è esaurita neicomportamenti posti in essere in occasione della fiera milanese del 28febbraio 2015 ma è proseguita anche nei «periodi immediatamente aquesta successivi»;- il motivo, dunque, risulta estraneo alla ratio decidendi;- con il quarto motivo la ricorrente principale lamenta la nullità dellasentenza impugnata per motivazione apparente, e/o contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, e/o motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile in ordine alla sussistenza deglielementi previsti dalla fattispecie di cui all’art. 2598, n. 3, cod. civ.;- evidenzia, in particolare, che la decisione è contraddittoria nella partein cui «nega la sussistenza del presupposto della condotta illecita, salvopoi ritenerne integrata la fattispecie …» e che la valorizzazione digenerici comportamenti che sarebbero stati posti in essere dalla Fovals.r.l., accertati sulla base di un’infondata natura confessoria attribuitaalla mera descrizione delle peculiarità dell’attività delle parti, è inidoneaa fonare una responsabilità per atti di concorrenza sleale;Numero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026- il motivo è inammissibile;- quanto al primo profilo, la censura non coglie la ratio decidendi che èfondata non già sull’accertamento della contraffazione del marchio,bensì sull’accertamento dell’esistenza di una condotta parassitaria e,dunque, del presupposto per la dedotta responsabilità di cui all’art.2598, n. 3, cod. civ.;- quanto al secondo profilo, la doglianza si risolve in una criticaconcernente la corretta applicazione della legge da parte della Corte diappello che, in quanto tale, esula dal paradigma normativo evocato;- con il quinto motivo la ricorrente principale critica la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2733cod. civ. e 229 cod. proc. civ., nella parte in cui ha qualificato qualiconfessorie deduzioni difensive contenute in un atto non sottoscrittopersonalmente dalla parte;- il motivo è inammissibile;- come rilevato in precedenza, la Corte di appello ha ritenuto che icomportamenti dalla stessa posti in essere in occasione della fiera del28 febbraio 2015 e nei periodi immediatamente a questa successivifossero stati tali da integrare un’ipotesi di concorrenza parassitaria,stante la connotazione della complessiva condotta di ripresa delleiniziative commerciali ed imprenditoriali dell’impresa riferibile agliappellati, e, a conforto di tale valutazione, ha richiamato quanto«implicitamente (e confessoriamente) ammesso dalla stessa parteappellante, allorché – nel trattare il profilo afferente la congruità deltermine di preavviso riconosciuto dal Tribunale – ne ha sostenutol’inidoneità perché non rispettoso delle peculiarità dell’attività in esame- al di là dell’uso improprio del termine «confessorio», a tale argomentodifensivo è stata data una valenza indiziaria e non di prova del fattoaccertato;- d’altra parte, il riferimento al carattere implicito dell’ammissione èNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026sufficiente a escludere la sussistenza di una valenza confessoria dellostesso, stante la necessità che la confessione sia esplicita, non potendoconsistere in una dichiarazione solo implicitamente od indirettamenteammissiva dei fatti in contestazione (cfr. Cass. 24 febbraio 2012, n.2851; Cass. 6 giugno 2006, n. 13212; Cass. 26 maggio 1992, n.6301);- con il sesto motivo la ricorrente principale denuncia la nullità dellasentenza di appello per motivazione apparente, e/o contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, e/o motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile in ordine al criterio di liquidazioneequitativa del danno da lucro cessante, individuato nella misura del30%, atteso che tale criterio è individuato mediante il rinvio aprecedenti giurisprudenziali non richiamati e comunque inesistenti;- il motivo è infondato;- la Corte di appello ha ritenuto di dover liquidare il danno derivantedalla condotta parassitaria utilizzando lo stesso criterio di quelloadoperato dal Tribunale per la liquidazione del danno derivante dallacontraffazione del marchio, consistente in una percentuale pari al 30%sul prezzo di vendita dei prodotti con i quali si è integrata laconcorrenza sleale;- tale motivazione consente di individuare l’iter argomentativo seguitodal giudice e si sottrae alla censura per omessa motivazione, avutoriguardo al principio secondo cui il sindacato di legittimità sullamotivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimocostituzionale (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stessosenso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), che nella specierisulta essere rispettato;- a nulla rileva, dunque, l’omessa indicazione dei precedenti,asseritamente espressivi del ricorso al medesimo criterio equitativo,cui la Corte ha dichiarato di volersi uniformare, stante l’idoneità dellaNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026motivazione a far comprendere il criterio utilizzato;- con il settimo motivo la ricorrente principale censura la sentenza diappello per violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056,secondo comma, cod. civ., nonché 125 c.p.i., nella parte in cui haapplicato il criterio di liquidazione equitativa del danno da lucrocessante, riservato alle ipotesi di violazione di diritti di proprietàintellettuale, a una fattispecie di concorrenza sleale;- aggiunge che anche laddove fosse stata accertata la contraffazione,un metodo di calcolo basato sulla mera analisi di bilancio e tale da farcoincidere il danno risarcibile con l’aumento dei ricavi del contraffattoresarebbe da ripudiarsi essendo l’attore chiamato alla prova adeguata esufficiente del lucro cessante;- evidenzia, poi, che il criterio della liquidazione del danno nellafattispecie di concorrenziale sleale di cui all’art. 2598, n. 3, cod. civ.,quale quella in esame, è diverso da quello applicabile nelle fattispeciedi concorrenza sleale per imitazione servile, nelle quali solo può ladiminuzione del fatturato può ragionevolmente ritenersi direttaconseguenza della immissione sul mercato di prodotti concorrenti;- sottolinea, infine, la necessità che sia dimostrato il nesso di causalitàdiretta tra gli atti di concorrenza sleale dedotti e la diminuzione degliutili o del fatturato dell’attore;- il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;- la doglianza muove dall’assunto secondo il quale la Corte di appelloabbia liquidato il danno da lucro cessante derivante dalla condottaparassitaria facendo applicazione dei criteri di cui all’art. 125 c.p.i., inparticolare liquidando il danno mediante il ricorso al criterio della equaroyalty ovvero della retroversione degli utili;- tuttavia, dall’esame della sentenza non vi è evidenza di tale assunto;- infatti, la sentenza si limita a riconoscere un danno per la condottaparassitaria liquidata mediante applicazione del criterio dellapercentuale del 30% sul prezzo di vendita dei prodotti con i quali si èNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026integrata la concorrenza sleale e, dunque, mediante il ricorso a uncriterio equitativo diverso da quelli indicati dalla ricorrente (e previstidall’art. 125 c.p.i. con riferimento alle ipotesi di contraffazione dei titolidi proprietà industriale), e applicabile alle fattispecie di illecitoextracontrattuale ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.;- in ordine, poi, agli altri profili di censura, riguardanti il mancato oerroneo accertamento del nesso di causalità tra la condotta illecita e ildanno lamentato, la doglianza si risolve in una critica all’accertamentodel giudice di merito che, investendo fatti a questi riservati, non puòessere sindacato in questa sede per violazione o falsa applicazione dellalegge (cfr. Cass. 10 aprile 2019, n. 9985; Cass. 25 febbraio 2014, n.4439; Cass. 10 maggio 2005, n. 9754);- con l’ottavo motivo la ricorrente principale deduce la nullità dellasentenza del per motivazione apparente, e/o contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, e/o motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile in ordine all’individuazione del dannorisarcibile quale lucro cessante;- sottolinea, in particolare, che la Corte di appello, pur avendo ritenutoche la licenza concessa alla [OSCURATO:SOCIETA]. estendesse i suoi effetti quantomeno sino al mese di febbraio 2015, ha considerato che tutte le venditeoperate in tale anno assumessero rilevanza ai fini della liquidazione deldanno;- il motivo è inammissibile;- la censura si fonda sull’assunto secondo il quale nel liquidare il dannoil giudice di appello avrebbe tenuto conto anche delle vendite effettuatenei mesi di gennaio e febbraio 2015, ossia durante la vigenza delperiodo di licenza contrattuale e, dunque, estranee alla condotta illecitaaccertata per il periodo successivo;- tuttavia, omette di indicare con sufficiente precisione quali siano statetali vendite, non consentendo a questa Corte di poter accertareammissibilità e la fondatezza della censura;Numero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026- con l’ultimo motivo la ricorrente principale si duole della «Anomaliamotivazionale in punto di applicazione della penale a condotte nonassoggettate all’ordine di inibitoria ex art. 700 c.p.c.»;- evidenzia, in proposito, che la penale disposta dal giudice cautelarenon riguardava condotte parassitarie ma unicamente quellecontraffattive del marchio «[OSCURATO:PERSONA]», per cui erronea era lamotivazione della sentenza che, invece, aveva ritenuto che la penaleestendesse la sua efficacia anche alla prime;- il motivo è inammissibile;- la doglianza, lungi dall’esprimere una critica in ordine alla assenza diuna effettiva e comprensibile motivazione, si risolve in una censura alcontenuto della stessa, chiaramente percepibile e percepito, e, dunque,all’applicazione della legge effettuata dalla Corte di appello nella partein cui ha ritenuto la penale disposta dal giudice di primo gradoestendesse i suoi effetti anche alle condotte parassitarie;- con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la nullità dellasentenza impugnata per assenza di motivazione ovvero permotivazione insanabilmente contradditoria o apparente, nella parte incui ha affermato che il rapporto contrattuale di licenza che legittimavala [OSCURATO:SOCIETA]. alla commercializzazione degli occhiali «[OSCURATO:PERSONA]» eracessato a seguito della revoca della licenza conseguente alla diffida del17 settembre 2014, ma, poi, in dispositivo ha omesso di accertare chela [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa responsabile di contraffazione per l’uso chedel marchio «[OSCURATO:PERSONA]» aveva fatto in epoca successiva a tale data;- sotto altro profilo evidenzia che, in sede di liquidazione del danno, laCorte di appello, da un lato, aveva preso in considerazione le venditedi prodotti a marchio «[OSCURATO:PERSONA]» effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno2016 – e, dunque, successivamente alla cessazione del rapporto dilicenza - e, dall’altro, aveva negato la contraffazione di tale marchiocon riferimento a tali vendite;- il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;Numero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026- quanto al primo profilo, si rileva che la Corte di appello, pur avendoritenuto che la diffida del 17 settembre 2014 era «ontologicamenteidonea» a manifestare la volontà del concedente di interrompere ilrapporto di licenza in essere, ha ritenuto «del tutto congruo perconsentire alla società appellante di procedere alla riorganizzazionedella propria attività produttiva (come, in effetti, concretamenteavvenuto, avendo la stessa immediatamente attivato altre linee diproduzione), avuto riguardo alla modalità di gestione dei rapporti interpartes (non connotati dall’assunzione di una stringenteregolamentazione scritta) e dovendosi, altresì, valorizzare lacomplessiva durata del rapporto medesimo …»;- ha, dunque, considerato, nella sostanza, che gli effetti del rapportodi licenza fossero cessati cinque mesi dopo l’invio della menzionatalettera di diffida o, comunque, che durante tale periodo l’utilizzo delmarchio oggetto di licenza fosse giustificato e, coerentemente, haescluso la contraffazione del marchio in ragione del fatto che lecondotte asseritamente contraffattive erano state poste in essere inepoca antecedente al termine di cessazione del rapporto, così comeindividuato;- pertanto, lungi dal ritenere che gli effetti del rapporto di licenzafossero venuti meno alla data del 17 settembre 2014, ossia al momentodella ricezione della lettera di disdetta, ha affermato che gli stessifossero proseguiti per altri cinque mesi, per cui solo da tale momentola [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva più ritenersi, secondo buona fede, legittimataall’uso del marchio;- la doglianza, sul punto, omette di confrontarsi con tale ratiodecidendi;- in ordine al secondo profilo, si osserva che effettivamente la Corte diappello ha affermato che successivamente al decorso del predettotermine di cinque mesi la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva utilizzato il marchio«[OSCURATO:PERSONA]» vantato dalla licenziante, ma, nel procedere allaNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026liquidazione del danno per concorrenza sleale parassitaria, ha preso inesame le vendite di prodotti contraddistinti da tale marchio effettuatedalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2016, ossia successivamente alla cessazionedegli effetti del contratto di licenza;- ciò dà luogo a una insanabile contraddizione nell’iter motivazionale,in quanto non consente di comprendere le ragioni per cui tali venditenon sono state considerate quali