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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2000

Cassazione n. 27869/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/2000 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione deHa prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 cod. pen., adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della prospettazione, al momento del controllo di polizia, di false generalità (riconducibili al fratello), da parte dell'imputato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/2000 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione deHa prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 cod. pen., adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della prospettazione, al momento del controllo di polizia, di false generalità (riconducibili al fratello), da parte dell'imputato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 27869/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris