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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 05654/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: COLUCCI Daniele, nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Taranto ha rigettato, "visti gli artt. 310 e 33-bis c.p.p.", l'appello proposto nell'interesse di COLUCCI Daniele avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Predetto Tribunale, in data 03/05/2021, aveva rigettato la richiesta di restituzione di alcuni oggetti in oro sottoposti a sequestro probatorio con decreto di convalida del P.M. a suo tempo confermato dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 02/08/2018 - limitatamente appunto a tali oggetti - nell'ambito del procedimento per il delitto di ricettazione a carico del COLUCCI.

2. Quest'ultimo ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita, anche laddove si tratti di corpo di reato.

Si lamenta inoltre il mancato apprezzamento delle giustificazioni offerte dal COLUCCI quanto alla provenienza e al possesso dei beni.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che in realtà il Tribunale aveva correttamente motivato in ordine alla necessità di mantenere il sequestro per le indagini sulla ricettazione e sulla provenienza della merce, senza che possano rilevare le circostanze relative alla loro attualità. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata deve essere in via preliminare annullata senza rinvio, per difetto di competenza funzionale; deve poi essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione del COLUCCI, previa riqualificazione in ricorso per cassazione ex art. 568 cod. proc. pen. 2.

Per la comprensione e definizione della peculiare vicenda oggetto dell'odierno giudizio è opportuno anzitutto richiamare, in questa sede, il principio affermato da questa Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella in esame.

Si è in particolare osservato, in quella occasione, che «in tema di revoca del sequestro probatorio, qualora la decisione di rigetto dell'istanza, emessa dal G.i.p. in sede di opposizione ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., venga erroneamente impugnata con appello ai sensi dell'art. 322 bis dello stesso codice, l'eventuale decisione di rigetto emessa dal Tribunale del riesame, contro cui venga proposto ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio per difetto di competenza funzionale, e l'appello convertito in ricorso per cassazione ex art. 568 comma quinto cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43341 del 01/10/2015, Tomaselli, Rv. 264833).

Con riferimento alla fattispecie in esame, emerge dagli atti trasmessi ed allegati al fascicolo: che il decreto di convalida del sequestro probatorio di urgenza di danaro e gioielli, emesso dal P.M. nel procedimento a carico del COLUCCI, era stato confermato dal Tribunale del riesame di Taranto (ordinanza in data 02/08/2018) limitatamente ai monili, con restituzione della somma in sequestro; che la difesa del COLUCCI aveva proposto in data 03/05/2021 istanza di restituzione anche dei gioielli, rigettata dal G.i.p. con un provvedimento emesso in pari data in calce all'istanza, motivato con la assoggettabilità dei beni in sequestro a confisca obbligatoria; che avverso tale decisione del COLUCCI ha proposto appello, rigettato dal Tribunale con l'ordinanza impugnata in questa sede, adottata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Nella condivisibile prospettiva ermeneutica poc'anzi richiamata, nessun dubbio può porsi in ordine al fatto che il provvedimento del G.i.p. riguardava il mantenimento del vincolo probatorio a suo tempo apposto sui gioielli sottoposti a sequestro, a nulla rilevando il fatto che la motivazione del rigetto dell'istanza di restituzione ha fatto riferimento all'assoggettabilità dei monili a confisca obbligatoria.

In altri termini, il percorso motivazionale del G.i.p. - che ha evidentemente inteso richiamare il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in tema di estensibilità, al sequestro probatorio, del divieto di restituzione delle cose in sequestro previsto dal comma 7 dell'art.324 cod. proc. Pen. (cfr. Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690) - non è in alcun modo idoneo a modificare sic et simpliciter la natura del vincolo (da probatorio a preventivo) imposto sui gioielli, in assenza tra l'altro di una domanda in tal senso del P.M.: si tratta quindi di una motivazione che di certo non consente di radicare la competenza del Tribunale del riesame quale giudice dell'appello cautelare reale ex art. 322-bis, riservata all'impugnazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo.

Tutto ciò impone, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati in apertura, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Taranto, e la riqualificazione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. dell'appello a suo tempo proposto nell'interesse del COLUCCI quale ricorso per cassazione: essendo questo il rimedio approntato dall'ordinamento avverso le ordinanze del G.i.p. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate a fini probatori (tali conclusioni non risultano in alcun modo vulnerate dal fatto che sulla richiesta di restituzione risulta essersi pronunciato il G.i.p. direttamente, e non in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.)

4. L'impugnazione del COLUCCI, così riqualificata, risulta peraltro inammissibile per il totale difetto di correlazione con il provvedimento impugnato (cfr. sul punto Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425„ secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato»).

Il ricorrente ha infatti totalmente omesso di confrontarsi con la motivazione del G.i.p., essendosi limitato a riproporre censure in ordine alla sussistenza della finalità probatoria (senza tra l'altro aver specificamente dedotto, dinanzi al G.i.p., il venir meno di tale finalità), e sulle ragioni giustificative del possesso dei monili in capo al.

COLUCCI: censure prospettabili solo in sede di riesame (cfr. sul punto Sez. 3, Sentenza n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo, Rv. 264059).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta e come sopra riqualificata, consegue la condanna del COLUCCI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, convertito l'appello cautelare in ricorso per cassazione, Io dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 07 dicembre 2021 , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: COLUCCI Daniele, nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Taranto ha rigettato, "visti gli artt. 310 e 33-bis c.p.p.", l'appello proposto nell'interesse di COLUCCI Daniele avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Predetto Tribunale, in data 03/05/2021, aveva rigettato la richiesta di restituzione di alcuni oggetti in oro sottoposti a sequestro probatorio con decreto di convalida del P.M. a suo tempo confermato dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 02/08/2018 - limitatamente appunto a tali oggetti - nell'ambito del procedimento per il delitto di ricettazione a carico del COLUCCI. 2. Quest'ultimo ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita, anche laddove si tratti di corpo di reato. Si lamenta inoltre il mancato apprezzamento delle giustificazioni offerte dal COLUCCI quanto alla provenienza e al possesso dei beni. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che in realtà il Tribunale aveva correttamente motivato in ordine alla necessità di mantenere il sequestro per le indagini sulla ricettazione e sulla provenienza della merce, senza che possano rilevare le circostanze relative alla loro attualità. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata deve essere in via preliminare annullata senza rinvio, per difetto di competenza funzionale; deve poi essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione del COLUCCI, previa riqualificazione in ricorso per cassazione ex art. 568 cod. proc. pen. 2. Per la comprensione e definizione della peculiare vicenda oggetto dell'odierno giudizio è opportuno anzitutto richiamare, in questa sede, il principio affermato da questa Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella in esame. Si è in particolare osservato, in quella occasione, che «in tema di revoca del sequestro probatorio, qualora la decisione di rigetto dell'istanza, emessa dal G.i.p. in sede di opposizione ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., venga erroneamente impugnata con appello ai sensi dell'art. 322 bis dello stesso codice, l'eventuale decisione di rigetto emessa dal Tribunale del riesame, contro cui venga proposto ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio per difetto di competenza funzionale, e l'appello convertito in ricorso per cassazione ex art. 568 comma quinto cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43341 del 01/10/2015, Tomaselli, Rv. 264833). Con riferimento alla fattispecie in esame, emerge dagli atti trasmessi ed allegati al fascicolo: che il decreto di convalida del sequestro probatorio di urgenza di danaro e gioielli, emesso dal P.M. nel procedimento a carico del COLUCCI, era stato confermato dal Tribunale del riesame di Taranto (ordinanza in data 02/08/2018) limitatamente ai monili, con restituzione della somma in sequestro; che la difesa del COLUCCI aveva proposto in data 03/05/2021 istanza di restituzione anche dei gioielli, rigettata dal G.i.p. con un provvedimento emesso in pari data in calce all'istanza, motivato con la assoggettabilità dei beni in sequestro a confisca obbligatoria; che avverso tale decisione del COLUCCI ha proposto appello, rigettato dal Tribunale con l'ordinanza impugnata in questa sede, adottata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Nella condivisibile prospettiva ermeneutica poc'anzi richiamata, nessun dubbio può porsi in ordine al fatto che il provvedimento del G.i.p. riguardava il mantenimento del vincolo probatorio a suo tempo apposto sui gioielli sottoposti a sequestro, a nulla rilevando il fatto che la motivazione del rigetto dell'istanza di restituzione ha fatto riferimento all'assoggettabilità dei monili a confisca obbligatoria. In altri termini, il percorso motivazionale del G.i.p. - che ha evidentemente inteso richiamare il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in tema di estensibilità, al sequestro probatorio, del divieto di restituzione delle cose in sequestro previsto dal comma 7 dell'art.324 cod. proc. Pen. (cfr. Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690) - non è in alcun modo idoneo a modificare sic et simpliciter la natura del vincolo (da probatorio a preventivo) imposto sui gioielli, in assenza tra l'altro di una domanda in tal senso del P.M.: si tratta quindi di una motivazione che di certo non consente di radicare la competenza del Tribunale del riesame quale giudice dell'appello cautelare reale ex art. 322-bis, riservata all'impugnazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo. Tutto ciò impone, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati in apertura, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Taranto, e la riqualificazione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. dell'appello a suo tempo proposto nell'interesse del COLUCCI quale ricorso per cassazione: essendo questo il rimedio approntato dall'ordinamento avverso le ordinanze del G.i.p. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate a fini probatori (tali conclusioni non risultano in alcun modo vulnerate dal fatto che sulla richiesta di restituzione risulta essersi pronunciato il G.i.p. direttamente, e non in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.) 4. L'impugnazione del COLUCCI, così riqualificata, risulta peraltro inammissibile per il totale difetto di correlazione con il provvedimento impugnato (cfr. sul punto Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425„ secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato»). Il ricorrente ha infatti totalmente omesso di confrontarsi con la motivazione del G.i.p., essendosi limitato a riproporre censure in ordine alla sussistenza della finalità probatoria (senza tra l'altro aver specificamente dedotto, dinanzi al G.i.p., il venir meno di tale finalità), e sulle ragioni giustificative del possesso dei monili in capo al. COLUCCI: censure prospettabili solo in sede di riesame (cfr. sul punto Sez. 3, Sentenza n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo, Rv. 264059). 4. Dalla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta e come sopra riqualificata, consegue la condanna del COLUCCI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, convertito l'appello cautelare in ricorso per cassazione, Io dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07 dicembre 2021 , [OSCURATO:PERSONA]
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