atti in contraffazione del marchio inoggetto;- con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono la «violazioneo falsa applicazione dei principi generali in tema di recesso da contrattoa tempo indeterminato e relativo preavviso», per aver la sentenzaimpugnata fatto derivare dal riconoscimento dell’asserito preavviso dicinque mesi non fruito l’effetto di prorogare l’efficacia del rapporto dilicenza per un corrispondente periodo;- osserva che la mancata fruizione del congruo preavviso non rendeinefficace il recesso, che comunque produce i suoi effetti di cessazionedel contratto ex nunc dalla data di esercizio dello stesso, ma conferiscealla parte che non abbia fruito del preavviso un mero diritto di naturarisarcitoria;- il motivo è inammissibile;- come accennato in occasione dell’esame del(la prima parte del) primomotivo del ricorso incidentale, la Corte di appello, nel riconoscere allalicenziataria [OSCURATO:SOCIETA]., in sintonia con quanto deciso del giudice diprimo grado, un termine per la riorganizzazione della propria attivitàimprenditoriale, ha escluso che gli effetti del rapporto di licenza fosserovenuti meno alla data del 17 settembre 2014, ossia al momento dellaricezione della lettera di disdetta, ritenendo, invece, che tali gli effetticontrattuale stessi fossero proseguiti per altri cinque mesi;- pertanto, nonostante l’improprio utilizzo della parola «preavviso» laCorte territoriale ha semplicemente voluto rappresentare che, inragione dell’applicazione del criterio di buona fede, gli effetti dellaNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026disdetta dovevano intendersi decorrenti dallo spirare del terminericonosciuto e non già che si fosse in presenza di una situazione direcesso con effetti immediati ma caratterizzato dalla mancataosservanza del termine di preavviso;- la doglianza, dunque, muove da una non corretta interpretazionedella sentenza;- con il terzo motivo i ricorrenti incidentali si dolgono dell’omessoesame di un fatto decisivo e controverso del giudizio e, in subordine,della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, primo comma, lett.a), c.p.i. e 9, secondo comma, lett. a), Reg. (UE) 2017/1001, inrelazione all’utilizzo del marchio «[OSCURATO:PERSONA]» anche dopo che il periododi cinque mesi dall’invio della disdetta dal rapporto di licenza;- il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorsoincidentale, essendo da questo strettamente dipendente;- con il quarto motivo i ricorrenti principali criticano la sentenza diappello per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, primocomma, lett. b), c.p.i. e 9, secondo comma, lett. b), Reg. (UE)2017/1001, nella parte in cui ha escluso la confondibilità del segno«K3» con quello oggetto del marchio «[OSCURATO:PERSONA]»;- osserva che la Corte di appello ha valutato la somiglianza dei segniin senso analitico e atomistico, prendendo in esame solo gli elementigrafici e fonetici e non anche quelli concettuali, ha omesso diconsiderare che la minore somiglianza tra i segni può esserecompensata da un elevato grado di affinità tra i prodotti e non haelevato quale criterio di valutazione la percezione del consumatore delsettore di riferimento;- il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;- sul punto la Corte di appello ha osservato che «i due marchi sipresentano connotati da assoluta distinzione da un punto di vistagrafico, laddove la similitudine non può essere, certamente, desuntadalla sola identità grafica della lettera “K” (peraltro realizzata con il fontNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026di comune utilizzo “[OSCURATO:PERSONA]”); neppure risultano sussistentiassonanze di natura fonetica, dal momento che la parola Kuboraumnon presenta associazioni con i possibili fonemi di lettura kappatre,kappaallaterza e/o kappaalcubo»;- ha, poi, concluso che «l’unico elemento di collegamento ravvisabiletra i due segni – almeno, allo stato delle risultanze di causa – apparecollegato soltanto ed esclusivamente alla circostanza che entrambi sipongono quali elementi identificativi di prodotti di occhialeria,circostanza inidonea, da sé sola, a porsi quale elemento costitutivodella rivendicata (e qui esclusa) contraffazione»;- ha, in tal modo, escluso l’esistenza di elementi di collegamento – diqualsiasi genere – tra i segni in comparazione, dando evidenza di averproceduto a una valutazione globale e sintetica, con riguardoall'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante unavalutazione d'impressione;- un siffatto modo di procedere è coerente con la