Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17383/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11508/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in Roma, viale delle Milizie n. 138. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso l’ordinanza definitiva della COMM.TRIB.

PROV .

CAMPANIA n. 12963/2016, depositata in data4 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La ricorrente, dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, dopo aver lavorato per diversi anni per la stessa negli [OSCURATO:PERSONA], rientrava in Italia; con sentenza della C.t.p. di Napoli n. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF 2011-2012 20994/37/2015, la detta contribuente otteneva la condanna dell’amministrazione finanziaria al rimborso, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 38 (c.d.

“rientro dei cervelli”) di € 85.000,00 a titolo di IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] e comunali per l’anno di imposta 2011-2012, oltre spese ed onorari, per un totale complessivo di € 1.350,00.

Rimasta ineseguita la sentenza, l’odierna ricorrente agiva in ottemperanza presso la C.t.p. di Napoli per il pagamento di sorte, spese del titolo, interessi, spese del grado e svalutazione, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta.

L’ufficio, nelle more del giudizio, versava l’importo complessivo di € 86.961,36 per IRPEF e [OSCURATO:PERSONA], senza corrispondere tuttavia interessi, svalutazioni e spese legali; successivamente, si costituiva in giudizio con controdeduzioni, precisando che erano in fase di liquidazione le somme dovute a titolo di [OSCURATO:PERSONA].

La C.t.p., con sentenza n. 12963/07/2016, depositata in data 11/07/2016, condannava l’amministrazione finanziaria alla rifusione dell’addizionale comunale nonché interessi e rivalutazione, prorogando la nomina del commissario ad acta al termine dell’arco temporale concesso per l’adempimento spontaneo.

In data 24.08.2016, la ricorrente presentava alla C.t.p. di Napoli istanza di correzione dell’errore materiale in cui era incorsa nella determinazione delle somme dovute dall’amministrazione finanziaria.

2. In virtù della detta pronuncia (n. 12963/07/2016), inoltre, in data 13 ottobre 2016, l’odierna ricorrente agiva nuovamente in ottemperanza dinanzi alla C.t.p. di Napoli, per il versamento di interessi e rivalutazione e l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni, asserendo la non spettanza di quanto richiesto a titolo di rivalutazione e la già avvenuta corresponsione degli interessi.

3. La C.t.p., con ordinanza definitiva n.559/07/2016, depositata in data 17 febbraio 2017, rigettava l’istanza di correzione di errore materiale e dichiarava infondato il ricorso in ottemperanza, tanto in relazione al danno da svalutazione che al mancato versamento degli interessi moratori.

4. Avverso l’ordinanza definitiva della C.t.p. della Campania, la ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sei motivi.

L’ufficio ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2023.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. error in procedendo, error in iudicando .

Violazione dell’art. 70, commi 7 ed 8, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Nullità del procedimento e dell’ordinanza»

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. error in procedendo, error in iudicando.

Violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Violazione degli artt. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 1224, secondo comma, cod. proc. civ.

Motivazione illogica.

Nullità»

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava : «Violazione art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Violazione del giudicato.

Omesso esame di un punto decisivo della controversia»

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Error in procedendo, error in iudicando.

Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Difetto assoluto di motivazione»

1.5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava : «Error in procedendo, error in iudicando.

Violazione de ll’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Difetto assoluto di motivazione»

1.6. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Error in procedendo.

Error in iudicando.

Violazione artt. 287 e 288 cod. proc. civ.

Illogicità».

2. Va premesso che, con memoria datata 5 aprile 2023, la ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del precedente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con contestuale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione c he non risulta essere stata notificata alla controparte.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interesseall'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interessead agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in uninteresse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un merointeresse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 18/02/2020, n. 3991) , di tal che la dichiarazione di rinuncia rende manifestoi l venir meno in capo alla ricorrente dell’interesse all’impugnazione.

3. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

Le spese del giudizio possono essere compensate integralmentetra le parti attesa la peculiarità della vicendaprocessuale.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11508/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in Roma, viale delle Milizie n. 138. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso l’ordinanza definitiva della COMM.TRIB. PROV . CAMPANIA n. 12963/2016, depositata in data4 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La ricorrente, dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, dopo aver lavorato per diversi anni per la stessa negli [OSCURATO:PERSONA], rientrava in Italia; con sentenza della C.t.p. di Napoli n. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2011-2012 20994/37/2015, la detta contribuente otteneva la condanna dell’amministrazione finanziaria al rimborso, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 38 (c.d. “rientro dei cervelli”) di € 85.000,00 a titolo di IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] e comunali per l’anno di imposta 2011-2012, oltre spese ed onorari, per un totale complessivo di € 1.350,00. Rimasta ineseguita la sentenza, l’odierna ricorrente agiva in ottemperanza presso la C.t.p. di Napoli per il pagamento di sorte, spese del titolo, interessi, spese del grado e svalutazione, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta. L’ufficio, nelle more del giudizio, versava l’importo complessivo di € 86.961,36 per IRPEF e [OSCURATO:PERSONA], senza corrispondere tuttavia interessi, svalutazioni e spese legali; successivamente, si costituiva in giudizio con controdeduzioni, precisando che erano in fase di liquidazione le somme dovute a titolo di [OSCURATO:PERSONA]. La C.t.p., con sentenza n. 12963/07/2016, depositata in data 11/07/2016, condannava l’amministrazione finanziaria alla rifusione dell’addizionale comunale nonché interessi e rivalutazione, prorogando la nomina del commissario ad acta al termine dell’arco temporale concesso per l’adempimento spontaneo. In data 24.08.2016, la ricorrente presentava alla C.t.p. di Napoli istanza di correzione dell’errore materiale in cui era incorsa nella determinazione delle somme dovute dall’amministrazione finanziaria. 2. In virtù della detta pronuncia (n. 12963/07/2016), inoltre, in data 13 ottobre 2016, l’odierna ricorrente agiva nuovamente in ottemperanza dinanzi alla C.t.p. di Napoli, per il versamento di interessi e rivalutazione e l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni, asserendo la non spettanza di quanto richiesto a titolo di rivalutazione e la già avvenuta corresponsione degli interessi. 3. La C.t.p., con ordinanza definitiva n.559/07/2016, depositata in data 17 febbraio 2017, rigettava l’istanza di correzione di errore materiale e dichiarava infondato il ricorso in ottemperanza, tanto in relazione al danno da svalutazione che al mancato versamento degli interessi moratori. 4. Avverso l’ordinanza definitiva della C.t.p. della Campania, la ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sei motivi. L’ufficio ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2023. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. error in procedendo, error in iudicando . Violazione dell’art. 70, commi 7 ed 8, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nullità del procedimento e dell’ordinanza» 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. error in procedendo, error in iudicando. Violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. Violazione degli artt. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 1224, secondo comma, cod. proc. civ. Motivazione illogica. Nullità» 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava : «Violazione art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Violazione del giudicato. Omesso esame di un punto decisivo della controversia» 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Error in procedendo, error in iudicando. Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Difetto assoluto di motivazione» 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava : «Error in procedendo, error in iudicando. Violazione de ll’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Difetto assoluto di motivazione» 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Error in procedendo. Error in iudicando. Violazione artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Illogicità». 2. Va premesso che, con memoria datata 5 aprile 2023, la ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del precedente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con contestuale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione c he non risulta essere stata notificata alla controparte. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interesseall'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interessead agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in uninteresse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un merointeresse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 18/02/2020, n. 3991) , di tal che la dichiarazione di rinuncia rende manifestoi l venir meno in capo alla ricorrente dell’interesse all’impugnazione. 3. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Le spese del giudizio possono essere compensate integralmentetra le parti attesa la peculiarità della vicendaprocessuale. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso
Sentenza Cassazione n. 17383/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris