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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 agosto 1961

Cassazione n. 45979/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 maggio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 4 maggio 2021, il Tribunale di Palmi ha disatteso la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare emessa nei suoi confronti, nel 2017, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, presentata, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sul postulato, tra l'altro, della connessione tra detto reato e quelli di favoreggiamento della latitanza e procurata inosservanza di pena, dei quali [OSCURATO:PERSONA] risponde nell'ambito di separato procedimento (c.d.

«Spazio di libertà») e per i quali è stato sottoposto a misura precautelare, prima, e cautelare, poi, a far data dall'i. luglio 2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame adottato la decisione impugnata senza tenere conto che nell'ambito del medesimo procedimento (cd.

«Provvidenza») nel quale egli è stato raggiunto da misura cautelare per il delitto associativo è stata riconosciuta, con riferimento alla posizione di altro imputato, la connessione qualificata tra il medesimo reato associativo e quelli, relativi alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, che a lui sono stati invece separatamente contestati nel procedimento cd.

«Spazio di libertà».

Ribadisce che, nel suo caso, la partecipazione associativa è attestata unicamente dalla commissione delle condotte poste in essere in favore di [OSCURATO:PERSONA], sicché risulta definitivamente dimostrato, per tabulas, che tutti gli elementi che hanno giustificato l'emissione del più recente provvedimento custodiale erano già stati acquisiti al momento dell'adozione della prima ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da due titoli cautelari, il primo dei quali, emesso nel 2016 nell'ambito del procedimento c.d.

«Spazio di libertà», attiene ai reati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, entrambi commessi in favore di [OSCURATO:PERSONA].La successiva ordinanza applicativa della custodia in carcere, che l'istante ritiene dovere essere retrodatata al tempo dell'esecuzione della prima — ciò che, in concreto, determinerebbe il superamento dei termini massimi di fase — attiene, invece, alla militanza 'ndranghetistica di [OSCURATO:PERSONA] ed è stata emessa nel 2017.

In proposito, il Tribunale del riesame ha, innanzitutto, rilevato, in linea con quanto già statuito dal Giudice per le indagini preliminari, che la combinata considerazione della natura permanente del reato associativo e del carattere «aperto» della contestazione induce la convinzione che a [OSCURATO:PERSONA] sia addebitata una condotta partecipativa che è proseguita quantomeno sino alla data di esecuzione dell'ordinanza applicativa.

Ha, pertanto, ritenuto che, l'invocata retrodatazione sia in radice preclusa in ragione della protrazione della militanza ‘ndranghetistica in epoca successiva all'esecuzione dell'ordinanza relativa ai delitti di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena.

In secondo luogo, il Tribunale del riesame ha escluso che le fattispecie criminose oggetto di separata contestazione siano espressione di un unico disegno criminoso, non apparendo in alcun modo dimostrato che «al momento dell'adesione all'associazione, il ricorrente si fosse rappresentato un programma criminoso specifico al punto da prevedere la commissione del reato di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena di un componente della cosca Crea».

Ha, ulteriormente, osservato che la separata contestazione dei reati prescinde in toto dalla colpevole inerzia del pubblico ministero o, comunque, da scelte a lui ascrivibili, onde la declaratoria di inefficacia sollecitata dal ricorrente si porrebbe in contrasto con la ratio che, come a più riprese, ed ancora di recente, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291, in motivazione), presiede all'applicazione della norma.

3. Il ricorrente, nel sottoporre a revisione critica la decisione impugnata, svolge un ragionamento che si impernia E=2TEA. sul riconoscimento, da un canto, della sussistenza di una relazione di connessione qualificata tra i reati ascritti nei diversi procedimenti e, dall'altro, della cessazione della condotta associativa all'atto dell'applicazione della misura cautelare per i reati-fine.

Trattasi di obiezioni che non valgono a scardinare la coerenza, sotto il profilo sia logico che giuridico, del provvedimento impugnato.

3.1. La circostanza che altro soggetto, chiamato a rispondere sia della partecipazione all'associazione nella quale anche [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato inserito che dell'ausilio alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], si sia visto riconoscere, in esito al giudizio di cognizione, la continuazione tra i vari reati non nfluisce, di per sé, sula legittimità del provvedimento impugnato, avuto riguardo non solo all'intrinseca ed ineliminabile autonomia di valutazione di ciascuna autorità giudiziaria ma anche, e soprattutto, alla non assimilabilità delle posizioni individuali, ognuna delle quali deve essere apprezzata in relazione alle pertinenti coordinate fattuali.

