CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per tentato furto di un'autoradio; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che invoca violazione di legge e vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, poiché si risolve in mere considerazioni astratte non ancorate alla disamina della fattispecie concreta; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis, cod. pen., è intrinsecamente generico, poiché la richiesta di riconoscimento del danno di particolare tenuità non è sorretta da alcuna ragione a sostegno, mentre, quanto alle attenuanti generiche, la doglianza si esaurisce nella citazione di un principio di diritto e nel riconoscimento che "la Corte territoriale si è attenuta a tale principio"; Considerato che il quarto motivo, che lamenta vizio di motivazione in punto di recidiva, è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso