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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42443/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte dei difensori dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena nei confronti dell'imputato in anni 15 e giorni venti di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] è imputato dell'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], colpito violentemente al capo in sede parietale con un piede di porco in ferro della lunghezza di cm. 60; è stata contestata l'aggravante dei futili motivi, essendo l'imputato infastidito dall'atteggiamento goliardico e dalle parole proferite dalla vittima mentre si trovavano all'interno di un bar; l'imputato risponde, inoltre, della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 per il porto dell'oggetto contundente fuori dall'abitazione.

Fin dall'inizio l'imputato aveva confermato di essere l'autore della condotta contestata e aveva fatto rinvenire il piede di porco alla polizia giudiziaria.

Nell'atto di appello la difesa aveva sostenuto la qualificazione del fatto come ti3 omicidio preterintenzionale e aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato dalla contravvenzione o, in subordine, la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

Sia l'imputato che soprattutto la persona offesa avevano bevuto alcolici; dai battibecchi scherzosi erano passati ad un alterco verbale e allo scontro perché la vittima era divenuta invadente e aveva cercato di trattenere [OSCURATO:PERSONA] che voleva tornare a casa.

Nelle spontanee dichiarazioni, l'imputato aveva riferito di avere colpito con pugni il giovane ucraino, facendolo cadere a terra per poi colpirlo più volte con il piede di porco che teneva nel bagagliaio della sua autovettura; all'udienza di convalida dell'arresto aveva tentato di ridimensionare le sue responsabilità.

Il teste presente, [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva già preso il piede di porco e lo aveva usato per minacciare Prudyvus.

Lo stesso Pastore e un amico e connazionale della vittima avevano calmato Prudyvus, e [OSCURATO:PERSONA] aveva riposto l'attrezzo nel bagagliaio, salvo riprenderlo poco dopo e colpire violentemente il giovane straniero, lasciandolo sanguinante per terra e allontanandosi con la sua autovettura.

La Corte non riteneva provato che l'imputato avesse colpito con i pugni la vittima, ma riteneva certo che egli, dopo avere riposto il piede di porco nel bagagliaio, avesse riaperto il cofano, lo avesse nuovamente prelevato e inferto un colpo violento nei confronti della vittima.

La violenza del colpo, la sede in cui il capo era stato colpito e il fatto che a colpire il capo era stata la parte ricurva dell'attrezzo che termina con la biforcazione levachiodi avevano portato a morte quasi immediata la vittima: il colpo aveva prodotto la frattura delle fosse craniche medio anteriori oltre che della teca cranica e delle rocche petrose bilateralmente.

Il fatto non poteva essere qualificato come omicidio preterintenzionale, delitto che presuppone la esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte; la versione difensiva, secondo cui il colpo era stato diretto verso la spalla e aveva colpito la testa soltanto perché la vittima si era girata, non era credibile, non era stata confermata dal teste oculare ed era stata abbandonata dallo stesso imputato nell'interrogatorio in udienza di convalida, quando aveva affermato di avere colpito la vittima alla testa.

In definitiva, il dolo eventuale di omicidio non poteva essere escluso, né tale valutazione poteva mutare tenendo conto di quanto avvenuto in precedenza nel locale ovvero della immediata confessione.

La Corte riteneva inutilizzabile una consulenza tecnica di parte esclusa dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva ammesso l'imputato al rito abbreviato non condizionato dopo avere rigettato l'istanza di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di tale elaborato.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando manifesta illogicità della motivazione in merito alla confutazione delle richieste avanzate nei motivi di appello e alla valutazione delle prove.

Il ricorrente precisa di non avere chiesto l'acquisizione della consulenza espunta dal Giudice di primo grado, elaborato che costituiva solo un riferimento della difesa sulla personalità dell'imputato che veniva offerta alla Corte al fine di operare una valutazione maggiormente introspettiva di tutti i protagonisti della vicenda.

Secondo il ricorrente, la Corte aveva dimostrato di avere tralasciato le doglianze esposte con l'atto di appello, in cui si sosteneva che il giudice di primo grado aveva distorto la realtà, adagiandosi su una versione fornita nell'immediatezza dal Maresciallo della Stazione di Chianche che si era attribuito i meriti dell'operazione, in realtà risolta dall'immediata collaborazione dell'imputato.

Il tenore della telefonata della madre dell'imputato ai Carabinieri dimostrava che in nessun modo vi era stato un tentativo di sminuire i fatti o di allontanare la responsabilità del figlio.

Secondo il ricorrente, la lettura dell'interrogatorio davanti al Giudice per le indagini preliminari dimostrava che le spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri contenevano numerose imprecisioni ed erano state redatte dietro interferenze esterne: tali dichiarazioni erano in netto contrasto con quanto emerso in sede di autopsia.

I giudici di merito non avevano letto in modo introspettivo quanto riportato negli atti.Quanto alla richiesta di qualificare la condotta come omicidio preterintenzionale, il ricorrente si chiede se, visto l'alto tasso alcolemico presentato dall'imputato cinque ore dopo il fatto, potesse ritenersi formata una volontà omicida e se [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di valutare anche un esito nefasto.

Il ricorrente ricorda che l'imputato aveva sostenuto di avere mirato al corpo con l'intenzione di ferire, non di uccidere.

Il rifiuto di recepire qualsiasi suggerimento difensivo aveva portato alla violazione della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio e la motivazione risultava carente.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

Ha successivamente depositato conclusioni e nota spese.

5. I difensori dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte con cui chiedono l'accoglimento del ricorso in punto di qualificazione giuridica della condotta come omicidio preterintenzionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc.

Longo, Rv. 251516).

Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Quindi, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801); esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499); d'altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635).

Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: identificare l'atto processuale cui fa riferimento; individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816).

In definitiva, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).

2. Il ricorso, in primo luogo, conferma che la difesa dell'imputato, in qualche modo, aveva chiesto alla Corte territoriale di prendere in considerazione la consulenza tecnica di parte nonostante fosse stata espunta dal Giudice di primo grado dopo il rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato alla sua acquisizione e la successiva richiesta di giudizio abbreviato non condizionato.

In secondo luogo, viene riportato il testo della telefonata che la madre dell'imputato aveva fatto ai Carabinieri, riferendo che il figlio era tornato nell'abitazione: condotta del tutto irrilevante ai fini della decisione, anche soltanto perché attribuibile a persona diversa dall'imputato che non era presente alla condotta illecita.

Successivamente la difesa sostiene, del tutto genericamente, che la verbalizzazione delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri non era fedele in quanto "frutto di sollecitazioni esterne": espressione generica che si accompagna alla mancata produzione dell'atto così da risultare, in ogni caso, privo di autosufficienza.

3. La censura in punto di qualificazione giuridica della condotta come omicidio volontario, anziché come omicidio preterintenzionale, è formulata in forma dubitativa, ipotizzando la difesa che l'imputato non potesse avere una volontà omicida e non fosse in grado di valutare l'esito letale della sua condotta.

A prescindere dalla ampia motivazione della sentenza sulla questione, che faceva leva anche sui risultati dell'autopsia e sul complesso degli elementi probatori, la formulazione del motivo in forma dubitativa ne dimostra la sua inammissibilità: come si è visto, infatti, il motivo di ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione deve affermare e dimostrare la manifesta illogicità della motivazione e non può limitarsi a porne in dubbio l'esattezza.

