CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 settembre 2022
Cassazione n. 29152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6882-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore pro tempore,domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lirappresenta e difende ope legis; -resistenti - avverso il decreto n. R.G. 12540/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 27/10/2021; Ric. 2022 n. 06882 sez. M1 -ud. 08-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino disponeva, in accoglimento della richiesta formulata dalla locale Questura, la proroga del periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il centro di permanenza rimpatri Brunelleschi di Torino, ritenendo che la difesa avesse tardivamente contestato in quella sede la legittimità del precedente provvedimento di convalida piuttosto che proporre avverso lo stesso ricorso per cassazione al momento della sua pronunzia. 2. Per la cassazione di questa ordinanza, pronunziata in data 27 ottobre 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], prospettando un unico motivo di doglianza. Il Ministero dell’Interno e il Questore della Provincia di Torino si sono costituitial di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che: 3. Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione degli artt. 14, comma 3, d. lgs. 286/1998 e 15, parr. 2 e 3, direttiva 2008/115/CE: il sindacato del giudice di pace chiamato alla convalida della misura del trattenimento non è limitato – in tesi di parte ricorrente - al relativo ordine, ma si estende al procedimento di espulsione che costituisceil presupposto indefettibile della misura restrittiva. Il giudice chiamato a verificare la legittimità del provvedimento di convalida o di proroga della misura del trattenimento può e deve intervenire in qualunque momento al fine di verificare il venir meno o anche la mancanza originaria dei suoi presupposti, dato che su tale misura, di natura cautelare, non si forma alcun giudicato. Ric. 2022 n. 06882 sez. M1 -ud. 08-09-2022 -3- Il giudice di pace ha così erroneamente declinato la verifica della legalità della procedura di espulsione costituente il presupposto del trattenimento. 4. Il motivo è fondato. La difesa dell’odierno ricorrente ha domandato, in sede di udienza di proroga, la verifica della presenza agli atti del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Padova e del correlato ordine di allontanamento del Questore di Padova, all’evidente scopo di controllare la legalità della procedura di espulsione che costituiva il presupposto della misura del trattenimento. Il giudice di pace ha ritenuto che una simile verifica (per il vero della legalità del procedimento che costituiva il presupposto del trattenimento piuttosto che della convalida già avvenuta) gli fosse preclusa, stante la mancata impugnazione del precedente provvedimento di convalida. Una simile statuizione non è affatto coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 24721/2021). La misura del trattenimento (della quale si alleghi la mancanza originaria dei suoi presupposti) ha natura cautelare ed è funzionale all'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera. Su di essa, in quanto appunto misura cautelare, non può mai formarsi il giudicato, tanto che la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti di convalida e di proroga, prevista dall'art. 14, comma 6, T.U.I., si giustifica non già con il carattere decisorio (e dunque di sentenza sostanziale) dei relativi decreti, bensì con la loro natura di "provvedimenti sulla libertà personale", ricorribili per cassazione in forza della seconda ipotesi di cui all'art. 111, comma 7, Cost.. Dunque, a differenza di quanto ritenuto, nel caso di specie, dal giudice di pace - che si è espresso sostanzialmente facendo applicazione della Ric. 2022 n. 06882 sez. M1 -ud. 08-09-2022 -4- regola del ne bis in idem - il provvedimento di convalida o proroga del trattenimento, non essendo soggetto al giudicato, è modificabile o revocabile, anche tramite una domanda di riesame del provvedimento di trattenimento presso un centro CIE introdotta con lo strumento del procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ. (il quale prevede, all'art. 742 cod. proc. civ., la modifica o revoca "in ogni tempo" dei decreti pronunciati in camera di consiglio). Questa norma interna, del resto, è pienamente coerente con quella prevista, in sede sovranazionale, dall’art. 15 par. 4, 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione self-executing), secondo cui «quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata». Non appaiono sussistere,quindi, limiti alla revocabilità e modificabilità dei provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento,senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o proroga. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino ha perciò erroneamente ritenuto che gli fosse preclusa la verifica della legalità della procedura di espulsione che costituiva il presupposto della misura del trattenimento ed a cui era funzionale la richiesta della difesa, sul rilievo che sulla questione si fosse formato il giudicato, nonostante che una simile richiesta ben potesse essere proposta dal ricorrente, a cui è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o proroga del suo trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri, senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o proroga. Ric. 2022 n. 06882 sez. M1 -ud. 08-09-2022 -5- 5. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Giudice di Pace di Torino, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Giudice di p