CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 32664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver esposto i motivi del gravame, ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento disposto da questa Corte di Cassazione, ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 giugno 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., per essersi impossessato, a fini di profitto, di un quantitativo non precisato di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore [OSCURATO:SOCIETA]., cagionandogli un danno stimato pari ad euro 8.000,00, con violenza sulle cose consistita nell'allaccio abusivo alla rete elettrica mediante la connessione di n. 2 conduttori di sezione di 6 mmq. mediante asportazione della guaina e successiva connessione. Con la recidiva reiterata, specifica ed i nfraq ui nq uenna le. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, mancanza di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., avendo la Corte di merito omesso di esprimere motivazione alcuna in ordine all'invocata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha successivamente presentato motivi nuovi, con cui ha chiesto l'applicazione dell'art. 624, comma 3, cod. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è manifestamente infondato, per cui, non derivandone la relativa inammissibilità e stante la corretta introduzione di un valido rapporto processuale, ne consegue l'esigenza di rilevare il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità, con conseguente pronuncia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.2. In ragione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il novellato testo dell'art. 624, comma 3, cod. pen. oggi prevede che il delitto di furto aggravato sia procedibile a querela della persona offesa, a meno che - come non è dato ravvisare nel caso di specie - quest'ultima sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n. 7-bis, nel qual caso si procede di ufficio. 3. Non risulta dagli atti che la persona offesa abbia mai presentato querela nei confronti del Pagano, per cui deve, conseguentemente, essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto della necessaria condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto della prescritta condizione di procedibilità. Così deciso in Roma il 13 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]