La chiusura del ricorso - secondo cui nella motivazione sarebbero presenti "manifeste lacune e illogicità, ricavabili dal testo e concernenti punti di decisiva rilevanza che avrebbero determinato un esito diverso del giudizio" - è, in definitiva, palesemente priva di supporto, se non di argomentazione razionale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso; consegue, altresì, la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte dei difensori dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena nei confronti dell'imputato in anni 15 e giorni venti di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] è imputato dell'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], colpito violentemente al capo in sede parietale con un piede di porco in ferro della lunghezza di cm. 60; è stata contestata l'aggravante dei futili motivi, essendo l'imputato infastidito dall'atteggiamento goliardico e dalle parole proferite dalla vittima mentre si trovavano all'interno di un bar; l'imputato risponde, inoltre, della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 per il porto dell'oggetto contundente fuori dall'abitazione. Fin dall'inizio l'imputato aveva confermato di essere l'autore della condotta contestata e aveva fatto rinvenire il piede di porco alla polizia giudiziaria. Nell'atto di appello la difesa aveva sostenuto la qualificazione del fatto come ti3 omicidio preterintenzionale e aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato dalla contravvenzione o, in subordine, la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Sia l'imputato che soprattutto la persona offesa avevano bevuto alcolici; dai battibecchi scherzosi erano passati ad un alterco verbale e allo scontro perché la vittima era divenuta invadente e aveva cercato di trattenere [OSCURATO:PERSONA] che voleva tornare a casa. Nelle spontanee dichiarazioni, l'imputato aveva riferito di avere colpito con pugni il giovane ucraino, facendolo cadere a terra per poi colpirlo più volte con il piede di porco che teneva nel bagagliaio della sua autovettura; all'udienza di convalida dell'arresto aveva tentato di ridimensionare le sue responsabilità. Il teste presente, [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva già preso il piede di porco e lo aveva usato per minacciare Prudyvus. Lo stesso Pastore e un amico e connazionale della vittima avevano calmato Prudyvus, e [OSCURATO:PERSONA] aveva riposto l'attrezzo nel bagagliaio, salvo riprenderlo poco dopo e colpire violentemente il giovane straniero, lasciandolo sanguinante per terra e allontanandosi con la sua autovettura. La Corte non riteneva provato che l'imputato avesse colpito con i pugni la vittima, ma riteneva certo che egli, dopo avere riposto il piede di porco nel bagagliaio, avesse riaperto il cofano, lo avesse nuovamente prelevato e inferto un colpo violento nei confronti della vittima. La violenza del colpo, la sede in cui il capo era stato colpito e il fatto che a colpire il capo era stata la parte ricurva dell'attrezzo che termina con la biforcazione levachiodi avevano portato a morte quasi immediata la vittima: il colpo aveva prodotto la frattura delle fosse craniche medio anteriori oltre che della teca cranica e delle rocche petrose bilateralmente. Il fatto non poteva essere qualificato come omicidio preterintenzionale, delitto che presuppone la esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte; la versione difensiva, secondo cui il colpo era stato diretto verso la spalla e aveva colpito la testa soltanto perché la vittima si era girata, non era credibile, non era stata confermata dal teste oculare ed era stata abbandonata dallo stesso imputato nell'interrogatorio in udienza di convalida, quando aveva affermato di avere colpito la vittima alla testa. In definitiva, il dolo eventuale di omicidio non poteva essere escluso, né tale valutazione poteva mutare tenendo conto di quanto avvenuto in precedenza nel locale ovvero della immediata confessione. La Corte riteneva inutilizzabile una consulenza tecnica di parte esclusa dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva ammesso l'imputato al rito abbreviato non condizionato dopo avere rigettato l'istanza di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di tale elaborato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando manifesta illogicità della motivazione in merito alla confutazione delle richieste avanzate nei motivi di appello e alla valutazione delle prove. Il ricorrente precisa di non avere chiesto l'acquisizione della consulenza espunta dal Giudice di primo grado, elaborato che costituiva solo un riferimento della difesa sulla personalità dell'imputato che veniva offerta alla Corte al fine di operare una valutazione maggiormente introspettiva di tutti i protagonisti della vicenda. Secondo il ricorrente, la Corte aveva dimostrato di avere tralasciato le doglianze esposte con l'atto di appello, in cui si sosteneva che il giudice di primo grado aveva distorto la realtà, adagiandosi su una versione fornita nell'immediatezza dal Maresciallo della Stazione di Chianche che si era attribuito i meriti dell'operazione, in realtà risolta dall'immediata collaborazione dell'imputato. Il tenore della telefonata della madre dell'imputato ai Carabinieri dimostrava che in nessun modo vi era stato un tentativo di sminuire i fatti o di allontanare la responsabilità del figlio. Secondo il ricorrente, la lettura dell'interrogatorio davanti al Giudice per le indagini preliminari dimostrava che le spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri contenevano numerose imprecisioni ed erano state redatte dietro interferenze esterne: tali dichiarazioni erano in netto contrasto con quanto emerso in sede di autopsia. I giudici di merito non avevano letto in modo introspettivo quanto riportato negli atti.Quanto alla richiesta di qualificare la condotta come omicidio preterintenzionale, il ricorrente si chiede se, visto l'alto tasso alcolemico presentato dall'imputato cinque ore dopo il fatto, potesse ritenersi formata una volontà omicida e se [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di valutare anche un esito nefasto. Il ricorrente ricorda che l'imputato aveva sostenuto di avere mirato al corpo con l'intenzione di ferire, non di uccidere. Il rifiuto di recepire qualsiasi suggerimento difensivo aveva portato alla violazione della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio e la motivazione risultava carente. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. Ha successivamente depositato conclusioni e nota spese. 5. I difensori dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte con cui chiedono l'accoglimento del ricorso in punto di qualificazione giuridica della condotta come omicidio preterintenzionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Quindi, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801); esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499); d'altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: identificare l'atto processuale cui fa riferimento; individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816). In definitiva, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Il ricorso, in primo luogo, conferma che la difesa dell'imputato, in qualche modo, aveva chiesto alla Corte territoriale di prendere in considerazione la consulenza tecnica di parte nonostante fosse stata espunta dal Giudice di primo grado dopo il rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato alla sua acquisizione e la successiva richiesta di giudizio abbreviato non condizionato. In secondo luogo, viene riportato il testo della telefonata che la madre dell'imputato aveva fatto ai Carabinieri, riferendo che il figlio era tornato nell'abitazione: condotta del tutto irrilevante ai fini della decisione, anche soltanto perché attribuibile a persona diversa dall'imputato che non era presente alla condotta illecita. Successivamente la difesa sostiene, del tutto genericamente, che la verbalizzazione delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri non era fedele in quanto "frutto di sollecitazioni esterne": espressione generica che si accompagna alla mancata produzione dell'atto così da risultare, in ogni caso, privo di autosufficienza. 3. La censura in punto di qualificazione giuridica della condotta come omicidio volontario, anziché come omicidio preterintenzionale, è formulata in forma dubitativa, ipotizzando la difesa che l'imputato non potesse avere una volontà omicida e non fosse in grado di valutare l'esito letale della sua condotta. A prescindere dalla ampia motivazione della sentenza sulla questione, che faceva leva anche sui risultati dell'autopsia e sul complesso degli elementi probatori, la formulazione del motivo in forma dubitativa ne dimostra la sua inammissibilità: come si è visto, infatti, il motivo di ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione deve affermare e dimostrare la manifesta illogicità della motivazione e non può limitarsi a porne in dubbio l'esattezza. La chiusura del ricorso - secondo cui nella motivazione sarebbero presenti "manifeste lacune e illogicità, ricavabili dal testo e concernenti punti di decisiva rilevanza che avrebbero determinato un esito diverso del giudizio" - è, in definitiva, palesemente priva di supporto, se non di argomentazione razionale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso; consegue, altresì, la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favo
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