pertinente normativarichiamata dai ricorrenti incidentali e il relativo apprezzamentocostituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se non pervizio motivazionale (cfr., in tema, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764;Cass. 12 maggio 2021, n. 12570);- inammissibile è, poi, la doglianza nella parte in cui investe la mancataapplicazione del criterio della interdipendenza tra i fattori rilevanti(somiglianza tra segni e affinità tra i prodotti), poiché non si confrontacon la decisione di appello che espressamente ha preso in esame talecriterio, ritenendo, tuttavia, che la sua applicazione fosse insufficientea dimostrare il rischio di confusione;- analoghe considerazioni devono effettuarsi con riferimento alladedotta mancata valutazione secondo la prospettiva del pubblico diriferimento, atteso che dal tenore complessivo della sentenza si evinceche il giudizio reso dalla Corte di appello è stato assunto proprio dallaprospettiva di tale pubblico;Numero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026- con il quinto motivo i ricorrenti incidentali lamentano l’omesso esamedi fatti decisivi e controversi del giudizio sul punto della quantificazionedel danno, così come rappresentati da documenti prodotti in giudizioche dimostravano il compimento di atti di concorrenza sleale da partedella [OSCURATO:SOCIETA]. già a fine del 2014 e della «permanenza temporale»della condotta di concorrenza sleale nel 2016 e anchesuccessivamente;- il motivo è inammissibile;- la doglianza, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, mira, in realtà, a una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito, risolvendosi, nellasostanza in una critica alla valutazione degli elementi probatori operatae a questi riservata (cfr. Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2019, n. 34476);- sotto altro aspetto, si evidenzia che l’omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. 20 giugno 2024,n. 17005; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415);- può, inoltre, osservarsi che la parte si limita a indicare la sede deidocumenti asseritamente rappresentativi dei fatti non considerati dallaCorte di appello, senza, tuttavia, indicare l’avvenuta rituale allegazionedi tali fatti nel giudizio di merito e, dunque, il loro ingresso nelladiscussione processuale;- con l’ultimo motivo i ricorrenti incidentali deducono la nullità dellasentenza per omessa pronuncia sulle domande di inibitoria,liquidazione della penale e pubblicazione della sentenza;- il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;- l’art. 2599 cod. civ. dispone che la sentenza che accerta atti diconcorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuniprovvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;Numero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026- da ciò consegue che il provvedimento inibitorio costituisce contenutonecessario della sentenza che accerta la concorrenza sleale e, salvi icasi eccezionali di impossibilità o carenza di interesse, non può essereomesso dal giudice;- a diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda ulterioriprovvedimenti che il giudice può adottare al fine di rafforzare ilcontenuto dissuasivo dell’inibitoria, quali l’imposizione di penali, e dieliminare gli effetti degli atti di concorrenza sleale già verificatisi, qualila pubblicazione della sentenza, la cui emanazione rimessa allavalutazione discrezionale del giudice, con la conseguenza che lamancata adozione di tali ordini da parte del giudice di merito non èsindacabile in sede di legittimità (cfr., con riferimento espresso al casodel mancato ordine di pubblicazione della sentenza, Cass. 7 aprile2022, n. 11362; Cass. 23 marzo 1963, n. 729);- per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va,dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello diMilano, in diversa composizione P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; accoglie, nei limiti di cui inmotivazione, il primo e il sesto motivo del ricorso incidentale, dichiaraassorbito il terzo e inammissibili il secondo e quinto e rigetta il motivoresiduo; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accoltoe rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Milano, in diversacomposizione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2026.Il PresidenteNumero registro generale 21664/2023Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 9205/2026Data pubblicazione 11/04/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09205/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris