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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2024

ECLI:EU:C:2024:492
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0040_RES

Causa C‑40/23 P Commissione europea contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] della Corte (Seconda Sezione) del 13 giugno 2024 ««Impugnazione – Aiuti di Stato – Legge che vieta l’utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica – Chiusura anticipata di una centrale elettrica a carbone – Concessione di un’indennità – Decisione che dichiara la misura compatibile con il mercato interno senza pronunciarsi sull’esistenza di un aiuto di Stato – Esercizio della competenza della Commissione europea» Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Competenza – Adozione di una decisione che dichiara la compatibilità di una misura statale con il mercato interno senza previamente qualificarla come aiuto di Stato – Decisione eccedente le competenze della Commissione (Artt. 107 e 108 TFUE) (v. punti 37-49) [OSCURATO:PERSONA] l’impugnazione proposta dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale del 16 novembre 2022 ( 1 ) in una causa che la contrapponeva al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Corte precisa le condizioni per l’esercizio della competenza della Commissione ad esaminare la compatibilità di una misura nazionale con il mercato interno alla luce degli articoli 107 e 108 TFUE.

Nella sua sentenza, il Tribunale aveva ritenuto che la Commissione non potesse pronunciarsi sulla compatibilità di una misura nazionale con il mercato interno senza aver previamente dimostrato che tale misura costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Nel 2019 le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato alla Commissione un progetto di legge sul divieto di utilizzazione del carbone per la produzione di energia elettrica, conformemente alla direttiva 2015/1535 ( 2 ).

Esso riguardava la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) nei [OSCURATO:PERSONA] e prevedeva la compensazione per i danni subiti da una centrale elettrica che, rispetto alle altre centrali del medesimo tipo, sarebbe pregiudicata, in modo sproporzionato, dal divieto di utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica.

Orbene, tale progetto di legge non è stato notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

A seguito della notifica del progetto di legge in applicazione della direttiva 2015/1535, la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, l’esame delle informazioni relative a un presunto aiuto e ha concluso, con decisione del 12 maggio 2020 ( 3 ), che la misura in discussione era compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE ( 4 ), senza tuttavia aver constatato che tale misura conferisse un vantaggio al beneficiario e costituisse quindi un aiuto di Stato. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi al Tribunale, contestando alla Commissione di aver ecceduto la propria competenza e fatto sorgere un’incertezza del diritto.

Dopo l’annullamento di detta decisione da parte del Tribunale, la Commissione ha impugnato la sentenza di quest’ultimo dinanzi alla Corte.

Giudizio della Corte A sostegno della sua impugnazione, la Commissione affermava in particolare che, dichiarando che essa non è competente a decidere che una misura è compatibile con il mercato interno senza aver previamente constatato che tale misura costituiva un aiuto di Stato, il Tribunale aveva operato un’interpretazione troppo restrittiva dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

Secondo la Commissione, il termine «aiuto» in detto articolo comprenderebbe anche misure la cui qualificazione come aiuto di Stato resti incerta.

A tal riguardo, la Corte rileva che, sebbene il termine «aiuti» sia usato nel senso abituale nel linguaggio corrente all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esso designa, per contro, i soli aiuti di Stato al paragrafo 3 del medesimo articolo.

Infatti, dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE risulta che solo le misure che soddisfano i requisiti derivanti da tale paragrafo 1 e che, di conseguenza, costituiscono aiuti di Stato sono, salvo deroghe previste dal Trattato, incompatibili con il mercato interno.

Pertanto, l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, che, in deroga a detta disposizione, elenca le misure che possono essere considerate compatibili con il mercato interno, può riguardare soltanto gli aiuti di Stato.

Se è vero che l’articolo 107 TFUE non enuncia norme procedurali né verte direttamente sui poteri della Commissione, ciò non toglie che da tale disposizione risulta che la qualificazione di una misura come aiuto di Stato ai sensi del paragrafo 1 di detta disposizione, costituisce un presupposto previo all’eventuale applicazione della deroga prevista al paragrafo 3 di quest’ultima.

L’Unione europea è quindi investita di una competenza a pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno delle misure costitutive di aiuti di Stato, e non a pronunciarsi sulla compatibilità di misure che non sono individuate come costitutive di aiuti di Stato.

L’articolo 108 TFUE conferisce l’esercizio di tale competenza alla Commissione, che agisce sotto il controllo della Corte.

Orbene, le istituzioni dell’Unione possono agire solo nei limiti della loro competenza di attribuzione.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il Tribunale abbia giustamente annullato la decisione controversa. ( 1 ) Sentenza del 16 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T‑469/20 , EU:T:2022:713 ). ( 2 ) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione ( GU 2015, L 241, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione C(2020) 2998 final della Commissione, del 12 maggio 2020,, relativa all’aiuto di Stato SA.54537 (2020/NN) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica nei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione controversa»). ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, «[p]ossono considerarsi compatibili con il mercato interno: (...) c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0040_RES Causa C‑40/23 P Commissione europea contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] della Corte (Seconda Sezione) del 13 giugno 2024 ««Impugnazione – Aiuti di Stato – Legge che vieta l’utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica – Chiusura anticipata di una centrale elettrica a carbone – Concessione di un’indennità – Decisione che dichiara la misura compatibile con il mercato interno senza pronunciarsi sull’esistenza di un aiuto di Stato – Esercizio della competenza della Commissione europea» Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Competenza – Adozione di una decisione che dichiara la compatibilità di una misura statale con il mercato interno senza previamente qualificarla come aiuto di Stato – Decisione eccedente le competenze della Commissione (Artt. 107 e 108 TFUE) (v. punti 37-49) [OSCURATO:PERSONA] l’impugnazione proposta dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale del 16 novembre 2022 ( 1 ) in una causa che la contrapponeva al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Corte precisa le condizioni per l’esercizio della competenza della Commissione ad esaminare la compatibilità di una misura nazionale con il mercato interno alla luce degli articoli 107 e 108 TFUE. Nella sua sentenza, il Tribunale aveva ritenuto che la Commissione non potesse pronunciarsi sulla compatibilità di una misura nazionale con il mercato interno senza aver previamente dimostrato che tale misura costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nel 2019 le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato alla Commissione un progetto di legge sul divieto di utilizzazione del carbone per la produzione di energia elettrica, conformemente alla direttiva 2015/1535 ( 2 ). Esso riguardava la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) nei [OSCURATO:PERSONA] e prevedeva la compensazione per i danni subiti da una centrale elettrica che, rispetto alle altre centrali del medesimo tipo, sarebbe pregiudicata, in modo sproporzionato, dal divieto di utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica. Orbene, tale progetto di legge non è stato notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. A seguito della notifica del progetto di legge in applicazione della direttiva 2015/1535, la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, l’esame delle informazioni relative a un presunto aiuto e ha concluso, con decisione del 12 maggio 2020 ( 3 ), che la misura in discussione era compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE ( 4 ), senza tuttavia aver constatato che tale misura conferisse un vantaggio al beneficiario e costituisse quindi un aiuto di Stato. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi al Tribunale, contestando alla Commissione di aver ecceduto la propria competenza e fatto sorgere un’incertezza del diritto. Dopo l’annullamento di detta decisione da parte del Tribunale, la Commissione ha impugnato la sentenza di quest’ultimo dinanzi alla Corte. Giudizio della Corte A sostegno della sua impugnazione, la Commissione affermava in particolare che, dichiarando che essa non è competente a decidere che una misura è compatibile con il mercato interno senza aver previamente constatato che tale misura costituiva un aiuto di Stato, il Tribunale aveva operato un’interpretazione troppo restrittiva dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Secondo la Commissione, il termine «aiuto» in detto articolo comprenderebbe anche misure la cui qualificazione come aiuto di Stato resti incerta. A tal riguardo, la Corte rileva che, sebbene il termine «aiuti» sia usato nel senso abituale nel linguaggio corrente all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esso designa, per contro, i soli aiuti di Stato al paragrafo 3 del medesimo articolo. Infatti, dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE risulta che solo le misure che soddisfano i requisiti derivanti da tale paragrafo 1 e che, di conseguenza, costituiscono aiuti di Stato sono, salvo deroghe previste dal Trattato, incompatibili con il mercato interno. Pertanto, l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, che, in deroga a detta disposizione, elenca le misure che possono essere considerate compatibili con il mercato interno, può riguardare soltanto gli aiuti di Stato. Se è vero che l’articolo 107 TFUE non enuncia norme procedurali né verte direttamente sui poteri della Commissione, ciò non toglie che da tale disposizione risulta che la qualificazione di una misura come aiuto di Stato ai sensi del paragrafo 1 di detta disposizione, costituisce un presupposto previo all’eventuale applicazione della deroga prevista al paragrafo 3 di quest’ultima. L’Unione europea è quindi investita di una competenza a pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno delle misure costitutive di aiuti di Stato, e non a pronunciarsi sulla compatibilità di misure che non sono individuate come costitutive di aiuti di Stato. L’articolo 108 TFUE conferisce l’esercizio di tale competenza alla Commissione, che agisce sotto il controllo della Corte. Orbene, le istituzioni dell’Unione possono agire solo nei limiti della loro competenza di attribuzione. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il Tribunale abbia giustamente annullato la decisione controversa. ( 1 ) Sentenza del 16 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T‑469/20 , EU:T:2022:713 ). ( 2 ) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione ( GU 2015, L 241, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione C(2020) 2998 final della Commissione, del 12 maggio 2020,, relativa all’aiuto di Stato SA.54537 (2020/NN) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica nei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione controversa»). ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, «[p]ossono considerarsi compatibili con il mercato interno: (...) c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
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