Il fatto, in altre parole, che un giudice di cognizione abbia ritenuto che un membro della 'ndrina cui apparteneva anche [OSCURATO:PERSONA] sia stato autore di una programmazione criminosa che abbracciava, sin dall'inizio, tanto la partecipazione associativa quanto l'agevolazione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] non riverbera, di per sé, i propri effetti sulle conclusioni raggiunte, nel presente procedimento, dal giudice procedente e dal Tribunale del riesame, concordi nell'assumere, in forza di un ragionamento alieno da qualsivoglia deficit razionale e non contraddetto dalle evidenze disponibili, che l'odierno ricorrente, al tempo dell'adesione alla compagine criminosa, si fosse già prefigurato, sia pure a grandi linee, di porre in essere attività illecita finalizzata a far si che un sodale si sottraesse all'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

3.2. Per quanto attiene alla residua eccezione del ricorrente — secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe considerato l'estensione c'ella sua militanza associativa al periodo successivo all'emissione ed all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per i reati-fine sulla base di un dato meramente presuntivo, connesso al carattere «aperto» del a contestazione — occorre, in primis, ricordare che la giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento il Collegio condivide e fa proprio, ha affermato che «In tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi» (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, Rv. 278840; sulla scia di tale pronunzia si colloca, con riferimento ad una fattispecie in cui il reato associativo era contestato in forma «aperta», Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283).

Al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, occorre, allora, confrontarsi con le evidenze disponibili e le allegazioni di parte al fine di comprendere se ed in quale misura possa darsi credito, nella delibazione della richiesta di applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., al dato presuntivo che si riconnette alla natura permanente del reato ed alla carente indicazione della data di cessazione della permanenza.

Tale accertamento sortisce, nel caso di specie, esito senz'altro positivo, avuto riguardo all'assenza, debitamente segnalata dal Tribunale del riesame, di qualsivoglia allegazione difensiva relativa all'interruzione dell'apporto di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria — che, in ossequio ad un condiviso canone ermeneutico, non può reputarsi eliso, quantomeno in chiave morale, dalla mera sottoposizione a provvedimento coercitivo — ovvero alla dissoluzione della societas sceleris.

Il ricorrente, in altri termini, è venuto meno all'onere, enucleato dall'indirizzo interpretativo cui si intende qui dare continuità, di prospettare elementi che, in concreto, supportino la tesi del suo allontanamento dal sodalizio e vincano, pertanto, la presunzione di non interruzione della condotta partecipativa che fonda l'assunto della sua posteriorità rispetto all'emissione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della cus:odia in carcere per i reati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, connotato ostativo alla invocata retrodatazione.

Anche sotto questo aspetto, dunque, l'ordinanza impugnata si palesa tetragona alle censure del ricorrente, sì da imporre il rigetto dell'impugnazione, da cui discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 maggio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 4 maggio 2021, il Tribunale di Palmi ha disatteso la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare emessa nei suoi confronti, nel 2017, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, presentata, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sul postulato, tra l'altro, della connessione tra detto reato e quelli di favoreggiamento della latitanza e procurata inosservanza di pena, dei quali [OSCURATO:PERSONA] risponde nell'ambito di separato procedimento (c.d. «Spazio di libertà») e per i quali è stato sottoposto a misura precautelare, prima, e cautelare, poi, a far data dall'i. luglio 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame adottato la decisione impugnata senza tenere conto che nell'ambito del medesimo procedimento (cd. «Provvidenza») nel quale egli è stato raggiunto da misura cautelare per il delitto associativo è stata riconosciuta, con riferimento alla posizione di altro imputato, la connessione qualificata tra il medesimo reato associativo e quelli, relativi alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, che a lui sono stati invece separatamente contestati nel procedimento cd. «Spazio di libertà». Ribadisce che, nel suo caso, la partecipazione associativa è attestata unicamente dalla commissione delle condotte poste in essere in favore di [OSCURATO:PERSONA], sicché risulta definitivamente dimostrato, per tabulas, che tutti gli elementi che hanno giustificato l'emissione del più recente provvedimento custodiale erano già stati acquisiti al momento dell'adozione della prima ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da due titoli cautelari, il primo dei quali, emesso nel 2016 nell'ambito del procedimento c.d. «Spazio di libertà», attiene ai reati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, entrambi commessi in favore di [OSCURATO:PERSONA].La successiva ordinanza applicativa della custodia in carcere, che l'istante ritiene dovere essere retrodatata al tempo dell'esecuzione della prima — ciò che, in concreto, determinerebbe il superamento dei termini massimi di fase — attiene, invece, alla militanza 'ndranghetistica di [OSCURATO:PERSONA] ed è stata emessa nel 2017. In proposito, il Tribunale del riesame ha, innanzitutto, rilevato, in linea con quanto già statuito dal Giudice per le indagini preliminari, che la combinata considerazione della natura permanente del reato associativo e del carattere «aperto» della contestazione induce la convinzione che a [OSCURATO:PERSONA] sia addebitata una condotta partecipativa che è proseguita quantomeno sino alla data di esecuzione dell'ordinanza applicativa. Ha, pertanto, ritenuto che, l'invocata retrodatazione sia in radice preclusa in ragione della protrazione della militanza ‘ndranghetistica in epoca successiva all'esecuzione dell'ordinanza relativa ai delitti di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena. In secondo luogo, il Tribunale del riesame ha escluso che le fattispecie criminose oggetto di separata contestazione siano espressione di un unico disegno criminoso, non apparendo in alcun modo dimostrato che «al momento dell'adesione all'associazione, il ricorrente si fosse rappresentato un programma criminoso specifico al punto da prevedere la commissione del reato di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena di un componente della cosca Crea». Ha, ulteriormente, osservato che la separata contestazione dei reati prescinde in toto dalla colpevole inerzia del pubblico ministero o, comunque, da scelte a lui ascrivibili, onde la declaratoria di inefficacia sollecitata dal ricorrente si porrebbe in contrasto con la ratio che, come a più riprese, ed ancora di recente, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291, in motivazione), presiede all'applicazione della norma. 3. Il ricorrente, nel sottoporre a revisione critica la decisione impugnata, svolge un ragionamento che si impernia E=2TEA. sul riconoscimento, da un canto, della sussistenza di una relazione di connessione qualificata tra i reati ascritti nei diversi procedimenti e, dall'altro, della cessazione della condotta associativa all'atto dell'applicazione della misura cautelare per i reati-fine. Trattasi di obiezioni che non valgono a scardinare la coerenza, sotto il profilo sia logico che giuridico, del provvedimento impugnato. 3.1. La circostanza che altro soggetto, chiamato a rispondere sia della partecipazione all'associazione nella quale anche [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato inserito che dell'ausilio alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], si sia visto riconoscere, in esito al giudizio di cognizione, la continuazione tra i vari reati non nfluisce, di per sé, sula legittimità del provvedimento impugnato, avuto riguardo non solo all'intrinseca ed ineliminabile autonomia di valutazione di ciascuna autorità giudiziaria ma anche, e soprattutto, alla non assimilabilità delle posizioni individuali, ognuna delle quali deve essere apprezzata in relazione alle pertinenti coordinate fattuali. Il fatto, in altre parole, che un giudice di cognizione abbia ritenuto che un membro della 'ndrina cui apparteneva anche [OSCURATO:PERSONA] sia stato autore di una programmazione criminosa che abbracciava, sin dall'inizio, tanto la partecipazione associativa quanto l'agevolazione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] non riverbera, di per sé, i propri effetti sulle conclusioni raggiunte, nel presente procedimento, dal giudice procedente e dal Tribunale del riesame, concordi nell'assumere, in forza di un ragionamento alieno da qualsivoglia deficit razionale e non contraddetto dalle evidenze disponibili, che l'odierno ricorrente, al tempo dell'adesione alla compagine criminosa, si fosse già prefigurato, sia pure a grandi linee, di porre in essere attività illecita finalizzata a far si che un sodale si sottraesse all'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. 3.2. Per quanto attiene alla residua eccezione del ricorrente — secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe considerato l'estensione c'ella sua militanza associativa al periodo successivo all'emissione ed all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per i reati-fine sulla base di un dato meramente presuntivo, connesso al carattere «aperto» del a contestazione — occorre, in primis, ricordare che la giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento il Collegio condivide e fa proprio, ha affermato che «In tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi» (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, Rv. 278840; sulla scia di tale pronunzia si colloca, con riferimento ad una fattispecie in cui il reato associativo era contestato in forma «aperta», Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283). Al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, occorre, allora, confrontarsi con le evidenze disponibili e le allegazioni di parte al fine di comprendere se ed in quale misura possa darsi credito, nella delibazione della richiesta di applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., al dato presuntivo che si riconnette alla natura permanente del reato ed alla carente indicazione della data di cessazione della permanenza. Tale accertamento sortisce, nel caso di specie, esito senz'altro positivo, avuto riguardo all'assenza, debitamente segnalata dal Tribunale del riesame, di qualsivoglia allegazione difensiva relativa all'interruzione dell'apporto di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria — che, in ossequio ad un condiviso canone ermeneutico, non può reputarsi eliso, quantomeno in chiave morale, dalla mera sottoposizione a provvedimento coercitivo — ovvero alla dissoluzione della societas sceleris. Il ricorrente, in altri termini, è venuto meno all'onere, enucleato dall'indirizzo interpretativo cui si intende qui dare continuità, di prospettare elementi che, in concreto, supportino la tesi del suo allontanamento dal sodalizio e vincano, pertanto, la presunzione di non interruzione della condotta partecipativa che fonda l'assunto della sua posteriorità rispetto all'emissione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della cus:odia in carcere per i reati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, connotato ostativo alla invocata retrodatazione. Anche sotto questo aspetto, dunque, l'ordinanza impugnata si palesa tetragona alle censure del ricorrente, sì da imporre il rigetto dell'impugnazione, da cui discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma
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