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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21907/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/04/2021 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Lega nazionale per la difesa del cane, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la liquidazione delle spese; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 29 aprile 2021 la Corte di appello di Genova ha confermato l'assoluzione dal reato dell'art. 544-ter cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Massa con sentenza in data 28 luglio 2017 e ha condannato gli imputati a risarcire il danno arrecato alla parte civile in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen. da liquidarsi in separato giudizio.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati e deducono con il primo motivo la violazione di legge perché la parte civile era stata rimessa in termini in maniera impropria e aveva quindi presentato l'appello tardivamente; con il secondo la reformatio in peius della originaria sentenza e la violazione del diritto di difesa in quanto la Corte territoriale aveva di fatto modificato l'imputazione; con il terzo che la Corte territoriale non aveva considerato compiutamente gli elementi in atti e in particolare le dichiarazioni dei testi a difesa; con il quarto che la Corte territoriale non aveva distinto le diverse posizioni degli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono fondati.

La prima eccezione relativa alla tempestività dell'appello va disattesa. [OSCURATO:PERSONA] del Cane è stata correttamente rimessa in termini in data 6 marzo 2018, non avendo avuto conoscenza del deposito dei motivi della sentenza per le scorrette informazioni fornite dalla cancelleria, come accertato dai Giudici.

Pertanto, ha utilmente presentato l'appello il 17 aprile 2018 avverso la sentenza per il deposito dei cui motivi era stato fissato il termine di 90 giorni.

Vanno invece accolti il secondo e il terzo motivo attinenti all'accertamento di responsabilità del reato dell'art. 727 cod. pen., non contestato dall'Accusa, e per il quale la Corte territoriale non ha indicato gli elementi costitutivi rilevanti ricavabili dal capo d'imputazione come formulato.

Il quarto motivo è da ritenersi assorbito.

S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, il quale è tenuto altresì a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/04/2021 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Lega nazionale per la difesa del cane, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la liquidazione delle spese; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 29 aprile 2021 la Corte di appello di Genova ha confermato l'assoluzione dal reato dell'art. 544-ter cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Massa con sentenza in data 28 luglio 2017 e ha condannato gli imputati a risarcire il danno arrecato alla parte civile in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen. da liquidarsi in separato giudizio. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati e deducono con il primo motivo la violazione di legge perché la parte civile era stata rimessa in termini in maniera impropria e aveva quindi presentato l'appello tardivamente; con il secondo la reformatio in peius della originaria sentenza e la violazione del diritto di difesa in quanto la Corte territoriale aveva di fatto modificato l'imputazione; con il terzo che la Corte territoriale non aveva considerato compiutamente gli elementi in atti e in particolare le dichiarazioni dei testi a difesa; con il quarto che la Corte territoriale non aveva distinto le diverse posizioni degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono fondati. La prima eccezione relativa alla tempestività dell'appello va disattesa. [OSCURATO:PERSONA] del Cane è stata correttamente rimessa in termini in data 6 marzo 2018, non avendo avuto conoscenza del deposito dei motivi della sentenza per le scorrette informazioni fornite dalla cancelleria, come accertato dai Giudici. Pertanto, ha utilmente presentato l'appello il 17 aprile 2018 avverso la sentenza per il deposito dei cui motivi era stato fissato il termine di 90 giorni. Vanno invece accolti il secondo e il terzo motivo attinenti all'accertamento di responsabilità del reato dell'art. 727 cod. pen., non contestato dall'Accusa, e per il quale la Corte territoriale non ha indicato gli elementi costitutivi rilevanti ricavabili dal capo d'imputazione come formulato. Il quarto motivo è da ritenersi assorbito. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, il quale è tenuto altresì a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità Così deci
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